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Sentenza 26 giugno 2023
Sentenza 26 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/06/2023, n. 27730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27730 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: UP CO nato a [...] il [...] UP AN nato a [...] il [...] UP RI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARCO DALL'OLIO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio relativamente a UP CO e UP AN limitatamente all'aggravante della premeditazione, quanto a UP RI relativamente alla responsabilità per entrambi i capi ad esso ascritti;
il rigetto degli ulteriori motivi di ricorso e la declaratoria d'irrevocabilità della sentenza relativamente ai capi c) e d) ascritti a UP CO;
udittkidifensort E' presente l'avvocato ANELLI FRANCESCO del foro di ROMA, quale sostituto processuale dell'avvocato SICA SILVERIO del foro di SALERNO in difesa di UP AN e UP RI, giusta delega depositata in udienza, che conclude Penale Sent. Sez. 1 Num. 27730 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: BIANCHI MICHELE Data Udienza: 17/05/2023 I chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. E' presente l'avvocato MELELLA GIOELE del foro di SALERNO in difesa di UP CO, UP AN e UP RI che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Nei confronti di OL, NA e LE LU sono ascritti i reati di concorso nel tentato omicidio di AN EF Di EO (capo 1) e di concorso nel porto illegale di pistola calibro 22 (capo 2); fatti commessi in Giffoni Valle Piana il 6 marzo 2019. Nei confronti di OL LU sono ascritti il reato di detenzione illegale di munizioni per arma comune da sparo (capo 3) e di una munizione per arma da guerra (capo 4); fatti accertati in Montecorvino Rovella il 6 marzo 2019. Con sentenza in data 14 luglio 2021 il Tribunale di Salerno ha dichiarato OL LU colpevole di tutti i reati ascritti, esclusa l'aggravante della premeditazione ascritta al capo 1, condannandolo alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione;
ha assolto NA e LE LU dai reati ascritti per non aver commesso il fatto. Proposto appello dal pubblico ministero e dalla difesa di OL LU, la Corte di appello di Salerno, con sentenza in data 28 giugno 2022, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato NA e LE LU colpevoli dei reati loro ascritti e, riconosciute, per tutti, l'aggravante della premeditazione e le attenuanti generiche equivalenti, li ha condannati, ciascuno, alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione, con conferma nel resto. La sera del 6 marzo 2019, attorno alle ore 19.30, auto Fiat punto, condotta da NA LU e con a bordo OL LU, giungeva presso un bar di Giffoni Valle Piana;
AN EF Di EO, che si trovava fuori dal bar, alla vista dell'auto con i LU - suoi parenti - si allontanava salendo a bordo della sua auto Citroen Cl;
effettuata manovra per allontanarsi, l'auto veniva attinta da un colpo di arma da fuoco sparato da OL LU, che era sceso dalla auto;
Di EO riusciva ad allontanarsi. Nell'immediatezza venivano rinvenuti in loco tre bossoli calibro 22, e a casa di OL LU veniva rinvenuta pistola calibro 22 e le munizioni elencate ai capi 3 e 4. Tramite accertamenti tecnici veniva riscontrata la compatibilità dei tre bossoli con l'arma sequestrata a OL LU. L'auto Citroen è stata colpita nella fiancata sinistra, nella parte posteriore, ad una altezza di cm 70 da terra. Quanto a NA LU, la persona offesa ha dichiarato che lo stesso era alla guida dell'auto Fiat punto e che, negli attimi in cui OL LU era sceso dall'auto ed aveva estratto la pistola, il figlio NA lo aveva incitato dicendo "Vai spara spara". 2 NA LU ha confermato la prima circostanza, negando però di aver saputo che il padre avesse portato con sé la pistola. Quanto a LE LU, la persona offesa ha riferito che egli era a bordo della Fiat punto, seduto nel divano posteriore, da dove non si era mai mosso. L'imputato ha negato la circostanza, affermando che, in quell'orario, si era trovato altrove con amici. Quanto al movente del fatto, si accertava che la sera precedente LE LU era stato aggredito, riportando lesioni personali, ad opera - secondo quanto dichiarato dall'imputato menzionato - di AN EF Di EO, ed aveva riferito l'episodio al padre e al fratello NA. OL LU ha dichiarato di aver avuto intenzione di affrontare AN EF Di EO in ragione di quanto accaduto al figlio LE la sera precedente. Entrambe le sentenze di merito hanno ritenuto che l'azione compiuta da OL LU - esplosione di tre colpi di arma da fuoco in direzione dell'auto condotta da AN EF Di EO - integrasse la fattispecie ascritta al capo 1, risultando la volontà di uccidere dalla direzione degli spari ed anche l'oggettività del fatto, trattandosi di condotta idonea a cagionare la morte ed univocamente diretta ad essa. La sentenza di primo grado aveva ritenuto non provato che OL LU avesse, sin dal momento nel quale era uscito alla ricerca del Di EO, avuto l'intenzione di ucciderlo - il che ha portato ad escludere l'aggravante della premeditazione -, come non vi era prova che i figli NA e LE fossero consapevoli che il padre OL avesse preso con sé la pistola. Di conseguenza, ha ritenuto che LE LU - impregiudicato l'accertamento in fatto circa la sua presenza o meno all'interno della fiat Punto - non avesse concorso nel fatto. Quanto a NA LU, è stato ritenuto che l'elemento di accusa - costituito dall'affermazione della vittima, esaminata quale indagato di reato connesso per l'aggressione della sera precedente, secondo la quale NA avesse incitato il padre a sparare - non avesse trovato il necessario riscontro. Inoltre, stante l'iniziale volontà di ritorsione, al più, lesiva dell'incolumità del di EO, e l'ignoranza del fatto che il padre si fosse armato, è stato ritenuto che l'esplosione dei colpi di pistola fosse evento per i due figli imprevedibile, con conseguente esclusione anche del titolo di responsabilità ai sensi dell'art. 116 cod. pen. t 3 La sentenza di appello - quanto al momento di insorgenza del dolo omicidiario - ha ritenuto che fosse insorto sin dal momento nel quale era stata decisa la così detta spedizione punitiva, circostanza desumibile dalle modalità di organizzazione dell'agguato, ed ha quindi ritenuto sussistente l'aggravante della premeditazione. Con riguardo a NA, si è ritenuto che quanto dichiarato dalla persona offesa avesse trovato conferma da NA Di EO - che aveva riferito di aver appreso dal fratello AN EF che NA LU aveva gridato al padre "vai, vai" -, trattandosi comunque di incitamento a quello che il padre, estratta la pistola, chiaramente voleva fare. Dunque, NA - che non è rimasto sorpreso a vedere la pistola - sapeva che il padre era armato ed aveva agito in perfetta coordinazione, e ciò provava la "previa pianificazione dell'azione criminosa"; infine, con l'incitamento aveva realizzato ulteriore condotta di rafforzamento del proposito omicidiario. Viene accertata la presenza di LE nell'auto, per averlo affermato la vittima e risultando falso l'alibi, secondo quanto prospettato dal pubblico ministero nell'atto di impugnazione. La Corte territoriale ha, quindi, ritenuto che LE conosceva la volontà di uccidere dei correi e vi aveva ha dato concorso salendo in auto e così costituendo "costante memento" della vendetta da attuare. 2. I difensori degli imputati hanno presentato, con distinti atti, ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. 2.1. OL LU. Con il primo motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione del giudizio in ordine al capo 1, sia quanto al dolo che all'elemento oggettivo del reato. L'unico colpo di arma da fuoco che aveva attinto la carrozzeria dell'auto non aveva messo in pericolo la vita della persona offesa. In relazione a tale colpo, non vi era un accertamento sicuro in ordine ad "angolo, direzione e distanza del tiro". Le dichiarazioni di OL LU, sulla finalità intenzione solo intimidatoria dell'azione, trovano conferma nei dati oggettivi, e non sono smentite dalla vittima. Non vi erano elementi per individuare la traiettoria degli altri colpi, andati tutti a vuoto. 4 L'imputato aveva reso confessione, spiegando, in termini attendibili, di aver voluto solo minacciare la vittima al fine di dare risposta a quanto era accaduto al figlio LE la sera precedente. Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio sulla premeditazione, del diniego dell'attenuante della provocazione e del giudizio di comparazione tra circostanze. Non vi era alcuna prova di un accordo sulla detenzione ed utilizzo della pistola. Il fatto era stato determinato dai contrasti tra i rispettivi nuclei familiari, esasperati dalla recente aggressione contro il figlio LE. Riconosciute le attenuanti generiche, ne era stata ritenuta l'equivalenza rispetto alla circostanza aggravante, senza alcuna motivazione circa l'esclusione del giudizio di prevalenza, che la difesa aveva chiesto e motivato. 