Sentenza 19 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/06/2001, n. 8337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8337 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2001 |
Testo completo
E 6 N 8 O 9 I 1 / Z A 4 A I 5 / е R 6 се R . 2 T N . A S I A R T с . G B P U . E . D B R L UBBLICA ITALIANA I L L IN NOME8 33 7/0 1 R E A A D . T D B S A N T E S 1 A 3 LA CORTÉ SUPREMA DI CASSAZIONE 1 x Sezione Oggetto IRTER ILOR Dott. Michele CANTILLO - Presidente - APPELLO Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere V JERMINEFUORI Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere R.G.N. 20237/99 - Consigliere Cron.Лалог Dott. TO MERONE Rel. Consigliere · Rep. Dott. Giuseppe FALCONE ha pronunciato la seguente Ud. 08/03/01 S EN T ENZA sul ricorso proposto da: LL IL, elettivamente domiciliato in ROMA dell'avvocatoPIAZZA VERBANO 8, presso lo studio GIOVANNA MAURO, che lo difende unitamente all'avvocato ALBINO MAURO, giusta procura a margine;
- ricorrente e da BE AN, in qualità di socio legale rappresentante e amministratore unico, della ditta "BE di BE TO e C. " s.a. s., elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. NICOTERA 24, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO SPOSATO, . N giusta procura Notaio LONGO DOMENICO di ROMBIOLO, rep. 2001 13.864 del 3.10.2000; 439
- ricorrente -
-1-
contro
UFF ENTRATE LAMEZIA TERME, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
resistente - avverso la sentenza n. 119/98 della Commissione tributaria regionale di CATANZARO, depositata il 27/09/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
uditi per il ricorrente, gli Avvocati SPOSATO E MAURO, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, 1'Avvocato dello Stato DE FELICE, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo BE TO e LO ME hanno impugnato gli avvisi di accertamento Irpef- Ilor relativi agli anni 1983 e 1984, che elevavano l'imponibile in ragione della esclusione di costi desunte da fatture ritenute false. La Commissione Tributaria di primo grado ha accolto il ricorso, mentre la Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'ufficio ed ha riformato integralmente la decisione di primo grado. I contribuenti hanno proposto ricorso formulando tre motivi. Il Ministero delle Finanze ha presentato atto di costituzione. I ricorrenti hanno prodotto una memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo i ricorrenti hanno denunziato nullità del procedimento e della sentenza in appello per violazione degli articoli 22,23,19,19 bis,20,62,53 e 51 del d.lgs.n.546/92 sostenendo che l'atto di appello dell'ufficio era stato depositato oltre i sessanta giorni dal deposito della sentenza di primo grado e non era neanche stato notificato. Nella memoria i ricorrenti hanno specificato che la sentenza di primo grado n.440/91 del 7.11.1991, è stata depositata il 30.1.1992, mentre l'atto di appello è stato depositato il 31.8.1992, e cioè fuori termine. Ritiene la Corte che la doglianza è fondata e merita accoglimento poiché dagli atti emerge che il dispositivo della sentenza di primo grado, sotto il vigore del d.p.r. n. 636/72, è stato comunicato all'ufficio il 4.3.1992, mentre l'appello risulta depositato il 31.8.1992, e cioè oltre i sessanta giorni previsti dall'articolo 22 del citato d.p.r. n. 636/72. La conseguenza del mancato rispetto di tale termine, previsto a pena di decadenza, comporta il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Jane the р з и L'accoglimento di questo mezzo è assorbente rispetto agli altri proposti dai ricorrenti. La sentenza impugnata, che ha riformato quella decisione, va allora cassata senza rinvio. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Compensa le spese. Così deciso in Roma il giorno 8.3.2001 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il cons. rel. Il Presidente Dr. Giuseppe Falcone Dr. Michele Cantillo ий IL CANCELLIERE C1 NN AT DEPOSITATO IN CANCELLERIA 9 GIU. 2001 Oggi IL CANCELLIERE C1 NN AT