Sentenza 8 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/02/2001, n. 1803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1803 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA018 0 3 / 0 1 IN NOME DEL POPOL ITALI NO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PRESTIPINO Presidente R.G.N.4048/98 Dott. Giovanni Dott. Bruno ConsigliereBATTIMIELLO Dott. Guido VIDIRI Cron.Consigliere 3025 Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Rep. Dott. Giovanni MAMMONE Cons. Relatore Ud. 11/12/00 ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da: 1 8 FEB 2001 MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro in IL CANCELLIERE carica, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo CANCELLERIA rappresenta e difende ex lege;
ricorrente -
contro
C6066211 ON SI, - intimato avversO la sentenza del RE di Firenze n. 260/97 5342 del 14.2.97 (in causa n. 6038/95 r.g.), depositata il 25.2.97. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica Que udienza del giorno 11/12/2000 dal Relatore Cons. Giovanni Mammone;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco Mele, che ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio. Svolgimento del processo Con ricorso al RE del lavoro di Firenze depositato il 9.12.95 AN MA proponeva opposizione ex artt. 22 e 23 della 1. 24.11.81 n. 689 avverso il decreto del Ministro dell'Interno con il quale gli era stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di £ 100.000 per violazione dell'art. 9 della 1. 12.6.90 n. 146 per non aver ottemperato all'ordinanza di differimento dello sciopero proclamato dal sindacato di categoria R.S.B. dei Vigili del fuoco per i giorni 4-7-9-8.95. Sosteneva l'opponente, per quanto qui interessa, l'illegittimità del decreto in quanto, non essendogli stato preventivamente contestato l'addebito ai sensi dell'art. 14 della 1. 689/81, non aveva potuto produrre scritti difensivi. Costituitasi l'Amministrazione con richiesta di rigetto della domanda, il AN depositava un nuovo ricorso in data 19.1.96 per proporre opposizione avverso lo stesso decreto, nuovamente notificatogli in data 22.12.95. 2 оц Con sentenza in data 14.2.97 il RE accoglieva l'opposizione ed annullava il provvedimento impugnato per la mancanza di preventiva contestazione о notificazione della violazione, atteso che l'art. della 1. 146/90 commina una sanzione amministrativa, cui debbono applicarsi le norme del capo primo della 1. 689/81, e, in particolare, l'art. 14 che impone la contestazione immediata о la notifica degli estremi della violazione. questa sentenza propone ricorso Avverso dell'Interno. Non si è costituito l'Amministrazione l'intimato. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso vienė dedotta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 9 della 1. 146/90 e degli artt. 14 e seguenti della 1. 689/91, nonché l'erronea applicazione del principio di specialità. La letterale formulazione dell'art. 9 della 1. 146/90 (per il quale "le sanzioni sono irrogate con decreto" e "avverso il decreto proponibile impugnazione ai sensi degli artt. 22 e seguenti della 1. 24.11.81 n. 689") consente di applicare la 1. 689 limitatamente alle modalità di opposizione, escludendo l'applicazione degli artt. 14 e seguenti, ai quali non è fatto alcun richiamo, in ottemperanza alla scelta del 3 оц legislatore di non far precedere alla irrogazione della sanzione una preventiva fase amministrativa di Contrariamente a quanto discussione della violazione. ritenuto dal giudice di merito, l'omissione di questa inserimento non obbedirebbe ad alcun fase, il cui precetto costituzionale, non priva l'opponente del diritto di difesa, che è in ogni caso garantito dalla possibilità di ricorrere in sede giurisdizionale. Ciò premesso, rileva il Collegio che la legge 11.4.2000 n. 83, recante modifiche ed integrazioni alla sopravvenuta nelle more dellegge 12.6.90 n. 146, giudizio di legittimità, dispone, all'art. 16, quanto segue: "1. Le sanzioni previste dagli articoli 4 e 9 della legge 12.6.90, n. 146, non si applicano alle violazioni commesse anteriormente al 31.12.99. 2. Le sanzioni comminate, anteriormente al 31.12.99, per le violazioni di cui al comma sono estinte. - 3. I giudizi di opposizione agli atti con i quali sono state comminate sanzioni per le violazioni di cui al comma 1, commesse anteriormente al 31.12.99, pendenti, in qualsiasi stato e grado, sono automaticamente estinti -con compensazione delle spese.
4. In nessun caso si fa luogo al rimborso di somme corrisposte per il pagamento delle sanzioni." Pertanto, poichè il ricorso per cassazione in ди esame, pendente alla data di entrata in vigore della legge n. 83 del 2000, concerne una sentenza che ha deciso un giudizio di opposizione ad un atto amministrativo di sanzione ai sensi dell'art. 9 della 1. 12.6.90 n. 146, per violazione commessa anteriormente al 31.12.99, il Collegio, ai sensi del terzo comma del citato art. 16, deve dichiarare l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese dell'intero processo. Invero è appena il caso di notarlo il fatto che la norma (a differenza di altre previsioni di come, per esempio, quella dell'art. 36, c.estinzione, 5, della 1. n. 448 del 1998, relativa a controversie in tema di applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994) non accenni in modo esplicito ad una pronunzia del giudice dichiarativa dell'estinzione, prevedendo che i giudizi sono automaticamente estinti, non esclude che tale dichiarazione debba essere resa dal giudice investito che, nella formulazione delladel giudizio, atteso norma, l'avverbio automaticamente vuole solo indicare che l'estinzione va rilevata e dichiarata d'ufficio, indipendentemente dalla richiesta delle parti. Alla pronunzia di estinzione consegue - nonostante lala mancanza di espressa previsione in tal senso caducazione dell'impugnata sentenza di merito essendo ciò coerente con la ratio dell'intera norma e, in particolare, con la previsione (del secondo comma dello stesso art. 16) di estinzione delle sanzioni comminate prima del 31 dicembre 1999.
Per questi motivi
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma 1'11 dicembre 2000 Il Presidente m Il Consigliere estensore Forum Mammon Philli IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 8 FEB. 2001 oggi, A IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA M E I R 0 3 A P D 1 S U 3 , S . 5 O A T L . T R L , A N ' O A S B L 3 E L I 7 P E D - S D 8 I A - I N 1 T S S G 1 N O O E P E S A I M G D I A G E A , E O D L O T R T E I T T A S R L I I N L G E D S E E E R O D