2.2. NA e LE LU. 2.2.1. L'avvocato Melella, difensore di NA e LE LU, ha presentato atto di impugnazione comune ad entrambe le posizioni. Con il primo motivo viene denunciato difetto di motivazione della decisione di condanna che aveva riformato integralmente quella assolutoria pronunciata dal Tribunale. Il giudice di appello, in violazione dell'art. 603 cod. proc. pen., aveva proceduto ad una rinnovazione dell'istruttoria solo formale, avendo limitato l'esame dei testi alla conferma delle dichiarazioni rese in primo grado, e parziale, perché non erano stati esaminati né il maresciallo CA né i consulenti UN e Mastrangelo. Con il secondo motivo viene denunciata assenza di motivazione in ordine alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni di AN EF Di EO, che non aveva dato alcuna indicazione precisa circa le modalità dell'azione di OL LU, né circa la direzione degli spari, aveva riferito particolari, relativi alla persona di LE LU, che erano risultati non corrispondenti alla realtà, aveva descritto in termini contraddittori quanto accaduto la sera precedente. La difesa, nel giudizio di appello, aveva argomento, con memoria, sulla non attendibilità della persona offesa, ma il secondo giudice non si è confrontato con le deduzioni difensive. Con il terzo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio sulla condotta di NA LU e sull'elemento soggettivo, ricostruiti sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e della teste de relato NA Di EO, 5 i/ dichiarazioni che non erano state oggetto di adeguata valutazione secondo i canoni previsti dall'art. 192 cod. proc. pen. Con il quarto motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione del giudizio di penale responsabilità nei confronti di LE LU. In ordine all'accertamento circa la presenza o meno del ricorrente in auto assieme al padre OL e al fratello NA, la sentenza di appello ha riformato la sentenza di primo grado, recependo in maniera acritica i rilievi dell'appellante pubblico ministero e senza confrontarsi con quanto dedotto dalla difesa, con memoria, sul punto. Con il quinto motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del capo 1, da ritenere fattispecie di minaccia aggravata, alla qualificazione del concorso ai sensi dell'art. 116 cod. pen., al riconoscimento dell'attenuante della provocazione e al giudizio di comparazione tra circostanze. 2.2.2. L'avvocato Sica, difensore di NA e LE LU, ha presentato due distinti atti di impugnazioni. NA LU. Con il primo motivo viene denunciato difetto di motivazione in ordine all'accertamento della condotta dell'imputato. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 116 cod. pen. e vizio della motivazione per l'esclusione, in ogni caso, del concorso anomalo. Il coimputato OL LU aveva agito con dolo d'impeto, incompatibile con la premeditazione e con l'attribuzione al ricorrente di un titolo di responsabilità concorsuale ai sensi dell'art. 110 cod. pen. LE LU. Con il primo motivo viene denunciato difetto di motivazione in ordine all'accertamento del comportamento tenuto dall'imputato. Quanto alla presenza del ricorrente sul luogo e al momento del fatto, il secondo giudice aveva aderito ai rilievi del pubblico ministero senza alcuna giustificazione. Quanto all'elemento soggettivo, la sentenza impugnata non aveva giustificato l'accertamento circa la risalente insorgenza, in capo a OL LU, né aveva motivato, se non con mere congetture, l'adesione di LE LU a tale volontà. Infine, purante congetturale era anche la motivazione circa la valenza concorsuale della condotta del ricorrente. 6 Con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 116 cod. pen. e vizio della motivazione per l'esclusione, in ogni caso, del concorso anomalo. Il coimputato OL LU aveva agito con dolo d'impeto, incompatibile con la premeditazione e con l'attribuzione al ricorrente di un titolo di responsabilità concorsuale ai sensi dell'art. 110 cod. pen. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata limitatamente alle posizioni di NA e LE LU. Vi è memoria dell'avvocato Mdella, difensore di tutti i ricorrenti. CONSIDERATO IN DIRITTO La sentenza impugnata va annullata, nei limiti e per le ragioni di seguito esposti. 1. I ricorsi, articolati anche con diversi atti relativi alla medesima posizione processuale, censurano la sentenza impugnata, che a sua volta aveva, in relazione a diversi punti della decisione, riformato la sentenza di primo grado, in relazione a tutti i punti della decisione relativa all'imputazione di tentato omicidio (capo 1), cui è connessa quella di porto illegale di pistola (capo 2) che è oggetto di contestazione solo con riguardo alla posizione di NA e LE LU. L'esame dei motivi di ricorso muoverà dai punti della decisione che, all'esito del giudizio di appello, sono stati decisi con giudizio conforme delle sentenze di merito. 2. Le decisioni di primo e secondo grado hanno ritenuto, con valutazioni conformi, la responsabilità di OL LU in relazione alla imputazione di cui ai capi 1 e 2. Incontestata la ricostruzione del fatto - NA e OL LU, in auto, si erano recati nel locale dove sapevano che avrebbero trovato AN EF Di EO, e, una volta avvedutisi che il Di EO si allontanava in auto, avevano cercato di bloccarlo e OL LU aveva esploso tre colpi di pistola, uno dei quali aveva attinto l'auto del Di EO le sentenze hanno ritenuto che OL LU avesse voluto uccidere Di EO e che la condotta presentasse i requisiti oggettivi integranti la fattispecie di tentato omicidio. Il primo motivo del ricorso del difensore di OL LU propone censura motivazionale sia con riguardo al giudizio sulla sussistenza dell'elemento 7 oggettivo della fattispecie di tentato omicidio sia in relazione all'accertamento dell'elemento soggettivo del reato. 2.1. Incontestato che OL LU aveva esploso tre colpi di pistola e che solo uno di essi aveva colpito l'auto a bordo della quale AN EF Di EO si stava allontanando, la difesa ha censurato la motivazione che aveva ritenuto integrati, nella descritta condotta, sia l'idoneità degli atti che la loro direzione univoca a cagionare la morte del conducente dell'auto. Dai dati oggettivi disponibili - costituiti dal punto di impatto del proiettile contro la carrozzeria, ad una altezza dal suolo di centimetri 70 - la difesa desume, come evidenza incontrovertibile, che l'imputato avesse mirato verso il basso e avesse sparato un colpo che non avrebbe potuto porre in pericolo la vita del Di EO, e dal contesto - costituito dalla prossimità tra sparatore e auto, dal numero di colpi disponibili e dal fatto che solo un colpo aveva attinto l'auto - ritiene apprezzabile come l'azione di OL LU fosse compatibile anche con un intento di bloccare la fuga del Di EO ovvero di intimidirlo. Il motivo è infondato. Quanto alla direzione dell'unico colpo che aveva attinto la carrozzeria dell'auto, il secondo giudice ha rilevato che non era stato un colpo di rimbalzo da terra, che era stata colpita la fiancata sinistra (lato conducente) e che l'impatto era avvenuto a cm 70 da terra, altezza compatibile con l'addome del guidatore. Il giudizio in ordine alla idoneità degli atti e alla direzione degli stessi va compiuto ex ante in relazione ai dati oggettivi del contesto dell'azione. Da questo punto di vista, non v'è dubbio che le sentenze di merito hanno dato motivazione che risulta incensurabile al sindacato di legittimità. Lo sparo di un colpo di arma da fuoco che attinge la fiancata sinistra di un'auto in fuga è condotta idonea a colpire il conducente e a provocarne la morte, ed è, altresì, diretta univocamente a quel fine, essendo le ipotesi alternative dell'atto solo intimidatorio ovvero dell'atto finalizzato a impedire la fuga dell'auto insostenibili, a fronte di un colpo sparato con braccio parallelo alla sede stradale, e non verso l'alto, e diretto verso il posto guida, e non verso i pneumatici. 2.2. Con riguardo all'elemento soggettivo del reato, il motivo articola la censura motivazionale in relazione ai dati rivelati dalla confessione resa dall'imputato OL LU, il quale aveva riferito di essere andato alla ricerca di AN EF Di EO per avere un chiarimento su quanto era successo il giorno precedente con il figlio LE e per dargli una lezione, di essersi fatto accompagnare dal figlio NA perché non in grado di guidare l'auto, di aver 8 preso con sé per potersi difendere nel caso ce ne fosse stato bisogno, di aver, infine, sparato verso terra, in direzione delle ruote per intimidazione. Il motivo, in parte qua, ha contenuto di merito. La difesa, infatti, sottopone al vaglio del collegio la diversa prospettazione data dal ricorrente stesso e le argomentazioni svolte dalla difesa tecnica con memoria depositata in giudizio, senza però confrontarsi con le evidenze oggettive che i giudici del merito hanno valorizzato: la circostanza di essersi messo alla ricerca del Di EO presso un pubblico esercizio al fine di "dare una lezione" e armato di arma comune da sparo;
