Sentenza 24 giugno 2014
Massime • 1
Il reato di esercizio della caccia in periodo di divieto generale e quello di esercizio dell'attività venatoria con mezzi vietati concorrono tra loro, non sussistendo alcun ostacolo normativo ed essendo le due fattispecie caratterizzate da diversa oggettività giuridica, in quanto l'art. 30, lett. a), della legge n. 157 del 1992 intende preservare in determinati periodi dell'anno i cicli biologici delle specie cacciabili, mentre l'art. l'art. 30, lett. h), della legge citata è volto ad evitare che i singoli animali siano catturati con modalità particolarmente insidiose o inutilmente dolorose.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/06/2014, n. 52491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52491 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 24/06/2014
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - SENTENZA
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - N. 1885
Dott. GENTILI Andrea - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere - N. 28350/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA EN, nato a [...] il [...];
CA CA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza n. 1477/2012 del Tribunale di Avellino del 12 novembre 2012;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CANEVELLI Paolo, il quale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
sentito altresì per il ricorrente DO CA l'avv. Petrullo, del foro di Avellino, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12 novembre 2012 il Tribunale di Avellino ha condannato DO CA e DO EN alla pena di giustizia avendoli riconosciuti colpevoli, in concorso fra loro, del reato di cui alla L. n. 157 del 1992, art. 30, lett. a) ed h), in quanto sorpresi in atteggiamento di caccia al cinghiale in periodo di chiusura della caccia da loro esercitata con mezzi non consentiti quali un congegno, dai medesimi installato, atto ad esplodere automaticamente proiettili calibro 12 al passaggio della selvaggina non volatile di grosse dimensioni.
Alla pronunzia della sentenza di condanna il Tribunale è pervenuto sulla base delle risultanze istruttorie, in particolare l'esame testimoniale degli agenti di PG che avevano proceduto alle prime indagini e avevano rinvenuto il congegno predisposto dagli imputati nonché all'esito delle perquisizioni, personali e locali, eseguite e che avevano condotto a reperire, indosso o in locali in uso ai prevenuti, oggetti attraverso i quali ricondurre ai medesimi la penale responsabilità per i fatti commessi.
In punto di qualificazione giuridica dei fatti il Tribunale riteneva che le due fattispecie criminose loro ascritte, stante la diversità della loro oggettività penale, potessero concorrere. Avverso detta sentenza hanno proposto, con distinti atti, ricorso per cassazione sia DO CA che DO EN, ambedue assistiti dal rispettivo legale di fiducia.
Il primo dei ricorrenti ha affidato le sue doglianze a tre motivi, dei quali, il primo relativo alla asserita carenza di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla rilevabilità della violazione della L. n. 157 del 1992, art. 30, lett. a); in particolare il ricorrente rileva che non vi è motivazione nella sentenza in ordine alla circostanza che egli stesse esercitando l'attività venatoria in relazione alla specie cinghiale, non cacciabile nel periodo in cui si sono verificati i fatti, e non con riferimento ad altre bestie per le quali, invece, la caccia era aperta.
Col secondo motivo di ricorso si contesta ancora il difetto di motivazione della sentenza impugnata, in particolare con riferimento alla attribuibilità al ricorrente della installazione del congegno di sparo automatico, integrante la violazione della L. n. 157 del 1992, art. 30, lett. h). Infine col terzo motivo era dedotta la violazione di legge in relazione alla applicazione in chiave sanzionatoria sia della lett. a) che della lett. h) del citato art. 30, laddove la prevalente dottrina e giurisprudenza ritengono che la seconda fattispecie assorba la prima.
Il ricorso di DO EN è, a sua volta, affidato a due sintetici motivi;
secondo il primo il giudice avrebbe violato la legge modificando l'originaria imputazione, senza nuova contestazione, da violazione della L. n. 157 del 1992, art. 30, lett. b) a violazione della lett. h) della medesima disposizione. In base al secondo è contestata la motivazione della sentenza affermandosi che, in maniera apodittica, il Tribunale avrebbe condannato il ricorrente per l'esercizio della attività venatoria in periodo cui era inibita tale attività in relazione alla cattura dei cinghiali senza considerare che era possibile che il ricorrente fosse intento alla caccia di altre specie di animali cui tale inibizione non era riferita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi, risultati infondati, non sono, pertanto, meritevoli di accoglimento.
