Sentenza 7 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/07/2001, n. 9239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9239 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2001 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA 1 92 39 0 1 Im nome del Popolo Italiano i Cassazion Sezione Lavoro Oggetto: Prev. soc.composta dai seguenti Magistrati: dr. Michele Annunziata Presidente R.G.m.14572/1999 dr. Donato Figurelli Consigliere rel. Cron. 21323 dr. Giancarlo D'Agostino Consigliere Rep. dr. Bruno Balletti Consigliere Ud. 15.03.2001 dr. Giovanni Mammone Consigliere ha promunciato la seguente SENTENZA рунтовый sul ricorso proposto da: OD ES, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Mangiola, giusta procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliato im Roma presso lo studio dell'avv. ES Giuliamo alla via Conca D'oro n. 221, ricorrente;
CONTRO
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, im persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore prof. 1223 Massimo Paci, rappresentato e difeso, congiuntamente o separatamente, dagli avv. Vincenzo Morielli, Luigi Canta- 1 rimi, Patrizia Tadris ed Antonio Todaro, e com essi elet- tivamente domiciliato in Roma alla via della Frezza n. 17 (Ufficio Legale INPS), giusta procura speciale in calce. alla copia notificata del ricorso, resistente com procura;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria in data in data 19 maggio - 18 luglio 1998, m. 176/98, m. 221/96 R.G.A.C.A.; I udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 15 marzo _2001; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Gene- हूँ rale dr. ES Mele, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 1 2 - Svolgimento del processo. Com ricorso depositato il 31 marzo 1992 il signor ES DI chiedeva al Pretore di Reggio Cala bria, in funzione di giudice del lavoro, la condanna dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale al- la corresponsione, in suo favore, del trattamento previdenziale d'invalidità, di cui già godeva e che gli era stato revocato. Assumeva il ricorrente che continuava ad essere affet to da malattie invalidanti e che ingiustamente l'INPS' aveva negato il di lui diritto a tale trattamento, re- spingendo la domanda. Costituendosi in giudizio, l'INPS eccepiva l'infonda- tezza della domanda e ne chiedeva il rigetto. Ammessa ed espletata consulenza tecnica, il Pretore, con sentenza del 5 aprile 1995, accoglieva la domanda, determinando dal 1° aprile 1994 la decorrenza del chie sto trattamento previdenziale. Avverso tale sentenza proponeva appello l'INPS. Il DI chiedeva il rigetto del gravame. Rinnovate le indagini medico-legali, com sentenza in da- ta 19 maggio - 18 luglio 1998 il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva l'appello e rigettava l'originaria domanda del DI. Osservava il Tribunale che, alla stregua della c.t.u. 3 espletata in grado d'appello, doveva escludersi che le malattie riscontrate fossero invalidanti nella misura di legge;
che il c.t.u. aveva risposto in modo puntuale ed esauriente alle contrarie deduzioni del DI;
che il giudizio di detto c.t.u. era ampia- mente documentato e frutto di argomentazioni medico- legali ineccepibili, basate su dati clinici e con- fortate dagli esami eseguiti. Avverso detta sentenza, com atto notificato il 13 lu- glio 1999, il DI ha proposto ricorso per cassa- румен zione, affidato ad un unico motivo. L'Istituto intimato ha depositato solo procura spe- ciale. Motivi della decisione. Com l'unico motivo il ricorrente deduce che il Tri- bunale ha omesso di valutare la consulenza tecnica di parte, com giusta ponderatezza, ed ha, ancor di più, trascurato le risultanze alle quali era per- venuto il c.t.u. di prime cure%; che il c.t.u. di appello era pervenuto alle sue conclusioni senza visionare gli esami che lo stesso aveva ordinato al DI di eseguire presso il Presidio Ospeda- liero dell'A.S.L. n. 11 di Melito Porto Salvo;
che detto consulente d'appello aveva solo successivamente ritirato gli esami ed aveva presentato un supplemento - di consulenza, che non mutava però nella sostanza quella presentata prima del ritiro degli esami, come se gli stessi nessuna influenza potessero esercita- re;
che l'error in procedendo da parte del consulente ha comportato un error in judicando da parte del Tri- bunale. Osserva la Corte che il ricorso è infondato. Come risulta dalla sentenza impugnata, il c.t.u. d'ap- pello ha riscontrato che il DI è affetto da "in- sufficienza remale cronica di grado lieve, diabete mellito di 20 tipo secondario ad alterazioni dislipidemiche e cardiopatia ipertensiva ischemica di prima classe"; pato- logie tutte che non ne riducono la capacità di lavoro a memo di um terzo del normale im occupazioni confacenti alle sue attitudini. Il Tribunale ha condiviso il giu- dizio di detto consulente, perchè ampiamente documentato nella relazione tecnica e frutto di argomentazioni medico- legali ineccepibili, basate su dati clinici e confortate dagli esami eseguiti. Risulta d'altra parte che il consulente mominato in ap- pello ha depositato un supplemento di consulenza, a se- guito della valutazione degli esami strumentali, comfer- mando la diagnosi già presentata con aggiunta della sof- ferenza alla colonna vertebrale, e confermando altresì che il DInom à allo stadio di incapacità assoluta - 5 e permanente di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Ed il giudice che abbia disposto nuova consulenza tecnica, qualora ne condivida i risultati, non è tenuto ad esporre in modo specifico le magioni del suo convincimento e può limitarsi a riportarne il relativo parere, quando questo per la sua analiticità costituisca idonea risposta ai ri- lievi critici mossi dalla parte alla consulenza precedente, postochè la decisione di rinnovare la consulenza implica valutazione ed esame dei dettti rilievi, mentre la formale зинов trascrizione e l'argomentata accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione me costituiscono motivazione adeguata, nom suscettibile di censure im sede di legittimità (Cass. 16 gennaio 1998 m. 334; 18 giugno 1998 m. 6106). Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Nulla per le spese del giudizio di cassazione, avendo 1'INPS depositato solo procura speciale senza partecipare alla discussione orale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso im Roma il 15 marzo 2001. Il Presidente (dr. Michele Annunziata)(dr. Michele M. Annunziate 6 - IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, LUG, 2001 E R P U CANCELLIERE S R O C Il Consigliere estensore (dr. Donato Figurelli) Amato Figural I D A , S O 3 3 5 I D . A N T 0 S 1 O 7 . - P T M R A I 1 A D A 1 E I D , E A O E G T R O T N G T S E I E T I S G L R E E I R A D L L O E D - 77 -