Sentenza 11 marzo 1998
Massime • 2
La reiterazione del provvedimento impositivo della custodia cautelare in carcere è consentita quando la nuova misura trova ragione nella valutazione di un nuovo e più ampio quadro indiziario in precedenza non considerato perché processualmente non utilizzabile. (Fattispecie in cui in precedenza non erano stati allegati agli atti i decreti autorizzativi delle intercettazioni).
Il termine di cinque giorni entro il quale, ai sensi dell'art. 309 comma 5 cod. proc. pen., l'autorità giudiziaria procedente deve trasmettere, a pena di inefficacia della misura coercitiva impugnata, gli atti richiestale al Tribunale del riesame decorre dal momento in cui è pervenuta al suo ufficio la relativa richiesta e, in mancanza della prova specifica sulla data in cui la richiesta del giudice del riesame è pervenuta al p. m., la trasmissione deve ritenersi tempestiva, in quanto avvenuta dalla data in cui la richiesta presumibilmente pervenne al P. M. procedente, dal momento che l'attività amministrativa è assistita, in difetto di prova contraria, da una presunzione relativa di regolarità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/03/1998, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 11 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 11.3.1998
1. Dott. Oreste Ciampa Consigliere SENTENZA
2. " Giuliana Ferrua " N. 917
3. " Francesco Serpico " REGISTRO GENERALE
4. " Nicola Milo (rel.) " N. 149/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da RI US, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza 2.7.1997 del Tribunale del riesame di Lecce;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Nicola Milo;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del dr. G. Iadecola che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. ON Raffo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Osserva in
Fatto e diritto
Il tribunale di Lecce, con ordinanza 2.7.1997, decidendo in sede di riesame, confermava il provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso, il precedente 30 maggio, dal GIP dello stesso Tribunale a carico di US RI, indagato - tra l'altro - in ordine al reato di cui all'art. 416 bis C.P., perché inserito - con ruolo apicale - nell'organizzazione di stampo mafioso facente capo alla famiglia degli Scarci e operante, in particolare, nei settori dell'usura, del riciclaggio, degli stupefacenti e del controllo di attività economiche.
Avverso la pronuncia del Tribunale, ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'indagato e ha dedotto i seguenti motivi di censura: 1) violazione dell'art. 649 c.p.p. e contestuale difetto di motivazione, sotto il profilo che doveva ritenersi preclusiva della misura cautelare la precedente decisione 21.3.1997 dello stesso Tribunale del riesame, che, annullando altra analoga misura, aveva escluso la sussistenza dei gravi indizi per il reato de quo;
2) difetto assoluto di motivazione dell'ordinanza impositiva, che aveva recepito "per relationem" l'apparato argomentativo del provvedimento custodiale 9.7.1996 emesso per lo stesso reato e annullato in sede di riesame (decisione 21.3.1997); 3) violazione di legge, con riferimento agli artt. 267-268-271 c.p.p., nonché all'art. 309/5^ stesso codice: a) i decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche, il cui contenuto si era utilizzato per dedurne la sussistenza di indizi, non erano stati trasmessi al Tribunale del riesame, tanto vero che - alla data del 25.6.1997 - erano nella disponibilità del perito, incaricato della trascrizione delle intercettazioni;
b) gli atti di cui all'art. 291/1^ c.p.p. erano pervenuti al Tribunale oltre il termine perentorio di cinque giorni di cui all'art. 309/5^ c.p.p. (richiesti in data 19.6.97 erano pervenuti il 25.6.97); 4) carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla gravità del quadro indiziario, considerato che non si era data alcuna spiegazione circa la riconducibilità delle telefonate intercettate ad esso RI e che comunque gli elementi di fatto evidenziati non erano univocamente indicativi del suo inserimento nel sodalizio criminoso. All'odierna udienza camerale, le parti hanno concluso come da epigrafe.
Il ricorso va rigettato.
Sul primo motivo, va premesso, in fatto, che a carico del RI venne adottata, in data 9.7.1996, altra misura custodiale per il delitto associativo di cui si discute, la quale, però, in sede di riesame (decisione del Tribunale di Lecce in data 21.3.1997), fu annullata, perché, data l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per omessa allegazione dei relativi decreti autorizzativi, non era assistita da altri elementi indiziari di significativa e decisiva valenza.