Stante la parziale coincidenza dei motivi di impugnazione proposti dai ricorrenti è opportuno che essi siano trattati, laddove omologhi, congiuntamente.
È tuttavia rispondente ad una corretta regola di giudizio esaminare prioritariamente, stante la sua logica preminenza, il motivo di impugnazione avente quale sostanziale oggetto la violazione del principio di necessaria corrispondenza fra l'imputazione e la sentenza, di cui all'art. 521 c.p.p.. Il motivo non ha pregio alcuno.
È, infatti, ben vero che l'epigrafe della rubrica contestata ai due prevenuti quale riportata sulla impugnata sentenza è riferita alla violazione dell'art. 110 c.p. e L. n. 157 del 1992, art. 30, lett. a) e b), e che tale indicazione è contenuta, nei medesimi termini grafici, anche nella rubrica del decreto di citazione a giudizio immediato notificato alle parti, nel decreto penale di condanna, opposto dagli odierni prevenuti nonché nella relativa richiesta indirizzata dal procuratore della Repubblica di Avellino al locale Gip;
è, d'altronde, altrettanto rispondente a verità che con la impugnata sentenza il Tribunale di Avellino abbia condannato i due prevenuti alla pena di giustizia, avendoli riconosciuti colpevoli, come inequivocabilmente si legge nel dispositivo della sentenza in questione, dei reati di cui alla L. n. 157 del 1992, art. 30, lett. a) ed h).
Indubbio è che nel corso del giudizio non sia intervenuta alcuna modificazione della originaria contestazione.
Ciò non toglie che nessuna violazione del disposto dell'art. 521 c.p.p. è ravvisabile nel dictum del Tribunale di Avellino.
Più volte, ed in piena coerenza, questa Corte ha avuto l'occasione di precisare che in tema di contestazione dell'accusa, si deve avere riguardo alla specificazione del fatto più che all'indicazione delle norme di legge violate, per cui ove il fatto sia precisato in modo puntuale, la mancata o erronea individuazione degli articoli di legge violati è irrilevante e non determina nullità, salvo che non si traduca in una compressione dell'esercizio del diritto di difesa (Corte di cassazione, Sezione 3 penale, 4 febbraio 2014, n. 5469;
idem, Sezione 3 penale, 24 maggio 2013, n. 22434). Nel caso che interessa non può non osservarsi, da un lato che ambedue i ricorrenti si sono regolarmente difesi con riferimento alla contestazione della condotta che gli è poi stata attribuita in sede di decisione da parte del giudice di prime cure, e questo già di per sè varrebbe ad evidenziare la pretestuosità del motivo di impugnazione ora in esame, ma va, d'altro canto, sottolineato come siffatto pieno esercizio del diritto di difesa altro non sia che la diretta conseguenza del fatto che la descrizione della condotta incriminata ai due prevenuti rispecchia puntualmente la previsione incriminatrice della L. n. 157 del 1992, art. 30, lett. h), e non della lett. b) della medesima disposizione.
È, infatti, del tutto evidente che la indicazione della lett. b) in luogo di quella della lett. h), non sia altro che il frutto di un errore materiale ascrivibile, probabilmente, alla vicinanza dei tasti relativi alle due diverse lettere dell'alfabeto sulle tastiere degli strumenti per la scrittura elettronica, perpetuatosi attraverso i meccanismi di esportazione e trasferimento digitalizzato dei testi scritti.
Ma, come sopra già evidenziato, tale chiaro refuso tipografico, nessuna incidenza negativa ha avuto sulla regolarità del giudizio, atteso che la descrizione del fatto imputato ai due prevenuti quale riportata, in tutte le numerose occasioni procedimentali e processuali dianzi riferite, nella rubrica loro contestata era indubitabilmente riferita alla violazione della L. n. 157 del 1992, art. 30, lett. h) e da ciò costoro si sono potuti difendere.
Passando, a questo punto, all'esame congiunto del primo motivo del ricorso proposto da DO CA ed al secondo, ed ultimo, proposto da DO EN, relativo al vizio di motivazione della sentenza impugnata per avere questa attribuito ai prevenuti la condotta afferente all'esercizio della caccia al cinghiale, vietata al momento in cui si sono verificati i fatti, senza che si sia considerato che nel periodo in questione era aperta la caccia ad altre specie di animali, cui i prevenuti si sarebbero potuti lecitamente dedicare.
Anche in questo caso la censura non coglie nel segno.