l'aver, poi, effettivamente sparato, mentre l'avversario fuggiva, non con direzione verso l'alto e attingendo l'auto non ai pneumatici, ma proprio sul lato del conducente. Incontestate circostanze che danno contezza, con motivazione esente da vizi logici o giuridici, della volontà omicidiaria che ha animato il ricorrente al momento degli spari di arma da fuoco. 3. La sentenza di appello ha riformato la sentenza di primo grado, quanto al capo 1, in relazione a tutti gli imputati, seppur sotto diversi profili. 3.1. Con riguardo alla posizione di OL LU, la sentenza di appello, in riforma di quella del Tribunale, ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante della premeditazione. Va premesso che la giurisprudenza è consolidata nel senso che "elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica)" (Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, Antonucci, Rv. 241575). Si è anche precisato che la menzionata circostanza aggravante non può essere riscontrata in presenza di una mera preordinazione del fatto: "In tema di omicidio, la mera preordinazione del delitto, intesa come apprestamento dei mezzi minimi necessari all'esecuzione, nella fase a quest'ultima immediatamente precedente, non è sufficiente a integrare l'aggravante della premeditazione, che postula invece il radicamento e la persistenza costante, per un apprezzabile lasso di tempo, nella psiche del reo del proposito omicida, del quale sono sintomi il previo studio delle occasioni e dell'opportunità per l'attuazione, un'adeguata organizzazione di mezzi e la predisposizione delle modalità esecutive" itíví'D (Sez. 1, n. 37825 del 29/04/2022, TISCORNIA, Rv, 283512). 9 La sentenza di primo grado, alla pagina 18, aveva osservato che dell'ipotesi accusatoria recepita dalla imputazione - secondo la quale gli imputati avevano ideato, sin dalla sera precedente, di realizzare un agguato mortale nei confronti del Di EO per vendicare l'aggressione a LE LU - "L'unico elemento, certamente significativo ma non univoco in tal senso, è dato chiaramente dal fatto che LU OL si mise in macchina alla ricerca del Di EO portando con sé una pistola carica", ed aveva quindi ritenuto che fosse dubbio, e dunque non provato, che la volontà omicida fosse sorta assieme alla volontà di rivalersi contro l'aggressore. Proposto sul punto appello del pubblico ministero, la sentenza impugnata, dopo aver motivato l'accertamento in ordine alla condivisione da parte di NA LU, di un progetto omicidiario già pianificato col padre, ha rilevato che "poteva spiegarsi con un dolo d'impeto, sull'onda dell'indignazione per l'aggressione appena subita da LE, la spedizione punitiva della sera prima;
a distanza di un giorno, però ... la persistenza dell'intento omicida e l'organizzazione dell'agguato rendono manifesta la sussistenza della contestata aggravante della premeditazione". La censura proposta col secondo motivo del difensore di OL LU è, in parte qua, fondata. Invero, è privo di motivazione l'accertamento secondo il quale il proposito omicidiario sarebbe sorto già la sera precedente e si sarebbe mantenuto per tutta la giornata successiva, sino al momento esecutivo. Se è incontestato, risultando anche dalle dichiarazioni di OL LU riportate dalla difesa, che già la sera del 5 marzo, vanamente, OL e NA LU si erano messi alla ricerca di AN EF Di EO per rispondere all'aggressione subita da LE LU e che altrettanto avevano intenzione di fare la sera del 6 marzo 2019, non viene indicato alcun elemento probatorio significativo del fatto che il proposito omicidiario era insorto sin dalla sera del 5 marzo 2019. In particolare, quanto al porto di pistola, non viene indicato alcun dato significativo del fatto che anche la sera precedente OL LU era uscito alla ricerca di AN Di EO, portando con sé l'arma. La circostanza relativa al coordinamento, in corso di esecuzione, tra NA e OL LU è significativo di un così detto previo concerto, ma nulla dice in ordine al momento in cui il proposito omicidiario fosse sorto in capo a OL LU. La sentenza di appello, dunque, finisce per assimilare la decisione di "rispondere" all'aggressione subita da LE LU alla decisione di uccidere l'aggressore, ma di tale identificazione non prospetta alcun dato significativo. 1 0 In relazione al punto della decisione concernente la sussistenza in capo all'imputato OL LU della circostanza aggravante della premeditazione va, dunque, pronunciato annullamento con rinvio per nuovo giudizio. 3.2. Con riguardo alla posizione di NA LU, che il primo giudice aveva assolto per non aver commesso il fatto, il giudice di appello ha affermato la penale responsabilità in ordine ai capi 1, con l'aggravante della premeditazione, e 2. In particolare, il Tribunale aveva ritenuto che non vi fossero elementi significativi del fatto che NA LU aveva condiviso col padre il proposito omicidiario né nella fase di ricerca del Di EO né nel contesto dell'azione posta in essere da OL LU. Il secondo giudice, alle pagine 9 e 10, ha valorizzato la condotta tenuta da NA LU nei momenti che hanno segnato l'individuazione del Di EO, evidenziando che l'imputato aveva agito, coordinandosi col padre, per bloccare il fuggitivo, non si era affatto sorpreso nel vedere il padre armato di pistola e quindi l'aveva incitato a sparare contro l'auto in fuga. La difesa del ricorrente, con distinti atti dei difensori, ha censurato il giudizio sia sotto il profilo processuale, per la violazione dell'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria nel caso di riforma della pronuncia assolutoria, che in relazione alla motivazione dell'accertamento compiuto. 3.2.1. In relazione alla prima censura, ne va dichiarata l'infondatezza. La menzionata norma processuale, nel testo vigente all'epoca della decisione di appello, poneva un obbligo di rinnovazione dell'istruttoria nel caso di impugnazione del pubblico ministero, di una sentenza assolutoria, "per motivi attinenti la valutazione della prova dichiarativa". La giurisprudenza ha precisato l'ambito della rinnovazione deve investire tutte le fonti dichiarative coinvolte nel contrasto valutativo e non può limitarsi alla selezione di una delle medesime (Sez. 1, n. 41358 del 29/04/2022, CIANCIO, Rv. 283678), ma non vi un obbligo di rinnovazione generale dell'istruttoria dibattimentale svolta in primo grado. La Corte territoriale ha proceduto alla rinnovazione dell'istruttoria, ma, secondo la censura della difesa, non aveva assunto il teste maresciallo CA nè i consulenti UN e Mastrangelo. Prove che non risultano essere oggetto della valutazione probatoria censurata dall'appellante pubblico ministero e rispetto alle quali, dunque, non vi era alcun obbligo di rinnovazione. 11 Il motivo ha aggiunto che la Corte territoriale si sarebbe limitata a sollecitare ai dichiaranti la conferma di quanto già dichiarato, di tal che il compendio dichiarativo disponibile non sarebbe mutato nel giudizio di appello, con conseguente violazione della regola di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio. Il motivo, in parte qua, è manifestamente infondato. La ratio dell'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria in caso di impugnazione della sentenza assolutoria per motivi attinenti alla valutazione di prova dichiarativa non risiede in un divieto di reformatio in pejus nel caso di compendio probatorio immutato, bensì nella ritenuta necessità che una diversa valutazione della prova dichiarativa, che porti al così detto ribaltamento in appello della assoluzione pronunciata in primo grado, sia fondata sulla rinnovata assunzione, nel contraddittorio, della prova medesima. Si deve poi aggiungere che la censurata, dalla difesa, modalità di esame non rende invalido l'atto istruttorio, che è stato assunto nel contraddittorio delle parti, le quali hanno avuto la facoltà di esaminare il dichiarante. 3.2.2. Nel merito della posizione di NA LU, la sentenza di primo grado (pagina 21) era giunta ad pronuncia assolutoria rispetto all'imputazione di concorso in tentato omicidio e di concorso nel porto illegale di pistola, sul rilievo che, da una parte, non vi era prova che l'imputato fosse consapevole che il padre avesse con sé l'arma da fuoco né che il proposito omicidiario fosse insorto, in alcuno, prima del concitato frangente nel quale Di EO cerca di sfuggire agli avversari e OL LU estrae l'arma e spara, e, dall'altra, che, applicando la regola probatoria di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., l'accusa formulata dalla vittima - secondo il quale NA LU aveva incitato il padre a sparare - non era provata, mancando i necessari riscontri esterni. In particolare, la testimonianza di NA Di EO, che aveva riferito la medesima circostanza, non era prova diretta del fatto, in quanto la teste non era stata presente ed aveva dichiarato solo quanto appreso, ex post, dal fratello AN EF Di EO, né poteva valere come riscontro a quanto dichiarato dalla persona offesa, che la fonte di quanto riferito dalla teste. Il secondo giudice, riformando integralmente, sul punto, la sentenza di primo grado, ha ritenuto (pagine 9 e 10) che l'imputato avesse aderito al programmato agguato mortale nei confronti del Di EO e vi avesse contribuito sia conducendo l'auto per raggiungere la vittima designata sia coordinandosi col padre nel momento dell'avvistamento della vittima sia, infine, incitando il padre a sparare ("Vai, spara, spara"). 