Cass. pen., sez. I, sentenza 05/05/2026, n. 16207
CASS
Sentenza 5 maggio 2026

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  • Rigettato
    Inesistenza della programmazione unitaria dei reati

    La Corte ha ritenuto che gli elementi forniti non depongano per una programmazione unitaria dei reati, considerando la distanza temporale, le condotte differenti e la discontinuità tra le aziende fallite.

  • Accolto
    Omessa valutazione dell'istanza di continuazione con il reato di cui all'art. 388 c.p.

    Il giudice dell'esecuzione ha omesso di pronunciarsi sull'istanza di continuazione con il reato di cui all'art. 388 c.p., limitandosi a valutare la continuazione tra i due reati di bancarotta. Tale omissione vizia l'ordinanza impugnata.

  • Rigettato
    Irrilevanza dello iato temporale e continuità aziendale

    La Corte ha ritenuto che lo iato temporale tra i fallimenti non sia irrilevante e che le società NI EC SR e AR SR non abbiano mostrato continuità aziendale. Tuttavia, la Corte riconosce che l'ulteriore reato di cui all'art. 388 c.p. potrebbe incidere sul giudizio di unitarietà del disegno criminoso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 05/05/2026, n. 16207
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16207
    Data del deposito : 5 maggio 2026

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