Sentenza 11 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/10/2003, n. 15237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15237 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVO 1 52 3 7 /0 Lavoro Composta dagli Ill.mi S Presidente Dott. Vincenzo MILEO - R.G.N. 10975/01 Cron. 30886 Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO Consigliere Dott. Michele DE LUCA Rep. - Rel. Consigliere - Ud. 29/05/03 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI ConsigliereDott. Grazia CATALDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EM UI, SA AR, PE LE, elettivamente domiciliati in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato VINCENZO i RICCARDI, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante VIA G. DA CARPI 6, presso lo studio 2003 in ROMA 3278 dell'avvocato FURIO TARTAGLIA, che lo rappresenta e -1- difende, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 2421/00 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 17/04/00 R.G.N. 41820/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/03 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato ANTONINI per delega TARTAGLIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'ANGELO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- RITENUTO IN FATTO Che 1- Il Tribunale di PO, con sentenza del 17.5.00, ha rigettato la domanda proposta dai sign.UI NT, AR SA e FA PE, addetti alla fermata di Piazza Cavour con qualifica di assistenti di stazione, nei " confronti della spa Fs -di cui sono dipendenti diretta ad ottenere il - riconoscimento della qualifica di capo gestione (5-6- livello),assumendo di aver svolto mansioni equiparabili ai lavoratori addetti alla biglietteria di PO NT;
2- che il Tribunale ha rilevato che le mansioni degli appellanti, pacificamente, consistevano nella biglietteria, chiusura conti, intercalari, versamento in banca del numerario di cassa, pratiche infortunistiche, prenotazione di posti, spedizione di bagagli, e che gli stessi avevano emesso, però, per loro stessa ammissione, solo biglietti relativi alla tratta metropolitana;
e che per quanto riguardava il traffico dei treni presso la predetta fermata non si effettuavano né manovre né incroci,né soste;
3- che, pertanto, gli stessi risultavano essere stati addetti ad una fermata, e non ad una stazione, il che, alla stregua del d.m. 1085/85, tuttora vigente, ostava all'attribuzione della qualifica rivendicata che presuppone l'adibizione ad impianti connotati all'interno della organizzazione lavorativa da una certa importanza.
4- Che il sign. NT ed i suoi litisconsorti chiedono la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da due motivi cui la spa FS resiste con contoricorso;
essa ha anche presentato memoria;
RITENUTO IN DIRITTO 1- che i ricorrenti, con la censura da essi mossa avverso la sentenza impugnata, contestano, essenzialmente, che la differenza fra stazione e formata sia decisiva per determinare il tipo di mansioni espletate dal personale che vi è addetto, essendo esse sostanzialmente eguali presso tutte le biglietterie, e che l'attribuzione della qualifica di capo gestione sia subordinata all'adibizione'd* impianti di una certa importanza;
2- che il ricorso si diffonde sul rilievo che ha l'emissione di biglietti valevoli per l'intera rete ferroviaria;
3- che le doglianze, in realtà, si traducono in una mera contestazione dell'interpretazione di norme collettive data dal Tribunale, senza denunciare la violazione di alcun canone ermeneutico o vizi logici o di motivazione;
4- che, peraltro, risulta incontestato che gli stessi ricorrenti hanno emesso esclusivamente biglietti relativa alla tratta metropolitana;
5- che ad analoghe conclusioni questa Corte è pervenuta con due recenti decisioni relative alla medesima questione ( concernenti le fermate di PO- Leopardi e Cavalleggeri d'Aosta) emesse su ricorsi contenenti un impianto difensivo analogo a quello testè esaminato, proposto avverso sentenze di contenuto anche esso analogo rispetto a quelle impugnate;
ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 6- che il ricorso va, pertanto, rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese di lite liquidate in €19, oltre € 5.000,00 per onorari. Roma 29 maggio 2003 Il Consigliere es. Corrado Suylick Il Presidente Vironio Miles IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria ggi, 1407T, 2003 CAS T IL CANCELLIERE R O C