7/ 12 La decisione impugnata risulta viziata sia in relazione alla motivazione degli accertamenti in fatto sia in ordine alla definizione del titolo di partecipazione concorsuale alla cui stregua valutare la posizione dell'imputato NA LU. Quanto allo specifico proposito omicidiario, si è già rilevato, con riguardo alla posizione di OL LU, che la volontà di partecipare ad un incontro col Di EO nella prospettiva di chiarire quanto accaduto la sera precedente e di "pareggiare" il conto - prospettiva pacificamente ammessa sia da OL LU che dal figlio NA - non è, di per sé, comprensiva anche della volontà di uccidere il Di EO, atteggiamento della volontà specifico e distinto da quello di "dare una lezione" al Di EO. Dunque, anche con riguardo al ricorrente NA LU, l'accertamento, compiuto dal secondo giudice, di quanto si siano detti ovvero abbiano fatto insieme gli imputati sino alla partenza per la ricerca, la sera del 6 marzo 2019, del Di EO risulta privo di una effettiva motivazione sotto il profilo della verifica dell'eventuale insorgenza e condivisione, già in quella fase, del proposito omicidiario. Con riguardo alla condotta tenuta da NA LU nel contesto del fatto, è pacifico che egli si era messo alla guida dell'auto e che, vista la manovra di fuga messa in atto dal Di EO, si era attivato per impedirla. La sentenza di appello - in ciò compiendo un accertamento in fatto che il primo giudice aveva escluso - ha ritenuto (pagina 9) provato che, in quel frangente, NA LU aveva notato che il padre, uscito dall'auto, aveva impugnato la pistola e lo aveva incitato ad usarla. L'attribuzione all'imputato NA LU di una condotta di incitamento allo sparo - indubbiamente, idonea a configurare un contributo morale di rilievo concorsuale - viene fondata, dal secondo giudice, sulle parole di AN EF Di EO e della di lui sorella NA Di EO: il primo aveva riferito di aver udito NA LU gridare "Vai, spara, spara", la seconda "che il ragazzo disse nell'occasione o "spara" o "vai", a sostanziale conferma del racconto della persona offesa". Dunque, laddove il primo giudice aveva rilevato che solo la persona offesa era fonte diretta della circostanza, mentre la di lui sorella aveva riferito quanto appreso, successivamente, dal fratello AN EF Di EO, non essendo stata ella presente al fatto, il secondo giudice considera NA Di EO come teste diretto del fatto, senza peraltro dare contezza dei dati che lo consentirebbero. Tanto più che la qualifica di NA Di EO come teste de relato dalla persona offesa era stata decisiva nella valutazione della prova del fatto. 13 Infatti, essendo la persona offesa soggetto indagato di reato connesso le sue dichiarazioni sono state valutate secondo la regola probatoria dettata dall'art. 192, comma 3, cod. proc. peri. e ritenute non utilizzabili in quanto prive di riscontri esterni. Dunque, anche l'accertamento compiuto dal giudice di appello in ordine alla condotta di NA LU nel contesto del fatto risulta privo di effettiva motivazione. Si deve, infine, precisare che le rilevate carenze motivazionali rilevano ai fini del giudizio sul titolo della responsabilità, se ai sensi dell'art. 110 cod. pen. ovvero ai sensi dell'art. 116 cod. pen. Infatti, è incontestato che NA e OL LU avessero concordato di andare ad incontrare AN EF Di EO per chiarire quanto accaduto la sera precedente e "pareggiare" il conto, con una volontà, dunque, di aggressione nei confronti di colui che la sera precedente aveva aggredito il fratello e figlio LE. Inoltre, altro dato fattuale pacifico è il ruolo di NA LU come conducente dell'auto e supporto per rallentare la fuga di AN EF Di EO, condotte oggettivamente in nesso causale con l'azione omicidiaria messa in atto da OL LU. Ora, questi dati sono significativi di responsabilità concorsuale di NA LU in ordine all'imputazione di tentato omicidio ai sensi dell'art. 116 cod. pen. La norma, infatti, definisce una speciale responsabilità concorsuale per il concorrente che ha previsto e voluto un reato, ma ha oggettivamente concorso in altro reato, la cui azione tipica è commessa da un concorrente, che costituisca sviluppo prevedibile - ma non previsto - dell'azione criminosa concordata. La norma di cui al capoverso della disposizione citata prevede, poi, una diminuente di pena nel caso in cui il reato non previsto, ma prevedibile sia più grave di quello voluto. Si deve precisare che la sentenza di primo grado, sul punto, aveva, alla pagina 21, dato erronea applicazione dei principi in materia di imputazione soggettiva della fattispecie concorsuale, osservando che doveva essere esclusa l'ipotesi del così detto concorso anomalo, ai sensi dell'art. 116 cod. pen., mancando "alcuna prova certa che i figli sapessero del porto dell'arma da parte del padre". Infatti, partecipare ad una così detta spedizione punitiva assieme a soggetto armato di pistola significa prevederne l'utilizzo e accettarne le conseguenze, e dunque anche l'omicidio dell'avversario. 14 Condizione soggettiva che giustifica l'imputazione del più grave delitto di omicidio o tentato omicidio a titolo di compartecipazione dolosa ai sensi dell'art. 110 cod. pen. L'imputazione soggettiva ai sensi dell'art. 116 cod. pen., invece, presuppone che il reato commesso, da una parte, non sia stato voluto da un concorrente, nemmeno a titolo di dolo eventuale, e, dall'altra, che sia in nesso oggettivo con la condotta del concorrente e costituisca sviluppo prevedibile dell'azione criminosa concordata. Dunque, le censurate carenze motivazionali, interessanti la posizione di NA LU, rilevano ai fini della qualificazione dell'imputazione soggettiva se ai sensi dell'art. 110 ovvero 116 cod. pen. 3.3. Anche in relazione alla posizione di LE LU la sentenza di appello ha riformato integralmente quella di primo grado. Il Tribunale di Salerno aveva ritenuto che, impregiudicato l'accertamento in ordine alla presenza di LE in auto assieme al fratello NA e al padre OL, LE LU non fosse a conoscenza del fatto che il padre aveva con sé una pistola e non avesse dato alcun contributo al fatto, risultando accertata, al più, la sua mera presenza inerte sul sedile posteriore dell'auto. La sentenza di appello, invece, ha ritenuto, alla pagina 10, provata la presenza di LE LU a bordo dell'auto al momento del fatto, la sua condivisione soggettiva del proposito omicidiario, il suo contributo concorsuale a livello morale "per il costante memento che costituiva agli occhi del padre della necessità di ottenere vendetta". I dati fattuali, sul cui accertamento il giudice di appello ha fondato la riforma della pronuncia assolutoria, risultano privi di motivazione. tA6 Quanto alla presenza di LE LU a bordo dell'auto al momento del fatto, il primo giudice si era limitato a dare contezza del contrasto di prove sul punto: la presenza era stata affermata dalla persona offesa, ma negata da LE LU, il quale aveva dato contezza di quanto compiuto nell'orario del fatto (l'alibi), circostanze sulle quali erano stati assunti testimoni. Il secondo giudice, invecet formulato un accertamento positivo, fondato sulle dichiarazioni della persona offesa e sulla, di converso, accertata falsità dell'alibi fornito dall'imputato. Ora, l'accertata falsità di un alibi, che è dato diverso dall'assenza di prova di un alibi, non è circostanza probatoriamente neutra, in quanto fonda l'argomento logico, valorizzabile a livello indiziario, dell'interesse dell'imputato a 15 rappresentare in termini diversi dalla realtà i suoi movimenti al momento del fatto. In ordine a tale dato probatorio la sentenza di appello non motiva l'accertamento compiuto, in quanto si limita, alla pagina 10, a richiamare integralmente "le ragioni analiticamente esposte nell'atto di impugnazione, che sarebbe superfluo ripercorrere". La motivazione per relationem è consentita in relazione ad atti del procedimento che abbiano un contenuto essenzialmente descrittivo o ricostruttivo della realtà oggetto di condivisione, ma non anche quando si faccia rinvio a documenti complessi e contenenti aspetti valutativi (Sez. 5, n. 24460 del 08/02/2019, FOFFO, Rv. 276770). Nel caso in esame, la sentenza di appello ha richiamato un atto di parte, che, per sua natura, è valutativo delle emergenze probatorie e che, nei giudizi di impugnazione, può essere anche integralmente condiviso dal giudice, il quale, comunque, è tenuto a motivare tale giudizio. Quanto alla consapevole adesione di LE LU al proposito omicidiario, valgono i rilievi già compiuti in relazione alle posizioni dei coimputati. Si deve aggiungere che, quanto all'antefatto, le sentenze danno atto che LE LU, la sera precedente, aveva informato i familiari di quanto gli era occorso, ma non viene indicato alcun altro elemento di fatto rilevante, se non la presenza in auto al momento della sparatoria, circostanza di cui si è già detto. Il giudizio formulato dal giudice di appello, a pagina 10, risulta, dunque, privo di motivazione, siccome fondato su una congettura: "è impossibile che solo lui, che era tra l'atro il soggetto da vendicare, non sapesse delle intenzioni del padre e della concertazione dell'azione criminosa". Le rilevate carenze motivazionali impongono l'annullamento della sentenza impugnata in relazione alla posizione di LE LU. 4. Dunque, va pronunciato annullamento della sentenza impugnata, quanto a LE LU, quanto a NA LU, limitatamente all'applicazione del concorso ai sensi dell'art. 116 cod. pen., e quanto a OL LU, limitatamente all'aggravante della premeditazione, con rinvio per nuovo giudizio sui rispettivi capi e punti alla Corte di appello di Napoli. Il giudice del rinvio, senza vincoli nel merito, è tenuto a compiere nuovo giudizio evitando le rilevate carenze motivazionali. I motivi di ricorso concernenti il diniego dell'attenuante della provocazione e il giudizio di comparazione tra circostanze sono assorbiti in relazione a tutti i ricorrenti;
sono assorbiti anche i motivi sull'aggravante della premeditazione 16 proposti dai ricorrenti NA e LE LU;
è, infine, assorbito il motivo, proposto da LE LU, concernente l'applicazione dell'art. 116 cod. pen. Nel resto i ricorsi di OL LU e NA LU sono infondati e vanno respinti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, quanto a LE LU;
