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Sentenza 26 giugno 2023
Sentenza 26 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/06/2023, n. 27562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27562 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NI RA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCE.SCO CANANZI;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUCIA ODELLO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni depositate dall'avvocato LAURA GUERCIO nell'interesse del ricorrente, con le quali il difensore ha replicato alle conclusioni della Procura Generale insistendo per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza emessa il 19 settembre 2022 confermava la sentenza del Gup del Tribunale capitolino, che aveva accertato la responsabilità penale di RA MA, in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, in relazione alla fallita F.M. Srl in Liquidazione, nonché per l'aver cagionato il fallimento a mezzo di operazioni dolose, omettendo versamenti tributari e previdenziali per un passivo di euro 383mi1a circa. Penale Sent. Sez. 5 Num. 27562 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 14/04/2023 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di RA MA consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione di legge penale o di altre norme giuridiche. Lamenta il ricorrente che la Corte di appello avrebbe errato nel non valutare che durante la procedura fallimentare MA, per quanto reperibile ad un indirizzo risultante presso l'anagrafe del Comune di Roma, non fosse stata trovato e dunque risultasse irreperibile per il curatore. 4. Il secondo motivo deduce violazione della legge processuale e vizio di motivazione. La Corte di appello avrebbe errato nel ritenere non leso il principio del contraddittorio e il diritto di difesa. La sentenza di fallimento risulterebbe viziata da nullità assoluta e ne conseguirebbe la non configurabilità dei reati contestati. La circostanza che MA sia poi stato regolarmente reperito per le notifiche in sede penale dimostrerebbe che il procedimento fallimentare non fu caratterizzato da adeguate ricerche del MA. 5. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 6. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria contenente conclusioni in replica, chiedendo accogliersi il ricorso. 7. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5- duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2 2. Il primo e il secondo motivo strettamente connessi vanno trattati unitariamente. 2.1 Va da subito richiamato il principio, che questa Corte condivide, per cui il giudice penale, investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267, non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento per eventuali errori commessi nel procedimento che ha portato alla sua emanazione, impugnabili solo attraverso il reclamo dinanzi alla Corte d'Appello (Sez. 5, n. 10033 del 19/01/2017, Ioghà, Rv. 269454 - 01, proprio in caso analogo a quello in esame, la Corte ha ritenuto insindacabili i vizi addotti con ricorso e riferiti alla mancata notifica dell'istanza di fallimento all'amministratore della società fallita, nonchè alla pronuncia della sentenza di fallimento da parte di giudice incompetente). Tale orientamento prende le mosse dalla pronuncia, richiamata anche dalla ricorrente in memoria conclusiva, delle Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239398 - 01, che avevano chiarito come il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267 non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore, sicché le modifiche apportate all'art. 1 R.D. n. 267 del 1942 dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, non esercitano influenza ai sensi dell'art. 2 cod. pen. sui procedimenti penali in corso. In sostanza deve evidenziarsi come, a fronte della sentenza di fallimento, consentire una delibazione sulla stessa creerebbe una surrettizia impugnazione, che invece deve essere formalizzata con i mezzi tipici solo in sede civile. Da tali valutazioni deriva che, in modo applicabile anche al caso in esame, la sentenza di fallimento non può essere sindacata dinanzi al giudice penale nemmeno per eventuali errori commessi nel procedimento che ha portato alla sua emanazione - come sarebbe avvenuto, secondo il ricorrente, per la mancata notifica al MA - in quanto quegli errori andavano fatti valere nella sede propria, costituita dal reclamo - da proporre dinanzi alla Corte d'appello - avverso la pronuncia del Tribunale fallimentare. 2.2 Pertanto deve riaffermarsi il principio per cui il giudice penale, investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267, non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento per eventuali errori commessi nel procedimento che ha portato alla sua emanazione, come quelli relativi al difetto di notifica degli avvisi all'imprenditore e alla sua ritenuta irreperibilità, vizi solo deducibili attraverso i rimedi impugnatori in sede civile. 3 2.3 D'altro canto, altri profili di censura riguardano la circostanza che i Giudici del merito avrebbero richiesto a MA di allegare la documentazione contabile non rinvenuta. L'argomento in vero viene utilizzato al solo fine di evidenziare che MA, neanche in sede penale, ha allegato la documentazione contabile, a riprova che non l'avesse istituita o l'avesse sottratta. Certamente non risulta questo l'argomento dirimente per escludere l'incidenza dei vizi del procedimento fallimentare sul processo penale, ma solo la prova che l'omesso deposito in sede penale ulteriormente comprova la fondatezza del delitto contestato e che MA non sia stato impossibilitato & deposito in sede civile da forza maggiore o caso fortuito. 2.4 Infine, per le ragioni esposte in precedenza quanto al valore formale e non sindacabile in sede penale della sentenza dichiarativa di fallimento, del tutto irrilevante risulterebbe la documentazione allegata nelle sedi di merito che per altro, non vertendosi in tema di error in procedendo in questo giudizio penale, dovevano essere allegati al ricorso, in virtù del principio di autosufficienza dello stesso, risultando di fatto aspecifiche le censure. 