Sentenza 15 novembre 1999
Massime • 1
In tema di procedimento di riesame delle misure cautelari reali il rinvio operato dal settimo comma dell'articolo 324 cod. proc. pen. al nono e decimo comma dell'articolo 309 cod. proc. pen., va adeguato alla diversità delle procedure di trasmissione degli atti rispettivamente disciplinate dal terzo comma dell'articolo 324 cod. proc. pen. e dal quinto comma dell'articolo 309, in quanto, mentre entrambe le norme dispongono che la trasmissione degli atti si esegua entro il giorno successivo, solo la seconda prevede un termine massimo (cinque giorni), alla cui inosservanza può ricollegarsi la sanzione della perdita di efficacia della misura, che non è perciò riferibile alle misure cautelari reali. Ed invero la genericità del riferimento del decimo comma dell'articolo 309 cod. proc. pen. ai termini di cui al quinto comma dello stesso articolo non consente comunque di considerarlo rivolto al termine del giorno successivo, unico contenuto nel terzo comma dell'articolo 324 cod. proc. pen., perché questa interpretazione contrasta con la diversa rilevanza dell'oggetto delle due procedure, che non si accorda con la previsione di un termine più ristretto e di una sanzione più rigorosa per quella riguardante le misure reali, in contrasto con il maggior rigore procedurale che il legislatore ha imposto nel quinto comma dell'articolo 309 cod. proc. pen. per le misure personali.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/11/1999, n. 3589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3589 |
| Data del deposito : | 15 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. UMBERTO PAPADIA Presidente del 15/11/1999
Dott. ANTONIO ZUMBO Consigliere SENTENZA
Dott. AMEDEO POSTIGLIONE Consigliere N.3589
Dott. SAVERIO F. MANNINO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ALDO CECCHERINI Consigliere N. 22804/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Vibo Valentia avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Vibo Valentia 8 aprile 1999 n. 44, con la quale è stato dichiarato inefficace il decreto di convalida in data 4 marzo 1999 del sequestro probatorio di n. 7 videogiochi, della somma di L. 274.000 e di n. 14 cartoncini, eseguito il 3 marzo 1999 dalla P.G. nel procedimento penale a carico di
1. SO IN, nata il [...] a [...], 2. TE OC, nato il [...] a [...], indagati per i reati p. e p. dagli artt. 718-722 c.p.. Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S.F. MANNINO;
sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dott. Gioacchino IZZO, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;
Osserva
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la suindicata ordinanza del Tribunale del riesame di Vibo Valentia, con la quale è stato dichiarato inefficace il decreto di convalida del sequestro impugnato da TI CA, titolare della Automatic Games e proprietà dei videogiochi, locati a CO ET, gestore del Bar del Corso, propone ricorso per cassazione il P.M. presso il Tribunale di Vibo Valentia, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1) Violazione di legge sostanziale e processuale ai sensi dell'art.606 lett. c) c.p.p., perché il provvedimento impugnato ha dichiarato inefficace il decreto di convalida del sequestro a causa della trasmissione degli atti processuali dall'ufficio di procura alla cancelleria del Tribunale del riesame oltre il termine di cinque giorni senza tener conto che l'art. 324 c. 7 richiama i cc. 9 e 10 e non il c. 5 dell'art. 309 c.p.p.;
2. Violazione di legge relativamente al merito della causa, perché il provvedimento impugnato esclude il fumus commissi delicti che giustifica il sequestro benché la P.G. abbia accertato che i giochi sono governati dal pura alea, sulla base di combinazioni rimesse al caso e non all'abilità del giocatore, e che gli apparecchi accettavano puntate da L. 500 a L. 50.000 con un rapporto puntata- vincita variabile da 1/1 a 1/1100 per i giochi tipo videopoker e di 1/36 per quelli tipo roulette.
Il ricorso è fondato e dev'essere accolto.
Riguardo al primo motivo d'impugnazione si osserva che nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali il rinvio operato nel settimo comma dell'art. 324 c.p.p. al nono e decimo comma dell'art. 309 c.p.p. dev'essere adeguato alla diversità,
evidentemente dettata dalla diversa rilevanza dell'oggetto, delle procedure di trasmissione degli atti rispettivamente disciplinate dal terzo comma dell'art. 324 c.p.p. e dal quinto comma dell'art. 309 c.p.p., in quanto, mentre entrambe le norme dispongono che la trasmissione degli atti si esegua entro il giorno successivo, solo la seconda prevede un termine massimo (cinque giorni), alla cui inosservanza può ricollegarsi la sanzione della perdita di efficacia della misura, che non è perciò riferibile alle misure cautelari reali.
Infatti, la genericità del riferimento del decimo comma dell'art.309 c.p.p. ai termini di cui al quinto comma dello stesso articolo non consente comunque di considerarlo rivolto al termine del giorno successivo, unico contenuto nel terzo comma dell'art. 324 c.p.p., perché questa interpretazione contrasta con la diversa rilevanza dell'oggetto delle due procedure, che non si accorda con la previsione di un termine più ristretto e di una sanzione più rigorosa per quella riguardante le misure reali, in contrasto con il maggior rigore procedurale che il legislatore ha imposto nel quinto comma dell'art. 309 c.p.p. per le misure personali.
A questa conclusione si perviene anche considerando che il testo dell'art. 309 c.p.p. antecedente alla modifica apportata con L. 8 agosto 1995 n. 332 non conteneva la sanzione della perdita di efficacia del provvedimento, per cui il rinvio dell'art. 324 c. 7 al nono e decimo comma dell'art. 309 c.p.p. dovrebbe essere riferito testo antecedente alla riforma (in questo senso, Cass., Sez. I, 19 aprile 1999 n. 1836, ric. Rocca e altri;
Sez. V, 22 marzo 1999 n. 698, ric. Zamponi). Pertanto il provvedimento del Tribunale del riesame, che ha dichiarato la perdita d'efficacia del provvedimento di convalida del sequestro per inosservanza del termine di trasmissione degli atti è viziato per violazione di legge e dev'essere annullato. Il ricorso è fondato anche per quanto riguarda il secondo motivo d'impugnazione, perché il provvedimento impugnato non ha applicato i principi pur correttamente riportati, non riconoscendo il fumus commissi delicti malgrado l'accertamento della natura aleatoria del giuoco, resa palese dall'avere questo insita la scommessa (rapporto puntata vincita fino a 1/1100 per i videopoker e di 1/36 per la roulette) e dal fatto di consentire puntate di notevole ammontare (da L. 500 a L. 50.000), che, nella loro ripetitività, concretizzano in ogni caso il fine di lucro.
P.Q.M.
La Corte
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Vibo Valentia.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2000