annulla la sentenza impugnata, quanto a NA LU all'applicazione del concorso ex art. 116 cod. pen.; annulla la sentenza impugnata, quanto a OL LU, limitatamente all'aggravante della premeditazione. Rinvia per nuovo giudizio sui rispettivi capi e punti alla Corte di appello di Napoli. Rigetta nel resto i ricorsi di OL LU e NA LU. Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità di OL LU in riferimento ai reati di cui ai capi 2, 3 e 4. Così deciso, il 17 maggio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARCO DALL'OLIO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio relativamente a UP CO e UP AN limitatamente all'aggravante della premeditazione, quanto a UP RI relativamente alla responsabilità per entrambi i capi ad esso ascritti;
il rigetto degli ulteriori motivi di ricorso e la declaratoria d'irrevocabilità della sentenza relativamente ai capi c) e d) ascritti a UP CO;
udittkidifensort E' presente l'avvocato ANELLI FRANCESCO del foro di ROMA, quale sostituto processuale dell'avvocato SICA SILVERIO del foro di SALERNO in difesa di UP AN e UP RI, giusta delega depositata in udienza, che conclude Penale Sent. Sez. 1 Num. 27730 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: BIANCHI MICHELE Data Udienza: 17/05/2023 I chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. E' presente l'avvocato MELELLA GIOELE del foro di SALERNO in difesa di UP CO, UP AN e UP RI che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Nei confronti di OL, NA e LE LU sono ascritti i reati di concorso nel tentato omicidio di AN EF Di EO (capo 1) e di concorso nel porto illegale di pistola calibro 22 (capo 2); fatti commessi in Giffoni Valle Piana il 6 marzo 2019. Nei confronti di OL LU sono ascritti il reato di detenzione illegale di munizioni per arma comune da sparo (capo 3) e di una munizione per arma da guerra (capo 4); fatti accertati in Montecorvino Rovella il 6 marzo 2019. Con sentenza in data 14 luglio 2021 il Tribunale di Salerno ha dichiarato OL LU colpevole di tutti i reati ascritti, esclusa l'aggravante della premeditazione ascritta al capo 1, condannandolo alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione;
ha assolto NA e LE LU dai reati ascritti per non aver commesso il fatto. Proposto appello dal pubblico ministero e dalla difesa di OL LU, la Corte di appello di Salerno, con sentenza in data 28 giugno 2022, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato NA e LE LU colpevoli dei reati loro ascritti e, riconosciute, per tutti, l'aggravante della premeditazione e le attenuanti generiche equivalenti, li ha condannati, ciascuno, alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione, con conferma nel resto. La sera del 6 marzo 2019, attorno alle ore 19.30, auto Fiat punto, condotta da NA LU e con a bordo OL LU, giungeva presso un bar di Giffoni Valle Piana;
AN EF Di EO, che si trovava fuori dal bar, alla vista dell'auto con i LU - suoi parenti - si allontanava salendo a bordo della sua auto Citroen Cl;
effettuata manovra per allontanarsi, l'auto veniva attinta da un colpo di arma da fuoco sparato da OL LU, che era sceso dalla auto;
Di EO riusciva ad allontanarsi. Nell'immediatezza venivano rinvenuti in loco tre bossoli calibro 22, e a casa di OL LU veniva rinvenuta pistola calibro 22 e le munizioni elencate ai capi 3 e 4. Tramite accertamenti tecnici veniva riscontrata la compatibilità dei tre bossoli con l'arma sequestrata a OL LU. L'auto Citroen è stata colpita nella fiancata sinistra, nella parte posteriore, ad una altezza di cm 70 da terra. Quanto a NA LU, la persona offesa ha dichiarato che lo stesso era alla guida dell'auto Fiat punto e che, negli attimi in cui OL LU era sceso dall'auto ed aveva estratto la pistola, il figlio NA lo aveva incitato dicendo "Vai spara spara". 2 NA LU ha confermato la prima circostanza, negando però di aver saputo che il padre avesse portato con sé la pistola. Quanto a LE LU, la persona offesa ha riferito che egli era a bordo della Fiat punto, seduto nel divano posteriore, da dove non si era mai mosso. L'imputato ha negato la circostanza, affermando che, in quell'orario, si era trovato altrove con amici. Quanto al movente del fatto, si accertava che la sera precedente LE LU era stato aggredito, riportando lesioni personali, ad opera - secondo quanto dichiarato dall'imputato menzionato - di AN EF Di EO, ed aveva riferito l'episodio al padre e al fratello NA. OL LU ha dichiarato di aver avuto intenzione di affrontare AN EF Di EO in ragione di quanto accaduto al figlio LE la sera precedente. Entrambe le sentenze di merito hanno ritenuto che l'azione compiuta da OL LU - esplosione di tre colpi di arma da fuoco in direzione dell'auto condotta da AN EF Di EO - integrasse la fattispecie ascritta al capo 1, risultando la volontà di uccidere dalla direzione degli spari ed anche l'oggettività del fatto, trattandosi di condotta idonea a cagionare la morte ed univocamente diretta ad essa. La sentenza di primo grado aveva ritenuto non provato che OL LU avesse, sin dal momento nel quale era uscito alla ricerca del Di EO, avuto l'intenzione di ucciderlo - il che ha portato ad escludere l'aggravante della premeditazione -, come non vi era prova che i figli NA e LE fossero consapevoli che il padre OL avesse preso con sé la pistola. Di conseguenza, ha ritenuto che LE LU - impregiudicato l'accertamento in fatto circa la sua presenza o meno all'interno della fiat Punto - non avesse concorso nel fatto. Quanto a NA LU, è stato ritenuto che l'elemento di accusa - costituito dall'affermazione della vittima, esaminata quale indagato di reato connesso per l'aggressione della sera precedente, secondo la quale NA avesse incitato il padre a sparare - non avesse trovato il necessario riscontro. Inoltre, stante l'iniziale volontà di ritorsione, al più, lesiva dell'incolumità del di EO, e l'ignoranza del fatto che il padre si fosse armato, è stato ritenuto che l'esplosione dei colpi di pistola fosse evento per i due figli imprevedibile, con conseguente esclusione anche del titolo di responsabilità ai sensi dell'art. 116 cod. pen. t 3 La sentenza di appello - quanto al momento di insorgenza del dolo omicidiario - ha ritenuto che fosse insorto sin dal momento nel quale era stata decisa la così detta spedizione punitiva, circostanza desumibile dalle modalità di organizzazione dell'agguato, ed ha quindi ritenuto sussistente l'aggravante della premeditazione. Con riguardo a NA, si è ritenuto che quanto dichiarato dalla persona offesa avesse trovato conferma da NA Di EO - che aveva riferito di aver appreso dal fratello AN EF che NA LU aveva gridato al padre "vai, vai" -, trattandosi comunque di incitamento a quello che il padre, estratta la pistola, chiaramente voleva fare. Dunque, NA - che non è rimasto sorpreso a vedere la pistola - sapeva che il padre era armato ed aveva agito in perfetta coordinazione, e ciò provava la "previa pianificazione dell'azione criminosa"; infine, con l'incitamento aveva realizzato ulteriore condotta di rafforzamento del proposito omicidiario. Viene accertata la presenza di LE nell'auto, per averlo affermato la vittima e risultando falso l'alibi, secondo quanto prospettato dal pubblico ministero nell'atto di impugnazione. La Corte territoriale ha, quindi, ritenuto che LE conosceva la volontà di uccidere dei correi e vi aveva ha dato concorso salendo in auto e così costituendo "costante memento" della vendetta da attuare. 2. I difensori degli imputati hanno presentato, con distinti atti, ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. 2.1. OL LU. Con il primo motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione del giudizio in ordine al capo 1, sia quanto al dolo che all'elemento oggettivo del reato. L'unico colpo di arma da fuoco che aveva attinto la carrozzeria dell'auto non aveva messo in pericolo la vita della persona offesa. In relazione a tale colpo, non vi era un accertamento sicuro in ordine ad "angolo, direzione e distanza del tiro". Le dichiarazioni di OL LU, sulla finalità intenzione solo intimidatoria dell'azione, trovano conferma nei dati oggettivi, e non sono smentite dalla vittima. Non vi erano elementi per individuare la traiettoria degli altri colpi, andati tutti a vuoto. 4 L'imputato aveva reso confessione, spiegando, in termini attendibili, di aver voluto solo minacciare la vittima al fine di dare risposta a quanto era accaduto al figlio LE la sera precedente. Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio sulla premeditazione, del diniego dell'attenuante della provocazione e del giudizio di comparazione tra circostanze. Non vi era alcuna prova di un accordo sulla detenzione ed utilizzo della pistola. Il fatto era stato determinato dai contrasti tra i rispettivi nuclei familiari, esasperati dalla recente aggressione contro il figlio LE. Riconosciute le attenuanti generiche, ne era stata ritenuta l'equivalenza rispetto alla circostanza aggravante, senza alcuna motivazione circa l'esclusione del giudizio di prevalenza, che la difesa aveva chiesto e motivato. 