Sentenza 11 maggio 2011
Massime • 1
Tra i reati di lesione personale e minaccia previsti dal cod. pen. mil. pace e i corrispondenti reati comuni non è ravvisabile il concorso formale, bensì il concorso apparente di norme, poiché nella struttura dei reati militari sono compresi anche gli elementi obiettivi e subiettivi propri dei corrispondenti reati comuni, in ragione della plurilesività dei primi che offendono, oltre alla persona, anche l'interesse alla coesione e all'ordine delle Forze Armate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/2011, n. 26188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26188 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 11/05/2011
Dott. CAIAZZO Luigi P. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 1781
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARTA Adriana - Consigliere - N. 50994/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) GIP TRIBUNALE MILITARE VERONA;
CONFLITTO N. IL;
1) GIUDICE DI PACE DI SARZANA N. IL;
avverso l'ordinanza n. 262/2010 GUP PRESSO TRIB.MILITARE di VERONA, del 20/10/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO;
sentite le conclusioni del PG Dott. D'Ambrosio Vito, che ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del Tribunale Militare di Verona. RITENUTO IN FATTO
NA EL è stato chiamato a rispondere dinanzi al Giudice di pace di AN dei seguenti delitti:
- art. 582 c.p. in danno di AS RD;
- art. 612 c.p. in danno di AS RD;
- art. 594 c.p. in danno di ON SI commessi in Bolano il 15 giugno 2009.
I difensori del EN hanno rappresentato al GIP del Tribunale Militare di Verona, davanti al quale pende un procedimento contro lo stesso EN in ordine ai reati di lesione personale e minaccia previsti dal Codice penale militare di pace (artt. 223 e 229 c.p.m.p. e art. 47 c.p.m.p., commi 2 e 5), che i fatti contestati nel procedimento militare erano i medesimi per i quali stava procedendo il Giudice di pace, chiedendo che venisse sollevato davanti a questa Corte conflitto positivo di competenza.
Il GIP del Tribunale militare di Verona, con provvedimento in data 20.10.2010, rilevato che nessuno dei giudici in conflitto aveva dichiarato la propria incompetenza e ritenuto che, limitatamente ai fatti posti in essere in danno di SS RD, sussistesse la competenza del Tribunale militare di Verona, ha trasmesso gli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Sussiste un conflitto positivo di giurisdizione, poiché il Giudice di pace di AN e il GIP del Tribunale militare di Verona procedono nei confronti di EN EL per gli stessi fatti di lesioni e minacce nei confronti di AS RD.
Non vi è dubbio che i reati di lesione personale e di minaccia commessi dal militare EN EL in danno di altro militare, AS RD, benché abbiano la stessa struttura dei reati comuni di cui agli artt. 582 e 612 c.p., devono essere considerati reati militari, in quanto sono puniti da una specifica disposizione della legge penale militare (V. Sez. 1, sent. n. 2792 del 21.1.1994, Rv. 197905, e Sez. 1 sent. n. 21863 del 5.5.2008, Rv. 240420). I predetti reati sono plurilesivi perché, oltre ad offendere la persona, offendono anche l'interesse alla coesione e all'ordine delle forze armate.
Essendo contenuto nei suddetti reati militari, rispetto ai corrispondenti reati comuni di lesione personale e minaccia, il predetto elemento specializzante, non è ravvisabile un ipotesi di concorso formale di reati, ma deve invece ravvisarsi un concorso apparente di norme, poiché nella struttura del reato militare sono compresi anche gli elementi obiettivi e subiettivi propri del reato comune, il quale resta assorbito nella struttura normativa del reato militare (V. Sez. 1 sent. n. 4069 del 31.10.1991, Rv. 189190). Pertanto, in ordine ai reati di lesione personale e minaccia deve essere dichiarata l'esclusiva giurisdizione del Tribunale Militare di Verona.
Per il delitto comune di ingiurie, commesso da EN EL in danno di ON SI, la giurisdizione spetta al Giudice di pace di AN, non essendovi peraltro alcuna pretesa del GIP del Tribunale militare di Verona di procedere anche in ordine al predetto reato.
P.Q.M.
Dichiara la giurisdizione del GIP del Tribunale militare di Verona quanto ai reati di lesione personale e minaccia di cui agli artt. 223 e 229 c.p.m.p. e art. 47 c.p.m.p., commi 2 e 5 e la giurisdizione del Giudice di pace di AN quanto al reato di ingiunteti cui all'art. 594 c.p.. Così deciso in Roma, 11 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2011