Sentenza 24 novembre 1999
Massime • 1
In tema di riconoscimento della continuazione, l'onere di provare i fatti dai quali dipende l'applicazione dell'istituto è da ritenersi soddisfatto non solo con la produzione della copia della sentenza rilevante ai fini del richiesto riconoscimento ma anche con la semplice indicazione degli estremi di essa, ben potendo in tale ipotesi l'acquisizione del documento essere disposta dal giudice, come si ricava tra l'altro dalla esplicita previsione dell'art. 186 disp. att. cod. proc. pen., che, pur riguardando l'applicazione della continuazione in sede di esecuzione, esprime un principio che ha valore generale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/11/1999, n. 2934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2934 |
| Data del deposito : | 24 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Pasquale TROJANO Presidente del 24/11/1999
1 Dott. Luciano DI NOTO Consigliere SENTENZA
2 Dott. Oreste CIAMPA Consigliere N. 1788
3 Dott. Ugo Luigi SCELFO Consigliere REGISTRO GENERALE
4 Dott. Arturo CORTESE Consigliere N. 26095/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
ES MA, n. a Taranto, il 5 novembre 1965
avverso la sentenza pronunciata il 27 aprile 1999 dalla Corte di Appello di Lecce Sezione Distaccata di Taranto. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso. Udita in udienza pubblica la relazione del Cons. Dott. Luciano Di Noto.
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Procuratore Generale, Dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Assente il difensore.
Osserva
1. Con sentenza in data 12 marzo 1996 il Pretore di Taranto, all'esito del dibattimento, dichiarava ST MA, imputato del delitto di cui all'art. 385 c.p. "per essersi allontanato dalla abitazione ove era ristretto agli arresti domiciliari, sottraendosi alla predetta misura cautelare disposta nei suoi confronti con provvedimento del g.i.p. del Tribunale di Taranto in data 15 maggio 1993 - Fatto accertato in Palagiano il 30.08.93 - colpevole del reato ascrittogli e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena ritenuta di giustizia.
2. La decisione, impugnata dall'imputato, veniva confermata dalla Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - con la sentenza indicata in epigrafe.
3. Avverso questa sentenza ST MA ha proposto ricorso per cassazione e deduce, a mezzo dei propri difensori, violazione di legge e vizio di motivazione.
In particolare l'avv. Fabrizio Lamanna denuncia motivazione carente e superficiale nel contenuto in ordine alla ritenuta penale responsabilità dell'ST, stante l'inconsistenza degli indizi posti a base dell'impugnata decisione.
L'avv. Gerlando Casa si duole, invece, per il mancato accoglimento dei motivi di appello incombendo alla corte di merito pur nella mancanza di allegazione della sentenza 1.09.93 del Pretore, in essi indicata, la verifica in ordine all'invocata identità delle condotte, vuoi per negare il bis in idem che per affermare la sussistenza del reato continuato, risultando impossibile che il delitto di evasione sia stato reiterato il giorno successivo, appunto il 31.08.93, quando l'ST non era più in Comunità essendosene già allontanato.
4. I motivi di ricorso che concernono l'affermazione della penale responsabilità dell'ST per il delitto ascrittogli sono inammissibili poiché privi di specificità. Il ricorrente, invero, a fronte delle puntuali quanto articolate argomentazioni svolte dai giudici del merito, si limita a denunciare la mancanza di motivazione, l'inconsistenza degli indizi, il travisamento del fatto, ma non chiarisce affatto il proprio assunto. Aggiungasi che il ricorrente con i motivi di appello non aveva contestato affatto la propria responsabilità; egli si era limitato, invece, ad invocare il bis in idem asserendo di essere "già stato giudicato e condannato con sentenza del Pretore di Taranto in data 1.09.93, divenuta irrevocabile".
5. Fondato è invece il denunciato vizio di motivazione su quanto dedotto dalla difesa del ricorrente con i motivi di appello: - il divieto di bis in idem in ordine al fatto oggetto d'imputazione, essendosi trattato di un unico episodio di evasione dagli arresti domiciliari;
- l'applicazione dell'istituto della continuazione nel caso si trattasse di due violazioni consecutive della medesima norma. Ha errato invero la corte di merito a non delibare sulle specifiche richieste con i motivi di appello adducendo l'inottemperanza all'onere di allegazione incombe su chi eccepisce l'improcedibilità dell'azione penale ovvero invoca l'applicazione dell'istituto della continuazione.
L'onere di provare i fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali e sostanziali, quali sono quelle invocate dalla difesa del ricorrente - in principalità, art. pen.; in subordine, art. 81 c.p. - è da ritenersi, invero, soddisfatto non solo con la produzione della copia della sentenza di cui si chiede l'acquisizione, ex art. 238 bis cod.proc.pen., ma anche con la semplice indicazione degli estremi della stessa, ben potendo in tale ipotesi l'acquisizione del documento essere disposta dal giudice, trattandosi di atto che è pur sempre nella sua disponibilità, come è dato evincere, tra l'altro, dal chiaro disposto dell'art. 186 disp.att.proc.pen. che, seppur dettato in tema di principio di ordine generale, ingiustificata essendo, sul piano trattamento che si verrebbe a creare, proprio in tema di richiesta di applicazione dell'istituto della continuazione, tra imputato e condannato. Aggiungasi che nel caso di specie la sentenza di condanna alla quale ha fatto esplicito riferimento il difensore del ricorrente risultava essere stata già annotata sul certificato penale richiesto dall'ufficio, sicché nessun dubbio poteva sussistere in ordine alla sua esatta indicazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Lecce.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2000