2.2. NA e LE LU. 2.2.1. L'avvocato Melella, difensore di NA e LE LU, ha presentato atto di impugnazione comune ad entrambe le posizioni. Con il primo motivo viene denunciato difetto di motivazione della decisione di condanna che aveva riformato integralmente quella assolutoria pronunciata dal Tribunale. Il giudice di appello, in violazione dell'art. 603 cod. proc. pen., aveva proceduto ad una rinnovazione dell'istruttoria solo formale, avendo limitato l'esame dei testi alla conferma delle dichiarazioni rese in primo grado, e parziale, perché non erano stati esaminati né il maresciallo CA né i consulenti UN e Mastrangelo. Con il secondo motivo viene denunciata assenza di motivazione in ordine alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni di AN EF Di EO, che non aveva dato alcuna indicazione precisa circa le modalità dell'azione di OL LU, né circa la direzione degli spari, aveva riferito particolari, relativi alla persona di LE LU, che erano risultati non corrispondenti alla realtà, aveva descritto in termini contraddittori quanto accaduto la sera precedente. La difesa, nel giudizio di appello, aveva argomento, con memoria, sulla non attendibilità della persona offesa, ma il secondo giudice non si è confrontato con le deduzioni difensive. Con il terzo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio sulla condotta di NA LU e sull'elemento soggettivo, ricostruiti sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e della teste de relato NA Di EO, 5 i/ dichiarazioni che non erano state oggetto di adeguata valutazione secondo i canoni previsti dall'art. 192 cod. proc. pen. Con il quarto motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione del giudizio di penale responsabilità nei confronti di LE LU. In ordine all'accertamento circa la presenza o meno del ricorrente in auto assieme al padre OL e al fratello NA, la sentenza di appello ha riformato la sentenza di primo grado, recependo in maniera acritica i rilievi dell'appellante pubblico ministero e senza confrontarsi con quanto dedotto dalla difesa, con memoria, sul punto. Con il quinto motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del capo 1, da ritenere fattispecie di minaccia aggravata, alla qualificazione del concorso ai sensi dell'art. 116 cod. pen., al riconoscimento dell'attenuante della provocazione e al giudizio di comparazione tra circostanze. 2.2.2. L'avvocato Sica, difensore di NA e LE LU, ha presentato due distinti atti di impugnazioni. NA LU. Con il primo motivo viene denunciato difetto di motivazione in ordine all'accertamento della condotta dell'imputato. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 116 cod. pen. e vizio della motivazione per l'esclusione, in ogni caso, del concorso anomalo. Il coimputato OL LU aveva agito con dolo d'impeto, incompatibile con la premeditazione e con l'attribuzione al ricorrente di un titolo di responsabilità concorsuale ai sensi dell'art. 110 cod. pen. LE LU. Con il primo motivo viene denunciato difetto di motivazione in ordine all'accertamento del comportamento tenuto dall'imputato. Quanto alla presenza del ricorrente sul luogo e al momento del fatto, il secondo giudice aveva aderito ai rilievi del pubblico ministero senza alcuna giustificazione. Quanto all'elemento soggettivo, la sentenza impugnata non aveva giustificato l'accertamento circa la risalente insorgenza, in capo a OL LU, né aveva motivato, se non con mere congetture, l'adesione di LE LU a tale volontà. Infine, purante congetturale era anche la motivazione circa la valenza concorsuale della condotta del ricorrente. 6 Con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 116 cod. pen. e vizio della motivazione per l'esclusione, in ogni caso, del concorso anomalo. Il coimputato OL LU aveva agito con dolo d'impeto, incompatibile con la premeditazione e con l'attribuzione al ricorrente di un titolo di responsabilità concorsuale ai sensi dell'art. 110 cod. pen. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata limitatamente alle posizioni di NA e LE LU. Vi è memoria dell'avvocato Mdella, difensore di tutti i ricorrenti. CONSIDERATO IN DIRITTO La sentenza impugnata va annullata, nei limiti e per le ragioni di seguito esposti. 1. I ricorsi, articolati anche con diversi atti relativi alla medesima posizione processuale, censurano la sentenza impugnata, che a sua volta aveva, in relazione a diversi punti della decisione, riformato la sentenza di primo grado, in relazione a tutti i punti della decisione relativa all'imputazione di tentato omicidio (capo 1), cui è connessa quella di porto illegale di pistola (capo 2) che è oggetto di contestazione solo con riguardo alla posizione di NA e LE LU. L'esame dei motivi di ricorso muoverà dai punti della decisione che, all'esito del giudizio di appello, sono stati decisi con giudizio conforme delle sentenze di merito. 2. Le decisioni di primo e secondo grado hanno ritenuto, con valutazioni conformi, la responsabilità di OL LU in relazione alla imputazione di cui ai capi 1 e 2. Incontestata la ricostruzione del fatto - NA e OL LU, in auto, si erano recati nel locale dove sapevano che avrebbero trovato AN EF Di EO, e, una volta avvedutisi che il Di EO si allontanava in auto, avevano cercato di bloccarlo e OL LU aveva esploso tre colpi di pistola, uno dei quali aveva attinto l'auto del Di EO le sentenze hanno ritenuto che OL LU avesse voluto uccidere Di EO e che la condotta presentasse i requisiti oggettivi integranti la fattispecie di tentato omicidio. Il primo motivo del ricorso del difensore di OL LU propone censura motivazionale sia con riguardo al giudizio sulla sussistenza dell'elemento 7 oggettivo della fattispecie di tentato omicidio sia in relazione all'accertamento dell'elemento soggettivo del reato. 2.1. Incontestato che OL LU aveva esploso tre colpi di pistola e che solo uno di essi aveva colpito l'auto a bordo della quale AN EF Di EO si stava allontanando, la difesa ha censurato la motivazione che aveva ritenuto integrati, nella descritta condotta, sia l'idoneità degli atti che la loro direzione univoca a cagionare la morte del conducente dell'auto. Dai dati oggettivi disponibili - costituiti dal punto di impatto del proiettile contro la carrozzeria, ad una altezza dal suolo di centimetri 70 - la difesa desume, come evidenza incontrovertibile, che l'imputato avesse mirato verso il basso e avesse sparato un colpo che non avrebbe potuto porre in pericolo la vita del Di EO, e dal contesto - costituito dalla prossimità tra sparatore e auto, dal numero di colpi disponibili e dal fatto che solo un colpo aveva attinto l'auto - ritiene apprezzabile come l'azione di OL LU fosse compatibile anche con un intento di bloccare la fuga del Di EO ovvero di intimidirlo. Il motivo è infondato. Quanto alla direzione dell'unico colpo che aveva attinto la carrozzeria dell'auto, il secondo giudice ha rilevato che non era stato un colpo di rimbalzo da terra, che era stata colpita la fiancata sinistra (lato conducente) e che l'impatto era avvenuto a cm 70 da terra, altezza compatibile con l'addome del guidatore. Il giudizio in ordine alla idoneità degli atti e alla direzione degli stessi va compiuto ex ante in relazione ai dati oggettivi del contesto dell'azione. Da questo punto di vista, non v'è dubbio che le sentenze di merito hanno dato motivazione che risulta incensurabile al sindacato di legittimità. Lo sparo di un colpo di arma da fuoco che attinge la fiancata sinistra di un'auto in fuga è condotta idonea a colpire il conducente e a provocarne la morte, ed è, altresì, diretta univocamente a quel fine, essendo le ipotesi alternative dell'atto solo intimidatorio ovvero dell'atto finalizzato a impedire la fuga dell'auto insostenibili, a fronte di un colpo sparato con braccio parallelo alla sede stradale, e non verso l'alto, e diretto verso il posto guida, e non verso i pneumatici. 2.2. Con riguardo all'elemento soggettivo del reato, il motivo articola la censura motivazionale in relazione ai dati rivelati dalla confessione resa dall'imputato OL LU, il quale aveva riferito di essere andato alla ricerca di AN EF Di EO per avere un chiarimento su quanto era successo il giorno precedente con il figlio LE e per dargli una lezione, di essersi fatto accompagnare dal figlio NA perché non in grado di guidare l'auto, di aver 8 preso con sé per potersi difendere nel caso ce ne fosse stato bisogno, di aver, infine, sparato verso terra, in direzione delle ruote per intimidazione. Il motivo, in parte qua, ha contenuto di merito. La difesa, infatti, sottopone al vaglio del collegio la diversa prospettazione data dal ricorrente stesso e le argomentazioni svolte dalla difesa tecnica con memoria depositata in giudizio, senza però confrontarsi con le evidenze oggettive che i giudici del merito hanno valorizzato: la circostanza di essersi messo alla ricerca del Di EO presso un pubblico esercizio al fine di "dare una lezione" e armato di arma comune da sparo;
