Sentenza 15 gennaio 2003
Massime • 1
L'indicazione del foro ritenuto competente da parte del convenuto che eccepisce l'incompetenza per territorio del giudice adito è imposta dall'art. 38, secondo comma, cod. proc. civ. in funzione dell'eventuale adesione dell'attore, dalla quale deriva la cancellazione della causa dal ruolo. Ne consegue che la erronea indicazione di detto foro non rende per ciò stesso irrituale la eccezione, comportando soltanto che il giudice adito, in difetto di adesione della controparte alla indicazione stessa, provvede alla individuazione del giudice competente in base ai criteri di collegamento previsti dalla legge.
Commentario • 1
- 1. Circolare del 08/10/2009 n. 29 - Min. Economia e FinanzeMin. Economia e Finanze · 8 ottobre 2009
Agli uffici centrali del bilancio presso le amministrazioni centrali dello Stato All\'Ufficio centrale di ragioneria presso l\'Amministrazione dei monopoli di Stato Alle ragionerie territoriali dello Stato Ai revisori dei conti in rappresentanza del Ministero dell\'economia e delle finanze presso enti ed organismi pubblici e p.c.: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale Alle amministrazioni centrali dello Stato - Gabinetto All\'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato Al Consiglio di Stato Alla Corte dei conti All\'Avvocatura generale dello Stato Premessa e quadro normativo. Nel quadro generale della normativa inerente ai …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2003, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTINIANI Vito - Presidente -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SS FA, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dagli avvocati CARLO MASSA, MADDALENA GIULIANA RACHIELI quest'ultima con studio in 87041 ACRI (CS) VIA SEGGIO 50/51, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MILANO ASSIC SPA, GARGANO FILIPPO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 249/00 del Giudice di pace di ACRI, emessa il 07/06/00 e depositata il 22/06/00 (R.G. 141/00);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/10/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FA SS ricorre per cassazione, affidandosi ad un unico motivo, avverso la sentenza indicata in epigrafe del giudice di pace di Acri, dichiaratosi territorialmente incompetente in ordine alla domanda proposta dall'SS nei confronti di IL AN e della NO Assicurazioni s.p.a., volta al risarcimento del danno derivato da un sinistro stradale verificatosi in Soliera. Gli intimati NO Assicurazioni s.p.a. e IL AN non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente si duole - deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 38 c.p.c. in relazione all'art. 18 c.p.c. - che il giudice di pace abbia declinato la propria competenza territoriale a favore dei fori alternativi di RP, NO o Torino benché i convenuti avessero erroneamente indicato in comparsa di risposta che il luogo di residenza del convenuto AN era RP, solo successivamente specificando che erano incorsi in un errore materiale e che il AN risiedeva in realtà a Torino.
2. Premesso che l'ambito della devoluzione è limitato dal contenuto della doglianza e che i fori indicati come alternativamente competenti ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. erano stati quelli di RP (in relazione al luogo dell'incidente ed alla residenza del convenuto AN) e di NO (in relazione al luogo in cui ha sede legale la s.p.a. NO Assicurazioni), deve negarsi che l'erronea indicazione originaria (poi, peraltro, corretta) del luogo di residenza del convenuto AN come RP, anziché Torino, abbia definitivamente radicato la competenza territoriale del giudice adito in riferimento al criterio di collegamento di cui all'art. 18 c.p.c., cui si riferiva l'erronea indicazione. Invero, l'indicazione del foro che la parte "ritiene" competente nel momento in cui eccepisce l'incompetenza per territorio del giudice adito è imposta dall'art. 38, comma 2, c.p.c. in funzione dell'eventuale adesione dell'attore, dalla quale deriva la cancellazione della causa dal ruolo;
ne consegue che l'erronea indicazione di quel foro da parte del convenuto non rende per ciò stesso irrituale l'eccezione, ma comporta soltanto che il giudice adito, in difetto di adesione della controparte all'erronea indicazione, provvede all'individuazione del giudice competente in base ai criteri di collegamento previsti dalla legge (cfr. Cass., 15.3.1994, n. 2444). Va soggiunto che nella specie era assolutamente evidente come l'erronea indicazione fosse frutto di mero errore materiale, come tale immediatamente percepibile dalla controparte, posto che l'atto di citazione era stato da questa (SS) notificato al convenuto AN in Torino.
3. Il ricorso va dunque respinto.
In difetto di esercizio di attività difensiva da parte degli intimati, non v'è luogo per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2003