Sentenza 13 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/07/2001, n. 9572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9572 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELDEL YOU FALAND95 . 01 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggett:o SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: GENGHINI Presidente Dott. Massimo R.G.N. 23494/99 MILEO Consigliere Cron.22055 Dott. Vincenzo Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Rep. CAPITANIO Consigliere Ud. 23/04/01 Dott. Natale Dott. Giuseppe CELLERINO- Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: FA DA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FLAMINIA 141, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO CHIRIACO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS;
- intimato avverso la sentenza n. 21598/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 10/12/98 R.G.N. 6865/94; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1907 udienza del 23/04/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe -1- CELLERINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore VELARDI che ha concluso per Generale Dott. Maurizio l'inammissibilità ed in subordine il rigetto del ricorso. -2- R.G. n. 23494/99 Svolgimento del processo Il Pretore giudice del lavoro di Roma, condividendo la valutazione medico legale del proprio Ausiliare, rigettava, con sentenza del 20 ottobre 1992, la domanda della sig.ra DI AL diretta ad ottenere la condanna dell' Istituto nazionale della previdenza sociale a corrisponderle l'assegno d'invalidità o, in subordine, la pensione d'inabilità. Il Tribunale di Roma, adito in appello dall'assicurata, rigettava il gravame. Argo- mentava, infatti, tenendo conto della sua attività impiegatizia, che la rinnovata ctu, in base agli esami già allegati e agli ulteriori accertamenti specialistici eseguiti, aveva accertato la mancanza dei presupposti medico-legali, dando atto di una iperplasia tiroidea in esiti di tiroidectomia del lobo destro, con modulo dominante in sede istmica, in soggetto affetto da ipertensione farmacologicamente controllata, senza complicanze cardio vascolari, con cifosi sx, ipoacusia dx e cheratocono bila- terale stabilizzato. Contro questa sentenza del 14 aprile 1998 propone ricorso per cassazione l'AL. L'Istituto non si é costituito. Motivazione L'assicurata denuncia: "Insufficienza di motivazione, erronea valutazione di circo- stanze obiettive e violazione di legge". A prescindere dalla violazione di legge, schematicamente descritta nel ricorso in questi testuali termini: "..l'approfondimento di indagine doveva essere suggerito dalla norma di legge che prevede l'accertamento della valutazione degli aggrava- menti intervenuti nelle fasi amministrative e processuali", sicchè la genericità della contestazione é immeritevole di approfondimento, quanto al difetto di motivazione per "superficialità" di giudizio, questa Corte non ritiene di poterne condividere le considerazioni. Il Tribunale ha, infatti, dato atto delle malattie dell'assicurata con diffusa e non apodittica motivazione, richiamando sia le risultanze medico-legali emerse in pri- mo grado, sia le ulteriori indagini effettuate in sede d'appello, valutandone com- plessivamente, e nient'affatto attraverso "una scomposizione analitica", l'incide iza, anche in relazione alla attività impiegatizia svolta. Né é proponibile in questa sede la circostanza che "a distanza di pochi mesi l'assi- curata é risultata affetta da carcinoma differenziato della tiroide..." e che venga "anche in questa sede unita copia di quel riassunto clinico", risultando essa pc ste- riore alla sentenza d'appello, dovendo essere fin troppo noti alla difesa della Zente la natura, gli ancoraggi processuali (v. art. 360, cod.proc.civ.) e i limi i di questo giudizio di legittimità, cui é istituzionalmente preclusa ogni indagine di merito e di attivazione dell'esame degli atti, senza la chiara puntuale denuncia che dell'esistenza di un error in procedendo, que qui non si intravede nel riccrso, proteso a denunciare la carenza di motivazione, neppure ung lontana paren Infatti, é appena il caso di segnalare che tale documentazione, costituita da due cartelle cliniche della Casa Pio XI di Roma, nn. 499-99 e 1136 del 25.6 98, é suc- cessiva alla sentenza d'appello dell'aprile 1998. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Nulla per le spese di questo giudizio di legittimità ex art. 152, disp.att. cod.proc.civ.. I P
P.Q.M.
O L 3 L 0 A 1 3 La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese ex art. 152, disp. att. cod.proc. O S . S 5 B T A I . R T D , N A Così deciso in Roma il 23 aprile 2001 ' A A L S T 3 L E S 7 E P - O Il Consigliere est S D 8 P I - I M N 1 S I 1 G N Il Presidente fluxh A O E loset an E S D A G I E D A T G E E N O , E L O T S T R E I T A R S E 4 I I IL CANCELLIERE L G D E E Depositato in Cancelleria D R O oggi, 13 LUG. 2001 E EMA R P U N IL CANCELLERE R O I O C