l'aver, poi, effettivamente sparato, mentre l'avversario fuggiva, non con direzione verso l'alto e attingendo l'auto non ai pneumatici, ma proprio sul lato del conducente. Incontestate circostanze che danno contezza, con motivazione esente da vizi logici o giuridici, della volontà omicidiaria che ha animato il ricorrente al momento degli spari di arma da fuoco. 3. La sentenza di appello ha riformato la sentenza di primo grado, quanto al capo 1, in relazione a tutti gli imputati, seppur sotto diversi profili. 3.1. Con riguardo alla posizione di OL LU, la sentenza di appello, in riforma di quella del Tribunale, ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante della premeditazione. Va premesso che la giurisprudenza è consolidata nel senso che "elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica)" (Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, Antonucci, Rv. 241575). Si è anche precisato che la menzionata circostanza aggravante non può essere riscontrata in presenza di una mera preordinazione del fatto: "In tema di omicidio, la mera preordinazione del delitto, intesa come apprestamento dei mezzi minimi necessari all'esecuzione, nella fase a quest'ultima immediatamente precedente, non è sufficiente a integrare l'aggravante della premeditazione, che postula invece il radicamento e la persistenza costante, per un apprezzabile lasso di tempo, nella psiche del reo del proposito omicida, del quale sono sintomi il previo studio delle occasioni e dell'opportunità per l'attuazione, un'adeguata organizzazione di mezzi e la predisposizione delle modalità esecutive" itíví'D (Sez. 1, n. 37825 del 29/04/2022, TISCORNIA, Rv, 283512). 9 La sentenza di primo grado, alla pagina 18, aveva osservato che dell'ipotesi accusatoria recepita dalla imputazione - secondo la quale gli imputati avevano ideato, sin dalla sera precedente, di realizzare un agguato mortale nei confronti del Di EO per vendicare l'aggressione a LE LU - "L'unico elemento, certamente significativo ma non univoco in tal senso, è dato chiaramente dal fatto che LU OL si mise in macchina alla ricerca del Di EO portando con sé una pistola carica", ed aveva quindi ritenuto che fosse dubbio, e dunque non provato, che la volontà omicida fosse sorta assieme alla volontà di rivalersi contro l'aggressore. Proposto sul punto appello del pubblico ministero, la sentenza impugnata, dopo aver motivato l'accertamento in ordine alla condivisione da parte di NA LU, di un progetto omicidiario già pianificato col padre, ha rilevato che "poteva spiegarsi con un dolo d'impeto, sull'onda dell'indignazione per l'aggressione appena subita da LE, la spedizione punitiva della sera prima;
a distanza di un giorno, però ... la persistenza dell'intento omicida e l'organizzazione dell'agguato rendono manifesta la sussistenza della contestata aggravante della premeditazione". La censura proposta col secondo motivo del difensore di OL LU è, in parte qua, fondata. Invero, è privo di motivazione l'accertamento secondo il quale il proposito omicidiario sarebbe sorto già la sera precedente e si sarebbe mantenuto per tutta la giornata successiva, sino al momento esecutivo. Se è incontestato, risultando anche dalle dichiarazioni di OL LU riportate dalla difesa, che già la sera del 5 marzo, vanamente, OL e NA LU si erano messi alla ricerca di AN EF Di EO per rispondere all'aggressione subita da LE LU e che altrettanto avevano intenzione di fare la sera del 6 marzo 2019, non viene indicato alcun elemento probatorio significativo del fatto che il proposito omicidiario era insorto sin dalla sera del 5 marzo 2019. In particolare, quanto al porto di pistola, non viene indicato alcun dato significativo del fatto che anche la sera precedente OL LU era uscito alla ricerca di AN Di EO, portando con sé l'arma. La circostanza relativa al coordinamento, in corso di esecuzione, tra NA e OL LU è significativo di un così detto previo concerto, ma nulla dice in ordine al momento in cui il proposito omicidiario fosse sorto in capo a OL LU. La sentenza di appello, dunque, finisce per assimilare la decisione di "rispondere" all'aggressione subita da LE LU alla decisione di uccidere l'aggressore, ma di tale identificazione non prospetta alcun dato significativo. 1 0 In relazione al punto della decisione concernente la sussistenza in capo all'imputato OL LU della circostanza aggravante della premeditazione va, dunque, pronunciato annullamento con rinvio per nuovo giudizio. 3.2. Con riguardo alla posizione di NA LU, che il primo giudice aveva assolto per non aver commesso il fatto, il giudice di appello ha affermato la penale responsabilità in ordine ai capi 1, con l'aggravante della premeditazione, e 2. In particolare, il Tribunale aveva ritenuto che non vi fossero elementi significativi del fatto che NA LU aveva condiviso col padre il proposito omicidiario né nella fase di ricerca del Di EO né nel contesto dell'azione posta in essere da OL LU. Il secondo giudice, alle pagine 9 e 10, ha valorizzato la condotta tenuta da NA LU nei momenti che hanno segnato l'individuazione del Di EO, evidenziando che l'imputato aveva agito, coordinandosi col padre, per bloccare il fuggitivo, non si era affatto sorpreso nel vedere il padre armato di pistola e quindi l'aveva incitato a sparare contro l'auto in fuga. La difesa del ricorrente, con distinti atti dei difensori, ha censurato il giudizio sia sotto il profilo processuale, per la violazione dell'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria nel caso di riforma della pronuncia assolutoria, che in relazione alla motivazione dell'accertamento compiuto. 3.2.1. In relazione alla prima censura, ne va dichiarata l'infondatezza. La menzionata norma processuale, nel testo vigente all'epoca della decisione di appello, poneva un obbligo di rinnovazione dell'istruttoria nel caso di impugnazione del pubblico ministero, di una sentenza assolutoria, "per motivi attinenti la valutazione della prova dichiarativa". La giurisprudenza ha precisato l'ambito della rinnovazione deve investire tutte le fonti dichiarative coinvolte nel contrasto valutativo e non può limitarsi alla selezione di una delle medesime (Sez. 1, n. 41358 del 29/04/2022, CIANCIO, Rv. 283678), ma non vi un obbligo di rinnovazione generale dell'istruttoria dibattimentale svolta in primo grado. La Corte territoriale ha proceduto alla rinnovazione dell'istruttoria, ma, secondo la censura della difesa, non aveva assunto il teste maresciallo CA nè i consulenti UN e Mastrangelo. Prove che non risultano essere oggetto della valutazione probatoria censurata dall'appellante pubblico ministero e rispetto alle quali, dunque, non vi era alcun obbligo di rinnovazione. 11 Il motivo ha aggiunto che la Corte territoriale si sarebbe limitata a sollecitare ai dichiaranti la conferma di quanto già dichiarato, di tal che il compendio dichiarativo disponibile non sarebbe mutato nel giudizio di appello, con conseguente violazione della regola di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio. Il motivo, in parte qua, è manifestamente infondato. La ratio dell'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria in caso di impugnazione della sentenza assolutoria per motivi attinenti alla valutazione di prova dichiarativa non risiede in un divieto di reformatio in pejus nel caso di compendio probatorio immutato, bensì nella ritenuta necessità che una diversa valutazione della prova dichiarativa, che porti al così detto ribaltamento in appello della assoluzione pronunciata in primo grado, sia fondata sulla rinnovata assunzione, nel contraddittorio, della prova medesima. Si deve poi aggiungere che la censurata, dalla difesa, modalità di esame non rende invalido l'atto istruttorio, che è stato assunto nel contraddittorio delle parti, le quali hanno avuto la facoltà di esaminare il dichiarante. 3.2.2. Nel merito della posizione di NA LU, la sentenza di primo grado (pagina 21) era giunta ad pronuncia assolutoria rispetto all'imputazione di concorso in tentato omicidio e di concorso nel porto illegale di pistola, sul rilievo che, da una parte, non vi era prova che l'imputato fosse consapevole che il padre avesse con sé l'arma da fuoco né che il proposito omicidiario fosse insorto, in alcuno, prima del concitato frangente nel quale Di EO cerca di sfuggire agli avversari e OL LU estrae l'arma e spara, e, dall'altra, che, applicando la regola probatoria di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., l'accusa formulata dalla vittima - secondo il quale NA LU aveva incitato il padre a sparare - non era provata, mancando i necessari riscontri esterni. In particolare, la testimonianza di NA Di EO, che aveva riferito la medesima circostanza, non era prova diretta del fatto, in quanto la teste non era stata presente ed aveva dichiarato solo quanto appreso, ex post, dal fratello AN EF Di EO, né poteva valere come riscontro a quanto dichiarato dalla persona offesa, che la fonte di quanto riferito dalla teste. Il secondo giudice, riformando integralmente, sul punto, la sentenza di primo grado, ha ritenuto (pagine 9 e 10) che l'imputato avesse aderito al programmato agguato mortale nei confronti del Di EO e vi avesse contribuito sia conducendo l'auto per raggiungere la vittima designata sia coordinandosi col padre nel momento dell'avvistamento della vittima sia, infine, incitando il padre a sparare ("Vai, spara, spara"). 