CASS
Sentenza 5 maggio 2026
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/05/2026, n. 16207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16207 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RD NT nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 02/12/2025 della Corte d'appello di Firenze udita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, Marco Dall’Olio, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Luisa Renzo, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 2 dicembre 2025 la Corte d’appello di Firenze, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza di NT RD di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze di condanna emesse nei suoi confronti:
1. sentenza della Corte d'appello di Firenze del 15 novembre 2024, per reato di cui agli artt. 216 e 223 l. fall. commesso il 6 novembre 2017 in Pistoia;
2. sentenza del 23 maggio 2024 della Corte d'appello di Firenze, per reato di cui agli artt. 216 e 223 l. fall. commesso il 1° giugno 2013 in Pistoia. In particolare, nel respingere l’istanza, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto non vi fossero elementi che potessero deporre per la programmazione unitaria dei reati, Penale Sent. Sez. 1 Num. 16207 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 24/04/2026 evidenziando in particolare che gli stessi erano stati commessi a distanza di tempo l’uno dall’altro, le condotte erano differenti, non vi era continuità tra le due aziende fallite (NI EC SR ed AR SR) ma piuttosto tra l'AR SR e l'AR ER SR, la stessa circostanza che alcuna delle dipendenti avessero accettato il passaggio di una società all'altra non è rilevante per rinvenire una volizione criminale unitaria. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso la condannata, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto il giudice dell’esecuzione ha omesso di motivare sull’esistenza della continuazione con un altro reato oggetto dell’istanza, quello di cui all'art. 388 cod. pen. oggetto della sentenza del Tribunale di Pistoia n. 606 del 2018 commesso dalla ricorrente come custode giudiziale della AR SR, ruolo in cui la stessa ha sottratto beni di magazzino al pignoramento, reato commesso nel 2015, quindi nell'arco temporale tra i due fallimenti;
questo reato è anche indice del fatto che la ricorrente aveva preordinato sin dalla costituzione della AR SR (seconda società fallita), che risale al 2011, quando la NI EC SR (prima società fallita) era già in stato di decozione, di proseguire il medesimo disegno criminoso di frode ai creditori. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto lo iato temporale tra i due fallimenti è irrilevante perché la data del fallimento non dipende dai comportamenti dell'autore del reato;
l'attività delle due società era la stessa, la ricorrente era amministratrice di fatto di entrambe, l'inizio dell'attività dell’AR SR nel 2011 è avvenuto in un periodo in cui stava già per fallire la NI EC ed è continuato con la distrazione dei beni del patrimonio a favore dell' AR SR, ed è poi proseguito con il passaggio degli stessi dalla AR SR all'AR ER SR;
è contraddittorio aver sostenuto che vi sia stata una continuità aziendale tra AR SR e AR ER SR, e non fra la NI EC ed AR SR, posto che le dipendenti erano sempre le stesse;
i fallimenti si collocano nella crisi del manifatturiero conseguente all'avvento di prodotti a basso costo provenienti dai mercati orientali, la creazione di società in sequenza ha avuto la finalità di rastrellare utilità economiche per liberarsi dalle garanzie prestate al sistema bancario. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Marco Dall’Olio, ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Con memoria scritta il difensore del ricorrente, avv. Luisa Renzo, ha insistito per l’accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 2 1. È fondato, in particolare, il primo motivo, in cui la ricorrente deduce l’omessa valutazione dell’istanza di continuazione tra i due reati di bancarotta ed il reato di cui all’art. 388 cod. pen., che è oggetto della condanna pronunciata con sentenza del Tribunale di Pistoia del 11 giugno 2018, irrevocabile il 9 luglio 2018. In effetti, dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere attesa la natura del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093), emerge che l’istanza di incidente di esecuzione aveva ad oggetto i reati di cui la ricorrente era stata ritenuta responsabile in tre sentenze di condanna: quella del Tribunale di Pistoia per il reato di cui all'art. 388 cod. pen. (n. 2 dell'istanza): quella della Corte d'appello di Firenze del 