Sentenza 16 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/01/2004, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - rel.Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo -Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GA BI LE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VASCO DE GAMA N. 73 INT. 1 presso lo studio dell'Avvocato DOMENICO RULLO, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO GA, giusta delega in atti;
- ricorreste -
contro
AZIENDA SANITARIA N. 9 DI LOCRI (ASL/9 LOCRI), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VLE GORIZIA 14, 2003 presso lo studio dell'avvocato AUGUSTO SINAGRA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2532/00 del Tribunale di LOCRI, depositata il 25/07/00 - R.G.N. 487/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/05/03 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato SFERRA CARINI ANTONIO per delega SINAGRA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo che ha concluso per;
improcedibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Locri del 675/97 LA IA ON conveniva in giudizio la ASL n. 9 per il pagamento di quanto a lei dovuto per il servizio prestato quale medico con incarico provvisorio conferito ex art. 12 DPR n. 314/90, oltre accessori. La ASL eccepiva il difetto di giurisdizione del G.O. e nel merito l'infondatezza della domanda. Il Pretore, in parziale accoglimento della domanda, condannava la ASL n. 9 di Locri al pagamento degli emolumenti spettanti, per il periodo dal 13/9/96 al 30/9/96 per 725 assistiti e per il periodo 1/10/96 al 7/3/97 per n. 1325 assistiti, meno quelli che erano già stati in cura presso il dott. Bruno Luciamo e che avevano scelto altro medico e comunque erano stato cancellati da suo budget.
Con l'appello l'attrice chiedeva il pagamento per l'intero budget del dott. Bruno Luciano senza la limitazione a 725 assistiti per il primo periodo, oltre alla retribuzione per gli assistiti del dott. Giovanni Luciano e che erano stati assistiti dopo il suo trasferimento dallo stesso dott. Bruno Luciano, senza che venisse regolarizzata la registrazione a suo nome.
La ASL contestava il gravame ed il Tribunale, con sentenza del 11 - 25/7/00, lo rigettava, sul rilievo che la pretesa attrice si fondava sul riconoscimento della esperibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A.. Tale azione era in astratto configurabile, ma presupponeva anche il riconoscimento, esplicito o implicito, da parte dell'ente pubblico della utilità dell'opera o della prestazione. Escludendo che vi fosse stato un esplicito riconoscimento dell'utilità della prestazione della dott.ssa LA, non vi era nemmeno una consapevole utilizzazione di tale prestazione da parte degli organi della ASL. Non era mai stato contestato il conferimento dell'incarico provvisorio per quel primo periodo per 725 assistiti;
era quindi evidente che ogni diversa ed ulteriore attività volta dal medico si era verificata in violazione degli espressi limiti dell'incarico ricevuto e nell'ambito di un rapporto libero professionale. Ininfluenti erano le osservazioni in ordine alla impossibilità per la dott.ssa LA di operare una scelta di eventuale rinuncia alla guardia medica (che rendeva operante il limite del numero degli assistiti) posto che nel periodo in questione la professionista aveva ricoperto anche quell'incarico;
così pure irrilevanti erano le altre osservazioni in ordine alla impossibilità di discernere gli utenti che potevano essere assistiti da quelle che esulavano dal numero per il quale era stato conferito l'incarico; ciò dimostrava al contrario che la ricorrente aveva la piena consapevolezza di effettuare prestazioni che esulavano dall'incarico ricevuto.
Avverso questa pronuncia propone ricorso per Cassazione la LA, fondato su un solo motivo.
Resiste la ASL n. 9 di Locri con controricorso;
illustrati da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamentando violazione dell'art. 416 CPC, 12 DPR n. 314/90, 2043 e 2041 c.c., nonché insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione (art. 360 n. 4 e 5 CPC) deduce la ricorrente che le ASL n. 9 conferendo l'incarico per il periodo 13/9/96 - 7/3/97 ha posto inizialmente due condizioni: a) che la istante avrebbe dovuto sottoporsi ad una scelta ex novo degli utenti da assistere (ritenuta poi illegittima dal pretore, con pronuncia passata in cosa giudicata); b) che il carico degli assistiti non doveva superare il numero di 725 (condizione legittima, che doveva però essere accompagnata dall'elenco delle persone da assistere fra i 1335 del medico sostituito). La ASL però non ha mai inviato l'elenco degli assistiti e quindi ha posto ristante nella condizione di non poster conoscere le persone che avrebbe dovuto assistere per rispettare il limite imposto, mentre di fatto si presentavano presso l'ambulatorio tutti gli utenti che abitualmente lo frequentavano in precedenza, compresi quelli del dott. Giovanni Luciano e del dott. Carlo Genovese che per primo aveva effettuato una sostituzione del dott. Bruno Luciano. In un primo periodo ristante ha conservato l'incarico di guardia medica, che non era incompatibile, ma poi è stata costretta a mettersi in aspettativa per quell'incarico, stante l'eccessivo lavoro presso l'ambulatorio di medico di base, tanto che e gli è stato riconosciuto dal pretore l'intero budget di 1335 assistiti.
La riduzione a 725 assistiti per il primo periodo ha comportato di fatto lo svolgimento di lavoro per un maggior numero di utenti;
la circostanza è pacifica in causa;
in ogni caso il giudice non ha esaminato le prove documentali prodotte, ne' ha accolto la richiesta istruttoria di esibizione dei documenti in possesso della ASL (ricettali ed elenco degli utenti registrati). Questa documentazione è idonea anche a dimostrare il riconoscimento della attività da parte della ASL, che ha riconosciuto le prescrizioni di medicinali regolarmente pagati ai farmacisti. Ciò comporta il riconoscimento implicito, scaturente da tatti concludenti della utilità della prestazione medica resa dalla istante;
ha quindi errato il giudice a non acquisire la detta prova.
Il ricorso è improcedibile.
La Corte ha già avuto di affermare il principio di diritto, secondo cui "l'obbligo del deposito, da parte del ricorrente, di copia autentica della sentenza impugnata - obbligo fissato, a pena di improcedibilità (che costituisce una sanzione che non può essere evitata neppure invocando il caso di forza maggiore e che deve essere rilevata e dichiarata anche d'ufficio), dal secondo comma dell'art. 369 cod. proc. civ. - può essere soddisfatto o quando tale deposito avviene contestualmente a quello del ricorso per Cassazione, o quando, pur in difetto di tale contestualità', sia comunque effettuato con le modalità fissate dall'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ., che prevede la notifica alla controparte;
il suddetto obbligo non può ritenersi fungibile con la conoscenza della sentenza attinta da altri atti del processo e, in particolare, dalle copie fotostatiche depositate per la formazione del fascicolo d'ufficio, in quanto mancanti della garanzia dell'autenticità;
equipollenti del suddetto deposito da parte del ricorrente possono pertanto essere unicamente la produzione ad opera della controparte o il reperimento nel fascicolo d'ufficio di copia della sentenza impugnata purché "autentica" (Cass. n. 10959 del 21/10/95). In punto di fatto va rilevato che agli atti non esiste una copia autentica della sentenza impugnata e quindi- va dichiarata la improcedibilità del ricorso. Sussistono giusti motivi per la compensazione fra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara improcedibile il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, il 12 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2004