Sentenza 22 novembre 2007
Massime • 1
Sono munizioni da guerra i bossoli per armi da guerra di cui sia accertata concretamente l'idoneità al reimpiego per cartucce da utilizzare in arma da guerra, né tale qualificazione è esclusa con riferimento ai bossoli già esplosi perché, data la possibilità di sostituzione delle capsule di accensione, dalla precedente esplosione non deriva sempre e necessariamente la loro inutilizzabilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/11/2007, n. 44626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44626 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 22/11/2007
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 1461
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 030138/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RO UR N. IL 22/04/1957;
avverso SENTENZA del 06/03/2006 TRIB. SEZ. DIST. di CLUSONE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. STABILE Carmine che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 6.3.2006, il Tribunale di Bergamo condannava GU RO alla pena di 150,00 Euro di ammenda ritenendolo responsabile del reato di cui all'art. 697 c.p. per avere detenuto nella propria abitazione, senza averne fatti denuncia all'autorità, 15 cartucce inertizzate, due spade con lame rispettivamente di 80 e di 100 centimetri ed uno spadino con lama di circa 30 centimetri. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza per vizi logici e giuridici della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), sull'assunto che le tre spade rinvenute a seguito della perquisizione dovevano qualificarsi come armi bianche improprie, essendo destinate a scopi decorativi e non avendo come destinazione naturale l'offesa, e che non sussisteva l'obbligo di denuncia per i bossoli inertizzati, che costituivano corpi inerti privi di carica esplodente. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Nella giurisprudenza di questa Corte è stato precisato che nell'ipotesi di detenzione di bossoli per armi da guerra si applica la norma di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 1, u.c., qualora sia accertato concretamente, anche mediante perizia, la loro idoneità al reimpiego per cartucce da utilizzare in arma da guerra;
ne' è rilevante per escludere tale riconducibilità alla suddetta ipotesi il fatto che trattasi di bossoli già esplosi perché, data la possibilità di sostituzione delle capsule di accensione, dalla precedente esplosione non deriva sempre e necessariamente la loro inutilizzabilità (Cass., Sez. 1^, 22 marzo 1990, Collareta). Ciò posto, il giudice di merito ha dato esatta applicazione a tale principio di diritto ritenendo, con motivazione immune da mende logiche e giuridiche, che fosse operante l'obbligo di denuncia all'autorità di pubblica sicurezza della detenzione delle cartucce di armi da guerra che potevano essere ricaricate se munite di nuova ogiva e di polvere propellente.
Sono palesemente inconsistenti anche le ulteriori doglianze formulate dal ricorrente, in quanto l'obbligo di denuncia sussisteva anche per le tre spade costituenti armi bianche proprie.
Pertanto, il ricorso deve dichiararsi inammissibile, con la consequenziale condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una congrua somma alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 1.000,00 Euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2007