15 novembre 2024 per i reati degli artt. 216 e 223 l. fall. (n. 3 dell’istanza); quella della Corte d'appello di Firenze del 23 maggio 2024 (n. 4 dell’istanza). Il giudice dell’esecuzione ha deciso soltanto sui reati oggetto delle sentenze nn. 3 e 4, ma non ha valutato l’istanza anche con riferimento alla sentenza n. 2. È vero, infatti, che nella parte introduttiva dell’incidente di esecuzione la difesa della condannata, dopo aver premesso che erano in esecuzione nei confronti della condannata quattro titoli (i tre predetti più un quarto, ad essi precedenti, per un reato previdenziale non oggetto di questo giudizio) aveva scritto che chiedeva la continuazione tra le sentenze nn. 3 e 4, però, poi nel corpo dell’esposizione dell’istanza la difesa della condannata aveva citato anche la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 388 cod. pen. ed argomentato specificamente sul nesso che sussisterebbe tra tale reato e le due bancarotte, ma soprattutto nelle conclusioni aveva formulato esplicitamente l’istanza di riconoscimento della continuazione trai reati di cui alle sentenze nn. 2, 3 e 4. In tema di incidente di esecuzione, il giudice è vincolato dalla richiesta del pubblico ministero, dell'interessato o del difensore in relazione al petitum, che delimita il perimetro decisorio che a lui è demandato (Sez. 1, n. 45791 del 03/12/2024, Caprini, Rv. 287385 – 01), e, nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione ha totalmente omesso di provvedere su tale ulteriore punto dell’istanza. Ne consegue che su tale punto l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono state rivolte e deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio. L’annullamento deve essere disposto anche con riferimento alla parte dell’ordinanza che ha valutato l’inesistenza dell’unicità del disegno criminoso tra le due bancarotte, perché questo ulteriore reato (di cui all’art. 388 cod. pen.), che si colloca temporalmente tra il primo ed il secondo fallimento, può in astratto incidere sul rinvenimento di una volizione criminale unitaria anche tra i due episodi di bancarotta. 2. Il giudizio di rinvio si dovrà svolgere in diversa composizione, atteso che Corte costituzionale 3 luglio 2013, n. 183, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che 3 non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen.
P.Q.M
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze Così è deciso, 24/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4
lette le conclusioni del Procuratore Generale, Marco Dall’Olio, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Luisa Renzo, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 2 dicembre 2025 la Corte d’appello di Firenze, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza di NT RD di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze di condanna emesse nei suoi confronti:
1. sentenza della Corte d'appello di Firenze del 15 novembre 2024, per reato di cui agli artt. 216 e 223 l. fall. commesso il 6 novembre 2017 in Pistoia;
2. sentenza del 23 maggio 2024 della Corte d'appello di Firenze, per reato di cui agli artt. 216 e 223 l. fall. commesso il 1° giugno 2013 in Pistoia. In particolare, nel respingere l’istanza, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto non vi fossero elementi che potessero deporre per la programmazione unitaria dei reati, Penale Sent. Sez. 1 Num. 16207 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 24/04/2026 evidenziando in particolare che gli stessi erano stati commessi a distanza di tempo l’uno dall’altro, le condotte erano differenti, non vi era continuità tra le due aziende fallite (NI EC SR ed AR SR) ma piuttosto tra l'AR SR e l'AR ER SR, la stessa circostanza che alcuna delle dipendenti avessero accettato il passaggio di una società all'altra non è rilevante per rinvenire una volizione criminale unitaria. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso la condannata, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto il giudice dell’esecuzione ha omesso di motivare sull’esistenza della continuazione con un altro reato oggetto dell’istanza, quello di cui all'art. 388 cod. pen. oggetto della sentenza del Tribunale di Pistoia n. 606 del 2018 commesso dalla ricorrente come custode giudiziale della AR SR, ruolo in cui la stessa ha sottratto beni di magazzino al pignoramento, reato commesso nel 2015, quindi nell'arco temporale tra i due fallimenti;
