Versione
7 aprile 2012
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19 dicembre 2012
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Art. 5-bis. 1. Le procedure di iscrizione alle universita' sono effettuate esclusivamente per via telematica. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca cura la costituzione e l'aggiornamento di un portale unico, almeno in italiano e in inglese, tale da consentire il reperimento di ogni dato utile per l'effettuazione della scelta da parte degli studenti.
1-bis. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del comma 1 e in relazione a quanto previsto dall' articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n.183 , in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, le universita' possono accedere all'anagrafe nazionale degli studenti di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 , e successive modificazioni, per verificare la veridicita' dei titoli autocertificati. ((Per i medesimi fini, le universita' possono altresi' accedere in modalita' telematica alle banche dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalita' di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per la consultazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e degli altri dati necessari al calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente per l'universita' (ISEEU) )) .
2. A decorrere dall'anno accademico 2013-2014, la verbalizzazione e la registrazione degli esiti degli esami, di profitto e di laurea, sostenuti dagli studenti universitari sono eseguite esclusivamente con modalita' informatiche senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le universita' adeguano conseguentemente i propri regolamenti.
1-bis. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del comma 1 e in relazione a quanto previsto dall' articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n.183 , in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, le universita' possono accedere all'anagrafe nazionale degli studenti di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 , e successive modificazioni, per verificare la veridicita' dei titoli autocertificati. ((Per i medesimi fini, le universita' possono altresi' accedere in modalita' telematica alle banche dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalita' di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per la consultazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e degli altri dati necessari al calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente per l'universita' (ISEEU) )) .
2. A decorrere dall'anno accademico 2013-2014, la verbalizzazione e la registrazione degli esiti degli esami, di profitto e di laurea, sostenuti dagli studenti universitari sono eseguite esclusivamente con modalita' informatiche senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le universita' adeguano conseguentemente i propri regolamenti.
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- 1. Parere del Garante su uno schema di decreto volto a disciplinare il periodo di conservazione di alcune tipologie di dati personali relativi agli studenti,…Garante Privacy · 21 aprile 2016 · 1.2734478
VEDI ANCHE newsletter del 27 maggio 2016 [doc. web n. 5029548 ] Parere del Garante su uno schema di decreto volto a disciplinare il periodo di conservazione di alcune tipologie di dati personali relativi agli studenti, acquisiti all´Anagrafe nazionale degli studenti (ANS) - 21 aprile 2016 Registro dei provvedimenti n. 177 del 21 aprile 2016 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; Vista la richiesta di parere del …
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