Legge 15 aprile 2025, n. 63

Commentario1

  • 1Legge vittime cedimenti stradali: previsto il collocamento obbligatorio
    Redazione Fisco E Tasse · https://www.fiscoetasse.com/ · 15 maggio 2025

Giurisprudenza0

    Versioni del testo

    • Art. 1.

      Finalita' e ambito di applicazione

      1. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno la finalita' di riconoscere, in coerenza con il principio solidaristico di cui all' articolo 2 della Costituzione , benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale.
      N O T E

      Avvertenza:
      Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

      Note all'art. 1:
      - Si riporta l' articolo 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 27 dicembre 1947
      «Art. 2. - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta' politica, economica e sociale.».
    • Art. 2.

      Fondo per iniziative di solidarieta'
      in favore dei familiari delle vittime

      1. Ai fini di cui alla presente legge, e' istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione pari a 7 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinato a iniziative di solidarieta' in favore dei familiari delle vittime degli eventi dannosi individuati ai sensi dell'articolo 4.
      2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alla corresponsione di una speciale elargizione in favore dei membri della famiglia individuati ai sensi del comma 4 per ciascuna vittima dell'evento dannoso. L'elargizione e' cumulabile con eventuali risarcimenti spettanti a qualunque titolo, compresi i risarcimenti a titolo di danno non patrimoniale.
      3. I decreti di cui all'articolo 4, comma 1, possono individuare, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 1 del presente articolo, eventuali ulteriori iniziative di solidarieta' sociale in favore dei familiari delle vittime, incluse misure integrative di sostegno al reddito, nelle more del collocamento a riposo, per famiglie in condizioni di bisogno, sentite le associazioni rappresentative dei familiari delle vittime, laddove presenti. Ai fini di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' avvalersi di societa' in house mediante stipula di apposita convenzione a titolo gratuito, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      4. L'elargizione di cui al comma 2 e' assegnata e corrisposta per ciascuna vittima ai membri della famiglia individuati secondo il seguente ordine:
      a) il coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e i figli se a carico;
      b) i figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
      c) l'altra parte dell'unione civile ovvero la persona stabilmente convivente legata da relazione affettiva ai sensi dell' articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76 ;
      d) i genitori;
      e) i fratelli e le sorelle se conviventi a carico;
      f) i parenti o affini fiscalmente a carico nei tre anni antecedenti l'evento;
      g) i fratelli e le sorelle non conviventi.
      5. In presenza di figli a carico della vittima nati da rapporti di convivenza ai sensi dell' articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76 , l'elargizione di cui al comma 2 e' assegnata al convivente con lo stesso ordine di priorita' previsto per i beneficiari di cui al comma 4, lettera a).
      Note all'art. 2:
      - Si riporta il comma 36, dell'articolo 1, della legge 20 maggio 2016, n. 76 recante: «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016:
      «36. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinita' o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.».
    • Art. 3. Soggetti beneficiari 1. Hanno diritto ai benefici di cui alla presente legge:
      a) il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle di colui che abbia perso la vita in conseguenza degli eventi dannosi di cui all'articolo 4 della presente legge nonche' l'altra parte dell'unione civile ovvero la persona stabilmente convivente legata da relazione affettiva ai sensi dell' articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76 ;
      b) i parenti o affini che risultino fiscalmente a carico della persona deceduta nei tre anni precedenti l'evento;
      c) chiunque subisca un'invalidita' permanente superiore al 50 per cento per effetto delle lesioni riportate in conseguenza degli eventi dannosi di cui all'articolo 4.
      2. Sono esclusi dai benefici di cui alla presente legge coloro che abbiano concorso alla produzione degli eventi medesimi ovvero abbiano concorso alla commissione di reati a questi connessi, ai sensi dell' articolo 12 del codice di procedura penale .
      Note all'art. 3:
      Per i riferimenti al comma 36, dell'articolo 1, della legge 20 maggio 2016, n. 76 , si vedano le note all'articolo 2.
      - Si riporta l' articolo 12 del Codice di procedura penale :
      «Art. 12 (Casi di connessione). - 1. Si ha connessione di procedimenti:
      a) se il reato per cui si procede e' stato commesso da piu' persone in concorso o cooperazione fra loro, o se piu' persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento;
      b) se una persona e' imputata di piu' reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con piu' azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso;
      c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri.».