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8 luglio 2015
8 luglio 2015
Art. 11. Clausola di invarianza finanziaria 1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.