7/ 12 La decisione impugnata risulta viziata sia in relazione alla motivazione degli accertamenti in fatto sia in ordine alla definizione del titolo di partecipazione concorsuale alla cui stregua valutare la posizione dell'imputato NA LU. Quanto allo specifico proposito omicidiario, si è già rilevato, con riguardo alla posizione di OL LU, che la volontà di partecipare ad un incontro col Di EO nella prospettiva di chiarire quanto accaduto la sera precedente e di "pareggiare" il conto - prospettiva pacificamente ammessa sia da OL LU che dal figlio NA - non è, di per sé, comprensiva anche della volontà di uccidere il Di EO, atteggiamento della volontà specifico e distinto da quello di "dare una lezione" al Di EO. Dunque, anche con riguardo al ricorrente NA LU, l'accertamento, compiuto dal secondo giudice, di quanto si siano detti ovvero abbiano fatto insieme gli imputati sino alla partenza per la ricerca, la sera del 6 marzo 2019, del Di EO risulta privo di una effettiva motivazione sotto il profilo della verifica dell'eventuale insorgenza e condivisione, già in quella fase, del proposito omicidiario. Con riguardo alla condotta tenuta da NA LU nel contesto del fatto, è pacifico che egli si era messo alla guida dell'auto e che, vista la manovra di fuga messa in atto dal Di EO, si era attivato per impedirla. La sentenza di appello - in ciò compiendo un accertamento in fatto che il primo giudice aveva escluso - ha ritenuto (pagina 9) provato che, in quel frangente, NA LU aveva notato che il padre, uscito dall'auto, aveva impugnato la pistola e lo aveva incitato ad usarla. L'attribuzione all'imputato NA LU di una condotta di incitamento allo sparo - indubbiamente, idonea a configurare un contributo morale di rilievo concorsuale - viene fondata, dal secondo giudice, sulle parole di AN EF Di EO e della di lui sorella NA Di EO: il primo aveva riferito di aver udito NA LU gridare "Vai, spara, spara", la seconda "che il ragazzo disse nell'occasione o "spara" o "vai", a sostanziale conferma del racconto della persona offesa". Dunque, laddove il primo giudice aveva rilevato che solo la persona offesa era fonte diretta della circostanza, mentre la di lui sorella aveva riferito quanto appreso, successivamente, dal fratello AN EF Di EO, non essendo stata ella presente al fatto, il secondo giudice considera NA Di EO come teste diretto del fatto, senza peraltro dare contezza dei dati che lo consentirebbero. Tanto più che la qualifica di NA Di EO come teste de relato dalla persona offesa era stata decisiva nella valutazione della prova del fatto. 13 Infatti, essendo la persona offesa soggetto indagato di reato connesso le sue dichiarazioni sono state valutate secondo la regola probatoria dettata dall'art. 192, comma 3, cod. proc. peri. e ritenute non utilizzabili in quanto prive di riscontri esterni. Dunque, anche l'accertamento compiuto dal giudice di appello in ordine alla condotta di NA LU nel contesto del fatto risulta privo di effettiva motivazione. Si deve, infine, precisare che le rilevate carenze motivazionali rilevano ai fini del giudizio sul titolo della responsabilità, se ai sensi dell'art. 110 cod. pen. ovvero ai sensi dell'art. 116 cod. pen. Infatti, è incontestato che NA e OL LU avessero concordato di andare ad incontrare AN EF Di EO per chiarire quanto accaduto la sera precedente e "pareggiare" il conto, con una volontà, dunque, di aggressione nei confronti di colui che la sera precedente aveva aggredito il fratello e figlio LE. Inoltre, altro dato fattuale pacifico è il ruolo di NA LU come conducente dell'auto e supporto per rallentare la fuga di AN EF Di EO, condotte oggettivamente in nesso causale con l'azione omicidiaria messa in atto da OL LU. Ora, questi dati sono significativi di responsabilità concorsuale di NA LU in ordine all'imputazione di tentato omicidio ai sensi dell'art. 116 cod. pen. La norma, infatti, definisce una speciale responsabilità concorsuale per il concorrente che ha previsto e voluto un reato, ma ha oggettivamente concorso in altro reato, la cui azione tipica è commessa da un concorrente, che costituisca sviluppo prevedibile - ma non previsto - dell'azione criminosa concordata. La norma di cui al capoverso della disposizione citata prevede, poi, una diminuente di pena nel caso in cui il reato non previsto, ma prevedibile sia più grave di quello voluto. Si deve precisare che la sentenza di primo grado, sul punto, aveva, alla pagina 21, dato erronea applicazione dei principi in materia di imputazione soggettiva della fattispecie concorsuale, osservando che doveva essere esclusa l'ipotesi del così detto concorso anomalo, ai sensi dell'art. 116 cod. pen., mancando "alcuna prova certa che i figli sapessero del porto dell'arma da parte del padre". Infatti, partecipare ad una così detta spedizione punitiva assieme a soggetto armato di pistola significa prevederne l'utilizzo e accettarne le conseguenze, e dunque anche l'omicidio dell'avversario. 14 Condizione soggettiva che giustifica l'imputazione del più grave delitto di omicidio o tentato omicidio a titolo di compartecipazione dolosa ai sensi dell'art. 110 cod. pen. L'imputazione soggettiva ai sensi dell'art. 116 cod. pen., invece, presuppone che il reato commesso, da una parte, non sia stato voluto da un concorrente, nemmeno a titolo di dolo eventuale, e, dall'altra, che sia in nesso oggettivo con la condotta del concorrente e costituisca sviluppo prevedibile dell'azione criminosa concordata. Dunque, le censurate carenze motivazionali, interessanti la posizione di NA LU, rilevano ai fini della qualificazione dell'imputazione soggettiva se ai sensi dell'art. 110 ovvero 116 cod. pen. 3.3. Anche in relazione alla posizione di LE LU la sentenza di appello ha riformato integralmente quella di primo grado. Il Tribunale di Salerno aveva ritenuto che, impregiudicato l'accertamento in ordine alla presenza di LE in auto assieme al fratello NA e al padre OL, LE LU non fosse a conoscenza del fatto che il padre aveva con sé una pistola e non avesse dato alcun contributo al fatto, risultando accertata, al più, la sua mera presenza inerte sul sedile posteriore dell'auto. La sentenza di appello, invece, ha ritenuto, alla pagina 10, provata la presenza di LE LU a bordo dell'auto al momento del fatto, la sua condivisione soggettiva del proposito omicidiario, il suo contributo concorsuale a livello morale "per il costante memento che costituiva agli occhi del padre della necessità di ottenere vendetta". I dati fattuali, sul cui accertamento il giudice di appello ha fondato la riforma della pronuncia assolutoria, risultano privi di motivazione. tA6 Quanto alla presenza di LE LU a bordo dell'auto al momento del fatto, il primo giudice si era limitato a dare contezza del contrasto di prove sul punto: la presenza era stata affermata dalla persona offesa, ma negata da LE LU, il quale aveva dato contezza di quanto compiuto nell'orario del fatto (l'alibi), circostanze sulle quali erano stati assunti testimoni. Il secondo giudice, invecet formulato un accertamento positivo, fondato sulle dichiarazioni della persona offesa e sulla, di converso, accertata falsità dell'alibi fornito dall'imputato. Ora, l'accertata falsità di un alibi, che è dato diverso dall'assenza di prova di un alibi, non è circostanza probatoriamente neutra, in quanto fonda l'argomento logico, valorizzabile a livello indiziario, dell'interesse dell'imputato a 15 rappresentare in termini diversi dalla realtà i suoi movimenti al momento del fatto. In ordine a tale dato probatorio la sentenza di appello non motiva l'accertamento compiuto, in quanto si limita, alla pagina 10, a richiamare integralmente "le ragioni analiticamente esposte nell'atto di impugnazione, che sarebbe superfluo ripercorrere". La motivazione per relationem è consentita in relazione ad atti del procedimento che abbiano un contenuto essenzialmente descrittivo o ricostruttivo della realtà oggetto di condivisione, ma non anche quando si faccia rinvio a documenti complessi e contenenti aspetti valutativi (Sez. 5, n. 24460 del 08/02/2019, FOFFO, Rv. 276770). Nel caso in esame, la sentenza di appello ha richiamato un atto di parte, che, per sua natura, è valutativo delle emergenze probatorie e che, nei giudizi di impugnazione, può essere anche integralmente condiviso dal giudice, il quale, comunque, è tenuto a motivare tale giudizio. Quanto alla consapevole adesione di LE LU al proposito omicidiario, valgono i rilievi già compiuti in relazione alle posizioni dei coimputati. Si deve aggiungere che, quanto all'antefatto, le sentenze danno atto che LE LU, la sera precedente, aveva informato i familiari di quanto gli era occorso, ma non viene indicato alcun altro elemento di fatto rilevante, se non la presenza in auto al momento della sparatoria, circostanza di cui si è già detto. Il giudizio formulato dal giudice di appello, a pagina 10, risulta, dunque, privo di motivazione, siccome fondato su una congettura: "è impossibile che solo lui, che era tra l'atro il soggetto da vendicare, non sapesse delle intenzioni del padre e della concertazione dell'azione criminosa". Le rilevate carenze motivazionali impongono l'annullamento della sentenza impugnata in relazione alla posizione di LE LU. 4. Dunque, va pronunciato annullamento della sentenza impugnata, quanto a LE LU, quanto a NA LU, limitatamente all'applicazione del concorso ai sensi dell'art. 116 cod. pen., e quanto a OL LU, limitatamente all'aggravante della premeditazione, con rinvio per nuovo giudizio sui rispettivi capi e punti alla Corte di appello di Napoli. Il giudice del rinvio, senza vincoli nel merito, è tenuto a compiere nuovo giudizio evitando le rilevate carenze motivazionali. I motivi di ricorso concernenti il diniego dell'attenuante della provocazione e il giudizio di comparazione tra circostanze sono assorbiti in relazione a tutti i ricorrenti;
sono assorbiti anche i motivi sull'aggravante della premeditazione 16 proposti dai ricorrenti NA e LE LU;
è, infine, assorbito il motivo, proposto da LE LU, concernente l'applicazione dell'art. 116 cod. pen. Nel resto i ricorsi di OL LU e NA LU sono infondati e vanno respinti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, quanto a LE LU;
annulla la sentenza impugnata, quanto a NA LU all'applicazione del concorso ex art. 116 cod. pen.; annulla la sentenza impugnata, quanto a OL LU, limitatamente all'aggravante della premeditazione. Rinvia per nuovo giudizio sui rispettivi capi e punti alla Corte di appello di Napoli. Rigetta nel resto i ricorsi di OL LU e NA LU. Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità di OL LU in riferimento ai reati di cui ai capi 2, 3 e 4. Così deciso, il 17 maggio 2023.