Cass. pen., sez. III, sentenza 14/10/2015, n. 17184
CASS
Sentenza 14 ottobre 2015

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Integra il reato di gestione illecita dei rifiuti, previsto dall'art. 256 del D. Lgs. n. 152 del 2006, il deposito temporaneo di rifiuti presso il luogo ove sono situati esclusivamente gli uffici amministrativi dell'impresa produttiva dei rifiuti medesimi, dovendosi tale sito ritenersi diverso dal "luogo di produzione" rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo dettata dall'art. 183 del decreto citato.

L'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere dichiarata, dal giudice dell'impugnazione, in presenza di una sentenza di condanna che si sia limitata ad operare una valutazione di lieve entità del reato, nemmeno se valorizzata dal giudice per quantificare la pena in modo da avvicinarla più ai valori minimi che a quelli massimi. (In motivazione, la Corte ha precisato che la natura esigua del danno, o del pericolo, concorre, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., a rendere non punibile un fatto, sicchè non può essere confusa con le ipotesi di "speciale" o "particolare" o "lieve" entità del fatto che attenuano il reato, senza escluderne l'offensività).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 14/10/2015, n. 17184
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17184
    Data del deposito : 14 ottobre 2015

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