È vero che il principio del "ne bis in idem" è applicabile anche in materia cautelare, ma, nella specie, impropriamente si è fatto richiamo a tale principio, di cui non ricorrono concretamente i presupposti di operatività. Non va sottaciuto, infatti, che il precedente provvedimento coercitivo venne annullato, perché il materiale indiziario utilizzabile, portato alla cognizione del Giudice del riesame, fu da questo ritenuto insufficiente a supportare la misura cautelare e tale intervento giurisdizionale ha una sua idoneità preclusiva limitatamente all'oggetto degli elementi di merito riesaminati. La reiterazione del provvedimento impositivo della custodia cautelare in carcere deve, quindi, ritenersi consentita allorquando la misura trova ragione, com'è accaduto nel caso in esame, nella valutazione di un nuovo e più ampio quadro indiziario (nella specie, il contenuto delle intercettazioni telefoniche), in precedenza non considerato, perché processualmente non utilizzabile, a causa della mancata allegazione agli atti dei decreti autorizzativi delle intercettazioni. Acquisiti tali decreti e rimosso, conseguentemente, l'ostacolo all'utilizzabilità del contenuto delle intercettazioni, legittimamente è stata riemessa la misura, fondata su elementi fattuali di valutazione diversi da quelli in precedenza presi in considerazione da Giudice del riesame. Privo di consistenza è anche il secondo motivo di ricorso, considerato che non ha violato l'obbligo di motivazione il GIP che, nell'emettere la misura cautelare del 30.5.1997, ha giustificato la stessa aderendo alle argomentazioni, che ha fatto proprie, del P.M. richiedente (cfr. Cass. S.U. 24.4.1991 n. 5) e ripercorrendo lo stesso "iter" motivazionale della precedente ordinanza 9.7.1996, divenuto attuale a seguito della utilizzabilità dell'intero quadro indiziario emerso a carico del RI. Nè va sottaciuto che l'ordinanza impositiva va ad integrarsi, dando vita ad una fattispecie complessa, con quella di riesame che l'ha confermata, con l'effetto che eventuali carenze motivazionali della prima risultano sanate attraverso le argomentazioni poste a sostegno della seconda, che, come si dirà, riposa su una motivazione adeguata e congrua. Sui due distinti aspetti della terza doglianza, va osservato:
a) dal testo del provvedimento impugnato, risulta espressamente che "tutti i decreti autorizzativi, sulla base dei quali" vennero "effettuate le intercettazioni telefoniche", erano stati "ritualmente trasmessi" al Tribunale del riesame;
non si ha alcun motivo concreto per ritenere tale affermazione non corrispondente al vero: ne' è idonea a contrastarla l'assunto del ricorrente, secondo cui i citati decreti, nel periodo che interessa, erano nella disponibilità del perito incaricato della trascrizione delle intercettazioni, ben potendo essersi fatto ricorso all'uso di più copie dei medesimi decreti, per soddisfare diverse e contestuali esigenze;
b) non v'è prova della dedotta violazione dell'art. 309/5^ c.p.p.: è vero che la cancelleria del Tribunale del riesame, in esecuzione del relativo provvedimento presidenziale, richiese, in data 19.6.1997, al P.M. precedente la trasmissione degli atti di cui all'art. 291/1^ c.p.p., ma è anche vero che non v'è prova del momento in cui tale richiesta pervenne all'ufficio del P.M.;
dovendosi solo da tale ultimo momento fare decorrere il termine di cinque giorni entro il quale l'Autorità giudiziaria procedente deve trasmettere gli atti richiestile, a pena d'inefficacia della misura coercitiva impugnata, e dovendosi ritenere l'attività amministrativa, nella quale certamente rientra tale adempimento, assistita, in difetto di prova contraria, da una presunzione relativa di regolarità, deve concludersi che la messa a disposizione del tribunale, in data 25.6.1997, degli atti richiesti fu tempestiva, perché intervenuta nei cinque giorni successivi al momento in cui la richiesta presumibilmente pervenne al P.M. procedente. Ed è sintomatico che, su tale specifico punto, non venne sollevata alcuna eccezione in sede di riesame.
Non sussiste, infine, il denunciato vizio di carenza e manifesta illogicità della motivazione, in tema di gravi indizi, del provvedimento impugnato (4^ censura).
Questo, infatti, fa leva, per dimostrare la sussistenza - allo stato - del grave quadro indiziario, su un apparato argomentativo, che interpreta e valuta, in modo esaustivo e logico, una serie di circostanze di fatto acquisite agli atti.
Ed invero, il Giudice del riesame ha sottolineato che, a dimostrazione dell'inserimento del RI nel sodalizio criminoso degli Scarci e del suo ruolo di capo del sottogruppo operante specificamente nel settore dell'usura, concorrono, in modo convergente, i seguenti indizi: a) parziali ammissioni dello stesso indagato di avere "operato" nel campo dell'usura; b) testimonianza di TI ON, il quale aveva riferito di avere ottenuto un prestito usurario da tale D'DR AN, luogotenente del RI e, a seguito delle difficoltà incontrate nella restituzione della somma, di essere stato pesantemente minacciato, con metodi palesemente mafiosi, dal RI (il quale lo avvertì che gli avrebbe distrutto l'esercizio commerciale e lo avrebbe picchiato a morte), c) contenuto delle intercettazioni telefoniche la cui lettura, complessiva e coordinata, evidenziava un'abituale frequentazione del RI con altri personaggi del "clan", nella prospettiva di perseguire le finalità criminose programmate (l'identificazione del "Peppe" di cui alle telefonate con l'indagato è logicamente spiegata dal fatto che alcune chiamate sono giunte in arrivo sull'istanza intestata al RI e altre sono partite da tale utenza); d) particolare sintomaticità del colloquio (intercettato) tra SS LO, altro personaggio di spicco del sodalizio, e persona non identificata, i quali, commentando un litigio che v'era stato tra il RI e certo TI SS, davano per acquisiti l'inserimento del RI medesimo nel gruppo malavitoso degli Scarci e la sua specifica propensione a occuparsi del settore della usura. Tale iter motivazionale, la cui forza persuasiva è d'indubbia evidenza, ben resiste alle censure mossegli, le quali mirano sostanzialmente a dare una diversa lettura delle esposte circostanze di fatto, nella prospettiva di svilirne, in termini alternativi, la valenza indiziaria, il che in questa sede non è consentito. Di diritto, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del RI, va disposto l'adempimento di cui all'art. 94/1 ter disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94/1 ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 11 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 1998