Infatti il giudice di prime cure ha desunto, con motivazione logicamente ineccepibile, essendo la eventuale manifesta illogicità di essa il solo profilo suscettibile di rivalutazione in questa sede di legittimità, il fatto che i due prevenuti fossero intenti alla caccia al cinghiale, inibita ratione temporis al momento degli avvenimenti per cui è causa, dalla circostanza che il congegno dagli stessi predisposto per l'abbattimento animale era destinato ad attivarsi automaticamente al passaggio di selvaggina terrestre che, transitando ove lo stesso era stato installato, avrebbe con le zampe tirato il filo metallico che, facendo scattare un percussore, determinava l'esplosione di una cartuccia a palla singola. Con ragionamento del tutto plausibile ed immune da ogni vizio, il Tribunale di Avellino ha ritenuto che tale congegno fosse strumentale all'esercizio, allora vietato, della caccia al cinghiale essendo solo quest'ultima bestia, per sue caratteristiche, idonea, fra quelle astrattamente soggette alla attività venatoria, a farlo scattare ed a renderlo, pertanto, funzionale al suo scopo.
Quanto al secondo motivo di impugnazione proposto dal DO CA è di tutta evidenza che con lo stesso si tende esclusivamente a porre in dubbio sotto il profilo fattuale l'accertamento condotto dal Tribunale di Avellino, proponendone uno ad esso alternativo;
pratica questa che è, però, inammissibile nella presente sede di legittimità.
Infine il DO CA contesta la sentenza impugnata nella parte in cui essa ha ritenuto possibile il concorso formale fra i due reati contestati.
Al riguardo questa Corte rileva che nel passato non è mancata l'espressione di un orientamento in base al quale il reato connesso all'esercizio della caccia in periodo in cui essa è vietata, previsto dalla L. n. 157 del 1992, art. 30, lett. a), fosse assorbito, laddove esso si fosse realizzato attraverso la pratica della uccellagione, dalla previsione sanzionatoria di cui alla L. n. 157 del 1992, art. 30, lett. e) (Corte di cassazione, Sezione 3,
penale, 7 agosto 2006, n. 28180). Ora, anche prescindendosi dalla generalmente riconosciuta diversità di rado fra il reato di uccellagione e quello di esercizio della attività venatoria con mezzi non consentiti - diversità riconducibile, sia pure attraverso diverse sfaccettature, alla considerazione che la cattura dei volatili tramite la allocazione di reti, è idonea a determinare, stante l'indiscriminato loro impaniamento, il depauperamento della fauna selvatica, mentre l'attività venatoria, sia pure realizzata con mezzi vietati, è pur sempre finalizzata alla cattura del singolo capo animale e le relative norme di divieto hanno lo scopo di impedire che siano inflitte al singolo animale cacciato inutili sofferenze (Corte di cassazione, Sezione 3 penale, 27 settembre 2007, n. 35630; idem Sezione 3 penale 14 febbraio 1996, n. 1713) - deve osservarsi che siffatto orientamento non appare condivisibile atteso che il tenore letterale della L. n. 157 del 1992, art. 30, lett. h), (come, d'altra parte, anche la previsione di cui alla precedente lett. e), in tema, appunto, di uccellagione) non contiene alcun elemento che, testualmente o logicamente, possa fare riferire il relativo divieto alla sola caccia praticata nei giorni autorizzati dal calendario venatorio e le due previsioni sanzionatorie - quella di cui alla lett. a) e quella di cui alla lett. h) (non diversamente, peraltro, dalla previsione di cui alla lett. e) - presentano diversa obbiettività giuridica, essendo la prima disposizione volta ad impedire che l'esercizio della caccia, se svolto in determinati periodi dell'anno o comunque in determinate fasi del tempo, possa incidere, in termini pregiudizievoli, sui cicli biologici delle specie comunque cacciabili, mentre la seconda è indirizzata, come già dianzi evidenziato, a tutelare il singolo animale da modalità particolarmente insidiose od inutilmente dolorose di cattura (in tale senso anche: Corte di cassazione, Sezione 3, 7 luglio 2008, n. 27488), sicché è del tutto legittima, in caso di condotta che violi ambedue le disposizioni, la concorrenza fra i due reati e non l'assorbimento dell'uno nell'altro.
Conclusivamente i ricorsi proposti dei due prevenuti debbono essere rigettati con la conseguente condanna dei medesimi al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2014