Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2003, n. 468
CASS
Sentenza 15 gennaio 2003

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Massime1

L'indicazione del foro ritenuto competente da parte del convenuto che eccepisce l'incompetenza per territorio del giudice adito è imposta dall'art. 38, secondo comma, cod. proc. civ. in funzione dell'eventuale adesione dell'attore, dalla quale deriva la cancellazione della causa dal ruolo. Ne consegue che la erronea indicazione di detto foro non rende per ciò stesso irrituale la eccezione, comportando soltanto che il giudice adito, in difetto di adesione della controparte alla indicazione stessa, provvede alla individuazione del giudice competente in base ai criteri di collegamento previsti dalla legge.

Commentario1

  • 1Circolare del 08/10/2009 n. 29 - Min. Economia e Finanze
    Min. Economia e Finanze · 8 ottobre 2009

    Agli uffici centrali del bilancio presso le amministrazioni centrali dello Stato All\'Ufficio centrale di ragioneria presso l\'Amministrazione dei monopoli di Stato Alle ragionerie territoriali dello Stato Ai revisori dei conti in rappresentanza del Ministero dell\'economia e delle finanze presso enti ed organismi pubblici e p.c.: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale Alle amministrazioni centrali dello Stato - Gabinetto All\'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato Al Consiglio di Stato Alla Corte dei conti All\'Avvocatura generale dello Stato Premessa e quadro normativo. Nel quadro generale della normativa inerente ai …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2003, n. 468
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 468
Data del deposito : 15 gennaio 2003

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