2.5 La complessiva manifesta infondatezza del ricorso determina l'inammissibilità dello stesso. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 14/04/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCE.SCO CANANZI;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUCIA ODELLO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni depositate dall'avvocato LAURA GUERCIO nell'interesse del ricorrente, con le quali il difensore ha replicato alle conclusioni della Procura Generale insistendo per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza emessa il 19 settembre 2022 confermava la sentenza del Gup del Tribunale capitolino, che aveva accertato la responsabilità penale di RA MA, in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, in relazione alla fallita F.M. Srl in Liquidazione, nonché per l'aver cagionato il fallimento a mezzo di operazioni dolose, omettendo versamenti tributari e previdenziali per un passivo di euro 383mi1a circa. Penale Sent. Sez. 5 Num. 27562 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 14/04/2023 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di RA MA consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione di legge penale o di altre norme giuridiche. Lamenta il ricorrente che la Corte di appello avrebbe errato nel non valutare che durante la procedura fallimentare MA, per quanto reperibile ad un indirizzo risultante presso l'anagrafe del Comune di Roma, non fosse stata trovato e dunque risultasse irreperibile per il curatore. 4. Il secondo motivo deduce violazione della legge processuale e vizio di motivazione. La Corte di appello avrebbe errato nel ritenere non leso il principio del contraddittorio e il diritto di difesa. La sentenza di fallimento risulterebbe viziata da nullità assoluta e ne conseguirebbe la non configurabilità dei reati contestati. La circostanza che MA sia poi stato regolarmente reperito per le notifiche in sede penale dimostrerebbe che il procedimento fallimentare non fu caratterizzato da adeguate ricerche del MA. 5. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 6. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria contenente conclusioni in replica, chiedendo accogliersi il ricorso. 7. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5- duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2 2. Il primo e il secondo motivo strettamente connessi vanno trattati unitariamente. 2.1 Va da subito richiamato il principio, che questa Corte condivide, per cui il giudice penale, investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267, non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento per eventuali errori commessi nel procedimento che ha portato alla sua emanazione, impugnabili solo attraverso il reclamo dinanzi alla Corte d'Appello (Sez. 5, n. 10033 del 19/01/2017, Ioghà, Rv. 269454 - 01, proprio in caso analogo a quello in esame, la Corte ha ritenuto insindacabili i vizi addotti con ricorso e riferiti alla mancata notifica dell'istanza di fallimento all'amministratore della società fallita, nonchè alla pronuncia della sentenza di fallimento da parte di giudice incompetente). Tale orientamento prende le mosse dalla pronuncia, richiamata anche dalla ricorrente in memoria conclusiva, delle Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239398 - 01, che avevano chiarito come il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267 non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore, sicché le modifiche apportate all'art. 1 R.D. n. 267 del 1942 dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, non esercitano influenza ai sensi dell'art. 2 cod. pen. sui procedimenti penali in corso. In sostanza deve evidenziarsi come, a fronte della sentenza di fallimento, consentire una delibazione sulla stessa creerebbe una surrettizia impugnazione, che invece deve essere formalizzata con i mezzi tipici solo in sede civile. Da tali valutazioni deriva che, in modo applicabile anche al caso in esame, la sentenza di fallimento non può essere sindacata dinanzi al giudice penale nemmeno per eventuali errori commessi nel procedimento che ha portato alla sua emanazione - come sarebbe avvenuto, secondo il ricorrente, per la mancata notifica al MA - in quanto quegli errori andavano fatti valere nella sede propria, costituita dal reclamo - da proporre dinanzi alla Corte d'appello - avverso la pronuncia del Tribunale fallimentare. 2.2 Pertanto deve riaffermarsi il principio per cui il giudice penale, investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267, non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento per eventuali errori commessi nel procedimento che ha portato alla sua emanazione, come quelli relativi al difetto di notifica degli avvisi all'imprenditore e alla sua ritenuta irreperibilità, vizi solo deducibili attraverso i rimedi impugnatori in sede civile. 3 2.3 D'altro canto, altri profili di censura riguardano la circostanza che i Giudici del merito avrebbero richiesto a MA di allegare la documentazione contabile non rinvenuta. L'argomento in vero viene utilizzato al solo fine di evidenziare che MA, neanche in sede penale, ha allegato la documentazione contabile, a riprova che non l'avesse istituita o l'avesse sottratta. Certamente non risulta questo l'argomento dirimente per escludere l'incidenza dei vizi del procedimento fallimentare sul processo penale, ma solo la prova che l'omesso deposito in sede penale ulteriormente comprova la fondatezza del delitto contestato e che MA non sia stato impossibilitato & deposito in sede civile da forza maggiore o caso fortuito. 2.4 Infine, per le ragioni esposte in precedenza quanto al valore formale e non sindacabile in sede penale della sentenza dichiarativa di fallimento, del tutto irrilevante risulterebbe la documentazione allegata nelle sedi di merito che per altro, non vertendosi in tema di error in procedendo in questo giudizio penale, dovevano essere allegati al ricorso, in virtù del principio di autosufficienza dello stesso, risultando di fatto aspecifiche le censure. 2.5 La complessiva manifesta infondatezza del ricorso determina l'inammissibilità dello stesso. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 14/04/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente