Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/03/1998, n. 917
CASS
Sentenza 11 marzo 1998

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La reiterazione del provvedimento impositivo della custodia cautelare in carcere è consentita quando la nuova misura trova ragione nella valutazione di un nuovo e più ampio quadro indiziario in precedenza non considerato perché processualmente non utilizzabile. (Fattispecie in cui in precedenza non erano stati allegati agli atti i decreti autorizzativi delle intercettazioni).

Il termine di cinque giorni entro il quale, ai sensi dell'art. 309 comma 5 cod. proc. pen., l'autorità giudiziaria procedente deve trasmettere, a pena di inefficacia della misura coercitiva impugnata, gli atti richiestale al Tribunale del riesame decorre dal momento in cui è pervenuta al suo ufficio la relativa richiesta e, in mancanza della prova specifica sulla data in cui la richiesta del giudice del riesame è pervenuta al p. m., la trasmissione deve ritenersi tempestiva, in quanto avvenuta dalla data in cui la richiesta presumibilmente pervenne al P. M. procedente, dal momento che l'attività amministrativa è assistita, in difetto di prova contraria, da una presunzione relativa di regolarità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/03/1998, n. 917
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 917
    Data del deposito : 11 marzo 1998

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