questo reato è anche indice del fatto che la ricorrente aveva preordinato sin dalla costituzione della AR SR (seconda società fallita), che risale al 2011, quando la NI EC SR (prima società fallita) era già in stato di decozione, di proseguire il medesimo disegno criminoso di frode ai creditori. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto lo iato temporale tra i due fallimenti è irrilevante perché la data del fallimento non dipende dai comportamenti dell'autore del reato;
l'attività delle due società era la stessa, la ricorrente era amministratrice di fatto di entrambe, l'inizio dell'attività dell’AR SR nel 2011 è avvenuto in un periodo in cui stava già per fallire la NI EC ed è continuato con la distrazione dei beni del patrimonio a favore dell' AR SR, ed è poi proseguito con il passaggio degli stessi dalla AR SR all'AR ER SR;
è contraddittorio aver sostenuto che vi sia stata una continuità aziendale tra AR SR e AR ER SR, e non fra la NI EC ed AR SR, posto che le dipendenti erano sempre le stesse;
i fallimenti si collocano nella crisi del manifatturiero conseguente all'avvento di prodotti a basso costo provenienti dai mercati orientali, la creazione di società in sequenza ha avuto la finalità di rastrellare utilità economiche per liberarsi dalle garanzie prestate al sistema bancario. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Marco Dall’Olio, ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Con memoria scritta il difensore del ricorrente, avv. Luisa Renzo, ha insistito per l’accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 2 1. È fondato, in particolare, il primo motivo, in cui la ricorrente deduce l’omessa valutazione dell’istanza di continuazione tra i due reati di bancarotta ed il reato di cui all’art. 388 cod. pen., che è oggetto della condanna pronunciata con sentenza del Tribunale di Pistoia del 11 giugno 2018, irrevocabile il 9 luglio 2018. In effetti, dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere attesa la natura del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093), emerge che l’istanza di incidente di esecuzione aveva ad oggetto i reati di cui la ricorrente era stata ritenuta responsabile in tre sentenze di condanna: quella del Tribunale di Pistoia per il reato di cui all'art. 388 cod. pen. (n. 2 dell'istanza): quella della Corte d'appello di Firenze del 15 novembre 2024 per i reati degli artt. 216 e 223 l. fall. (n. 3 dell’istanza); quella della Corte d'appello di Firenze del 23 maggio 2024 (n. 4 dell’istanza). Il giudice dell’esecuzione ha deciso soltanto sui reati oggetto delle sentenze nn. 3 e 4, ma non ha valutato l’istanza anche con riferimento alla sentenza n. 2. È vero, infatti, che nella parte introduttiva dell’incidente di esecuzione la difesa della condannata, dopo aver premesso che erano in esecuzione nei confronti della condannata quattro titoli (i tre predetti più un quarto, ad essi precedenti, per un reato previdenziale non oggetto di questo giudizio) aveva scritto che chiedeva la continuazione tra le sentenze nn. 3 e 4, però, poi nel corpo dell’esposizione dell’istanza la difesa della condannata aveva citato anche la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 388 cod. pen. ed argomentato specificamente sul nesso che sussisterebbe tra tale reato e le due bancarotte, ma soprattutto nelle conclusioni aveva formulato esplicitamente l’istanza di riconoscimento della continuazione trai reati di cui alle sentenze nn. 2, 3 e 4. In tema di incidente di esecuzione, il giudice è vincolato dalla richiesta del pubblico ministero, dell'interessato o del difensore in relazione al petitum, che delimita il perimetro decisorio che a lui è demandato (Sez. 1, n. 45791 del 03/12/2024, Caprini, Rv. 287385 – 01), e, nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione ha totalmente omesso di provvedere su tale ulteriore punto dell’istanza. Ne consegue che su tale punto l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono state rivolte e deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio. L’annullamento deve essere disposto anche con riferimento alla parte dell’ordinanza che ha valutato l’inesistenza dell’unicità del disegno criminoso tra le due bancarotte, perché questo ulteriore reato (di cui all’art. 388 cod. pen.), che si colloca temporalmente tra il primo ed il secondo fallimento, può in astratto incidere sul rinvenimento di una volizione criminale unitaria anche tra i due episodi di bancarotta. 2. Il giudizio di rinvio si dovrà svolgere in diversa composizione, atteso che Corte costituzionale 3 luglio 2013, n. 183, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che 3 non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen.
P.Q.M
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze Così è deciso, 24/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4