Sentenza 14 gennaio 2008
Massime • 1
In tema di usura, la sussistenza dello stato di bisogno della parte lesa non può essere desunta unicamente dalle sue richieste di denaro e dagli esorbitanti tassi di interesse pattuiti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/01/2008, n. 6897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6897 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLIVA Bruno - Presidente - del 14/01/2008
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 58
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 16201/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI IC, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 24-10-05 della Corte di Appello di Palermo, sezione 2^ penale;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dr. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore, avv. Turrisi Antonio, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1 .-. Con sentenza in data 24-10-2005 la Corte di Appello di Palermo, sezione 2^ penale (decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento pronunciato da questa Corte di Cassazione in data 14-2- 2005) ha confermato la sentenza, con la quale il Tribunale di Palermo, in data 16-6-2000, aveva condannato NI IC alla pena di anni due di reclusione e L. 10.000.000 di multa per il reato di usura ai danni di SC HI.
2 .-. Avverso la suindicata sentenza del 24-10-2005 NI IC ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. Con il primo motivo di ricorso deduce la violazione dell'art. 606, c.p.p., lett. b) ed e), in relazione all'art. 2 c.p., comma 3, e art.644 c.p..
In primo luogo, ad avviso del ricorrente, il principio del favor rei, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Appello, avrebbe dovuto comportare la applicazione della disciplina precedente alla modifica legislativa del 1992.
In secondo luogo la Corte di Appello, nel sostenere che l'esorbitante tasso di interesse pattuito era altamente ed univocamente sintomatico dello stato di bisogno da parte della vittima e che l'imputato era a conoscenza dei motivi per i quali la vittima era stata indotta a sottostare a condizioni di prestito particolarmente onerose, avrebbe applicato un orientamento giurisprudenziale minoritario ed isolato e avrebbe del tutto disatteso le specifiche direttive espresse nella sentenza di annullamento con rinvio di questa Corte, che aveva ritenuto illogico affermare che lo stato di bisogno di una persona fosse reso manifesto dalle sue richieste di denaro.
Senza considerare che lo SC, nel corso della sua deposizione dibattimentale, aveva inequivocabilmente affermato di non avere mai messo a conoscenza l'imputato del suo stato di bisogno, e che l'ammontare complessivo della somma presuntivamente data in prestito (dieci milioni di lire) era, tutto sommato, esiguo.
Inoltre gli accertamenti disposti sullo stato di bisogno della parte lesa sarebbero stati limitati alla acquisizione dell'estratto-conto del conto corrente dello SC relativo all'anno 1992, sicché non sarebbe stato accertato se il medesimo SC aveva posto all'incasso gli assegni a lui dati dall'imputato.
In definitiva, vi sarebbe assoluta incertezza in ordine a tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, ossia l'effettivo stato di bisogno della persona offesa, la consapevolezza da parte dell'imputato di tale stato di bisogno e la sussistenza di un tasso di interesse usurario e su questi punti la motivazione della Corte di Appello sarebbe manifestamente contraddittoria e lacunosa e avrebbe disatteso le specifica indicazioni espresse nella sentenza di annullamento.
Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'art.606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione agli artt. 62 bis, 132 e 133 c.p. per il mancato rispetto dell'obbligo motivazionale in ordine al diniego delle richieste attenuanti generiche ed alla determinazione della pena.
3 .-. Il ricorso è fondato.
Questa Corte nella sentenza di annullamento del 22-2-2005 ha già osservato che doveva ritenersi "del tutto priva di motivazione" la sentenza impugnata nella parte in cui si era limitata a rilevare, in riferimento alla sussistenza del requisito dello stato di bisogno, che era del tutto irrilevante il fatto che non risultasse provato che lo SC fosse cardiopatico, in quanto che rilevava era che il NI aveva approfittato dello stato di bisogno dello SC, "reso manifesto dalle richieste di denaro fatte dal secondo al primo".
In particolare, secondo questa Corte, non poteva considerarsi come una motivazione quella contenuta nell'inciso sopra riportato ed era illogico "affermare - senza ulteriori specificazioni - che lo stato di bisogno di una persona fosse reso manifesto dalle sue richieste di denaro".
Ebbene, a fronte di queste precise indicazioni, la Corte di Appello di Palermo, in sede di rinvio, anziché procedere ad "una rivalutazione dei fatti al fine di pervenire a una decisione sorretta da adeguata motivazione", si è sostanzialmente limitata a ribadire, senza sostanziali approfondimenti, le precedenti conclusioni. In particolare, nella sentenza oggi censurata la Corte di merito non ha fatto altro che ritenere "altamente ed univocamente sintomatico" dello stato di bisogno in capo alla vittima l'"esorbitante tasso di interesse pattuito", rilevando che tale tasso, al contempo, costituiva "un grave indizio altresì della sussistenza della consapevolezza di esso da parte dell'agente".
In definitiva, secondo la Corte, "l'avere taciuto all'usuraio i motivi che lo avevano indotto a sottostare a condizioni di prestito così onerose da un lato accresce(va) la credibilità della fonte di accusa... d'altro canto non impediva di ritenere, seppure per via indiziaria, che di detti motivi l'agente fosse sufficientemente conscio".
D'altra parte la "scopertura" accordata al debitore dagli istituti di credito era stata "eliminata" a causa della progressiva situazione di sofferenza presentata nei rapporti bancari intrattenuti. Si tratta di argomentazioni che nulla hanno sostanzialmente aggiunto sul punto oggetto di precedente annullamento, dovendosi ribadire che appare del tutto contrario alla logica sostenere sic e simpliciter (come è stato ripetuto nella sentenza censurata) che lo stato di bisogno di una persona sia dimostrato unicamente dalle sue richieste di denaro e dall'avere acconsentito a esorbitanti tassi di interesse sulle cifre prestate.
4 - Per le considerazioni sopra esposte si impone un nuovo annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo, che procederà - alla stregua delle indicazioni fornite da questo Collegio - ad una adeguata rivalutazione dei fatti al fine di pervenire ad una decisione adeguatamente argomentata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2008