Sentenza 26 aprile 2017
Massime • 1
In tema di reati contro la fede pubblica, costituiscono generalità ufficiali di identificazione, da parte dell'ordinamento italiano, quelle che il soggetto extra-comunitario dichiara all'atto della richiesta di asilo politico, in relazione alle quali gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari, con la conseguenza che successive, diverse declinazioni delle proprie generalità integrano il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/04/2017, n. 36904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36904 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2017 |
Testo completo
36 904-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 26/04/2017 Composta da: Sent. n. sez. 560/2017 GRAZIA LAPALORCIA - Presidente - REGISTRO GENERALE GERARDO SABEONE N.23946/2016 CARLO ZAZA UMBERTO LUIGI SCOTTI Rel. Consigliere - ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI Motivazione Semplificata ha pronunciato la seguente ठीक SENTENZA sul ricorso proposto da: ID RI nato il [...] avverso l'ordinanza del 12/05/2016 del TRIBUNALE di PALMI sentita la relazione svolta dal Consigliere UMBERTO LUIGI SCOTTI;
- lette/sentite le conclusioni del PG Udit i difensor Avv.; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Umberto Luigi Scotti;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento con rinvio al Tribunale di Palmi. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 12/5/2016 il Tribunale di Palmi non ha convalidato l'arresto del soggetto identificato con il C.U.I. 04A71C2, alias SO AB nato in [...] il [...], alias SI IB, nato in [...] il [...], alias SI IB nato in [...] il [...], arrestato in flagranza del reato di cui all'art.495, commi 1 e 2 cod.pen. L'interessato aveva dichiarato agli agenti del Commissariato P.S. di Gioia Tauro di chiamarsi SO AB, nato in [...] il [...], mentre in altre date (9/5/2016;11/5/2011; 22/4/2011; 21/12/2012) risultava che avesse declinato diverse generalità. Secondo il Giudice, pur avendo il soggetto identificato con C.U.I. 04A71C2 commesso sicuramente in almeno due occasioni il reato contestato, non si poteva stabilire che ciò fosse avvenuto proprio il 11/5/2016, sicché difettava il requisito della flagranza.
2. Ha proposto ricorso in data 25/5/2016 il Procuratore della Repubblica di Palmi, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata per inosservanza e falsa applicazione della legge penale e vizio motivazionale ex art. 606, comma 1, lett. b) e) cod. proc.pen. Secondo il ricorrente, l'identificazione dell'interessato doveva basarsi sui dati forniti sin dall'anno 2011 (SI IB nato in [...] il [...]) all'atto della richiesta di asilo politico presentata sia alla Questura di Bari sia alla Questura di Sondrio, all'identificazione operata presso l'Ufficio di Immigrazione di Sondrio il 21/12/2012, che costituivano le generalità ufficiali di identificazione da parte dell'ordinamento italiano e in relazione alle quali gli era stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari.
3. Il Procuratore generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e va accolto. Sussistevano infatti validi elementi per ritenere che il delitto di cui all'art.495, commi 1 e 2, cod.pen. fosse stato commesso dal soggetto identificato con il C.U.I. 04A71C2 proprio l'11/5/2016, allorché aveva dichiarato agli agenti del Commissariato P.S. di Gioia Tauro di chiamarsi SO AB nato in [...] il [...]. Come sostenuto dal Procuratore ricorrente e dal Procuratore generale, l'identificazione dell'interessato doveva basarsi sui dati da lui forniti sin dall'anno 2011 (ossia SI IB, nato in [...] il [...]) all'atto della richiesta di asilo politico presentata sia alla Questura di Bari sia alla Questura di Sondrio, e conformi a quelli indicati nell'identificazione operata presso l'Ufficio di Immigrazione di Sondrio il 21/12/2012. Queste infatti costituivano le generalità ufficiali di identificazione da parte dell'ordinamento italiano, fornite dall'indagato al momento della richiesta di asilo e in relazione alle quali era stato rilasciato al soggetto identificato con il C.U.I. 04A71C2- SI IB nato in [...] il [...] un permesso di soggiorno per motivi umanitari con quelle generalità, valido sino al dicembre 2015 (circostanza questa puntualmente accertata nell'udienza di convalida in quanto riferita dall'Ufficiale di P.G. Antonino Parlatore). Queste erano le generalità ufficiali che il SI non poteva non conoscere e che era tenuto a declinare all'Autorità di polizia. La flagranza, negata dal Tribunale per il solo fatto che non si poteva essere certi che il reato fosse stato commesso l'11/5/2016 e non piuttosto nelle altre date, era quindi sussistente. Il ricorso va quindi accolto con annullamento dell'ordinanza impugnata perché l'arresto era stato legittimamente eseguito. L'annullamento va disposto con la formula «senza rinvio», poiché il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai perenta, è finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell'operato degli agenti di polizia giudiziaria e l'eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di ricadute quanto ad effetti giuridici. (Sez. 5, n. 15387 del 19/02/2016, P.M. in proc. Cosman e altro, Rv. 266566).
P.Q.M.
2 Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perché l'arresto è stato legittimamente eseguito. Così deciso il 26/4/2017 Il Consigliere estenso Il Presidente Lefebre Grazia Lapalorcia Umberto Luigi Scotti City prep ade DEPOSITATA IN CANCELLERIA 25 LUG 2017 IL PUNZIONARIO GUDESAR Dr Jun 3