Sentenza 15 luglio 2011
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del delitto di violenza sessuale, sono privi di rilevanza i motivi del dissenso ai rapporti sessuali, comunque imposti con violenza dall'agente. (Fattispecie in cui la moglie si rifiutava di avere rapporti sessuali con il coniuge, il quale era solito pretenderli al rientro dalla propria attività di pastore, senza praticare preventivamente la richiesta pulizia del corpo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/07/2011, n. 30364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30364 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Presidente - del 15/07/2011
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 1719
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 13717/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PG Corte di Appello di Catania;
Avverso la Sentenza Corte di Appello di Catania, emessa l'08/10/08, nei confronti di C.M. , nato l'(omesso) ;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Mario Gentile;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per Annullamento con rinvio, limitatamente al reato di cui al capo b).
Udito il difensore Avv. Villardita Francesco, difensore di fiducia di C.M. .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Catania, con sentenza emessa l'08/10/08, in riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Caltagirone in data 15/11/07 - appellata da C.M. , imputato dei reati di cui all'art. 572 c.p., art. 609 bis c.p., art. 610 c.p. come contestati in atti ai capi A), B), C) della rubrica e condannato alla pena di anni nove di reclusione - assolveva il C. dal reato, ex art.609 bis cp capo B) perché il fatto non sussiste;
rideterminava la pena, quanto ai residui reati, in anni due, mesi uno e gg. di reclusione;
confermava nel resto.
Il PG della Corte di Appello di Catania proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e). In particolare il PG ricorrente esponeva che i rapporti sessuali tra i due coniugi non erano consensuali, ma imposti coattivamente dall'imputato C.M. nei confronti della moglie G.L.
.
Tanto dedotto, il PG ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 15/07/011, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo B) della rubrica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
C.M. , all'esito del giudizio di 1 grado, veniva riconosciuto colpevole dei reati di cui agli artt. 572, 610 c.p., nonché di quello di cui all'art. 609 bis c.p. in danno della moglie G.L. per averle imposto coattivamente rapporti sessuali, contro la volontà della donna;
il tutto nel periodo di tempo intercorso dal (omesso) .
La Corte di Appello di Catania, con sentenza in data 08/10/08, assolveva C.M. dal reato di cui all'art. 609 bis c.p., perché il fatto non sussiste.
La Corte Territoriale argomentava sul punto, asserendo che - pur essendo la donna contraria ai rapporti sessuali, perché l'uomo era solito consumarli al rientro dalla propria attività di pastore, senza praticare alcuna igiene e pulizia del proprio corpo - finiva per poi accettare volontariamente i rapporti sessuali. Trattasi di motivazione carente ed insufficiente, posto che la donna - come evidenziato con motivazione coerente e puntuale del giudice di 1^ grado - non accettava volontariamente i rapporti sessuali, ma li subiva coattivamente.
L'uomo, invero - dopo aver immobilizzato con le mani la moglie - le imponeva i rapporti sessuali, senza aderire affatto alle richieste del coniuge di effettuare la necessaria igiene del proprio corpo. Orbene la Corte Territoriale, sul punto de quo, non ha precisato in modo univoco le ragioni per cui i rapporti sessuali imposti coattivamente alla donna dovevano ritenersi comunque consumati consensualmente. Invero la peculiarità dei motivi del dissenso non eliminava il dissenso medesimo, per cui i rapporti sessuali, laddove imposti con la forza dall'uomo, erano e restavano violenti. Va annullata, pertanto, la sentenza della Corte di Appello di Catania in data 08/10/08, con rinvio a detta Corte Territoriale, altra sezione, per nuovo esame in relazione al reato di cui all'art. 609 bis c.p. capo B) della rubrica.
P.Q.M.
La Corte, annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo b) della rubrica, con rinvio alla Corte di Appello di Catania, altra sezione.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2011