Cass. pen., sez. III, sentenza 15/11/1999, n. 3589
CASS
Sentenza 15 novembre 1999

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In tema di procedimento di riesame delle misure cautelari reali il rinvio operato dal settimo comma dell'articolo 324 cod. proc. pen. al nono e decimo comma dell'articolo 309 cod. proc. pen., va adeguato alla diversità delle procedure di trasmissione degli atti rispettivamente disciplinate dal terzo comma dell'articolo 324 cod. proc. pen. e dal quinto comma dell'articolo 309, in quanto, mentre entrambe le norme dispongono che la trasmissione degli atti si esegua entro il giorno successivo, solo la seconda prevede un termine massimo (cinque giorni), alla cui inosservanza può ricollegarsi la sanzione della perdita di efficacia della misura, che non è perciò riferibile alle misure cautelari reali. Ed invero la genericità del riferimento del decimo comma dell'articolo 309 cod. proc. pen. ai termini di cui al quinto comma dello stesso articolo non consente comunque di considerarlo rivolto al termine del giorno successivo, unico contenuto nel terzo comma dell'articolo 324 cod. proc. pen., perché questa interpretazione contrasta con la diversa rilevanza dell'oggetto delle due procedure, che non si accorda con la previsione di un termine più ristretto e di una sanzione più rigorosa per quella riguardante le misure reali, in contrasto con il maggior rigore procedurale che il legislatore ha imposto nel quinto comma dell'articolo 309 cod. proc. pen. per le misure personali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 15/11/1999, n. 3589
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3589
    Data del deposito : 15 novembre 1999

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