Sentenza 8 novembre 2022
Massime • 1
In tema di misure di sicurezza patrimoniali, la sopravvenuta riabilitazione dell'autore dei reati-presupposto non osta alla confisca cd. "allargata" di cui all'art. 240-bis cod. pen., dovendosi, comunque, tener conto del criterio di ragionevolezza temporale tra il momento di consumazione del reato-spia e quello di formazione dell'accumulazione patrimoniale sproporzionata.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/11/2022, n. 8783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8783 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2022 |
Testo completo
087 83 23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 3192/2022 MONICA BONI - Presidente CC 08/11/2022 DOMENICO FIORDALISI - R.G.N. 6010/2022 GAETANO DI GIURO RAFFAELLO MAGI - Relatore FRANCESCO ALIFFI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DI US nato a [...] il [...] D'AM EL nato a [...] il [...] DI OM nato a [...] il [...] 1227 avverso l'ordinanza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMA lette/sentite le conclusioni del PG A.Cineering, che ha concLUZ udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;
per il riхідейоTo dei ricorss -1- RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 5 novembre 2020 la Corte di Appello di Roma - quale giudice della esecuzione ha deciso sugli atti di opposizione in tema di confisca cd.estesa (ai sensi dell'art.676 e 667 comma 4 cod.proc.pen.) introdotti da AL GI, D'AR LL e AL IN. Giova premettere che : a) AL GI è stato condannato in via definitiva (vi è stata rinunzia parziale ai motivi in secondo grado e declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione nel 2007) per i delitti di associazione semplice (con ruolo di promotore), truffa ed estorsione, commessi tra gennaio 1997 e febbraio 1998; b) la procedura esecutiva, in tema di confisca ex art.240 bis cod.pen., ha visto l'emissione di una prima decisione in data 17 novembre 2017, con cui è stata disposta la confisca di taluni beni (meglio indicati nelle decisioni di merito); c) la decisione emessa in sede di opposizione, oggetto dell'odierno ricorso per cassazione, ha confermato la confisca di tre unità immobiliari intestate a D'AR LL;
una unità immobiliare intestata a AL IN;
nonchè di quote di partecipazione societaria, due autovetture ed altri valori (v. pag. 10/11 del decreto impugnato), revocando per il resto il decreto di confisca emesso in data 17 novembre 2017. RM 2. In sintesi, la decisione emessa in sede di opposizione afferma che : a) non può dirsi ostativa alla emissione della statuizione di confisca (ai sensi dell'art.240bis cod.pen.) la riabilitazione ottenuta dal AL con ordinanza del febbraio 2017; -b) non è fondata in fatto - la deduzione circa l'autonoma capacità di produzione di reddito da parte di D'AR LL (coniuge del AL) e AL IN (figlia), da ritenersi intestatarie fittizie dei beni immobili oggetto di confisca;
c) resta ferma, anche a fronte delle deduzioni di parte, la 'macroscopica sproporzione' tra redditi e valore degli investimenti realizzati nel corso del tempo;
d) vi è 'contiguità cronologica' tra la data di commissione dei reati e l'epoca di acquisto dei beni oggetto della statuizione di confisca, lì dove in altri casi (quelli oggetto di restituzione) tale presupposto risulta assente. - nelle forme di 3. Avverso detta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione legge - AL GI, D'AR LL e AL IN. 2 3.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione per essere stata disposta la confisca cd. estesa nei confronti di un soggetto destinatario di una decisione di riabilitazione. Secondo la difesa dei ricorrenti l'avvenuta emissione della decisione di riabilitazione attesta l'assenza di pericolosità sociale dell'autore del reato e si pone in evidente contrasto con l'applicazione della confisca ex art.240 bis cod.pen. L'ablazione patrimoniale richiederebbe, in sostanza, la permanenza della condizione soggettiva di pericolosità. La condizione soggettiva del AL, peraltro, si caratterizza per l'assenza di condotte rientranti in contesti di criminalità organizzata di stampo mafioso e le condotte illecite oggetto di accertamento sono racchiuse in un ristretto arco temporale. Peraltro la riabilitazione comporta la esclusione degli 'effetti penali della condanna' e la confisca in esame, anche in ragione della sua applicazione a distanza di molti anni dai fatti di reato, possiede in tesi una indubbia portata sanzionatoria. - RY 3.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ricorrenza dei presupposti della confisca. La Corte di Appello non avrebbe correttamente analizzato i contenuti della consulenza di parte in tema di ricostruzione patrimoniale, tesa a ridurre in modo drastico i confini della rilevata sproporzione. In ogni caso la sproporzione sarebbe inferiore al valore dei beni oggetto di confisca, pur considerando la quota oggetto di restituzione. Si ribadisce, inoltre, la autonoma capacità patrimoniale della signora D'AR, aspetto svalutato dalla Corte di Appello con motivazione ritenuta apparente. Si contesta la ricostruzione della sproporzione anche in riferimento alla confisca del bene immobile intestato a AL IN. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati, per le ragioni che seguono.
2. Il primo motivo è infondato.
2.1 La confisca cd. estesa ha -per condivise affermazioni interpretative di questa Corte-natura giuridica di misura di sicurezza atipica (tra le molte v. Sez. II n. 5734 del 12.10.2018, rv 276299 secondo cui l'ipotesi di confisca prevista dall'art. 12sexies, 3 d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, può essere disposta anche in relazione a cespiti acquisiti in epoca anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni che l'hanno istituita, in quanto il principio di irretroattività opera solo con riguardo alle confische aventi natura sanzionatoria e non anche in relazione alla confisca in questione, da ricomprendere tra le misure di sicurezza) e non può, pertanto, essere considerata nè una sanzione atipica, nè una pena accessoria, nè un 'effetto penale della condanna'. Le Sezioni unite di questa Corte con la sentenza 20.4.94, P.M. in proc. Volpe, rv 197537, hanno infatti affermato che: "gli effetti penali della condanna, dei quali il codice penale non fornisce la nozione ne' indica il criterio generale che valga a distinguerli dai diversi effetti di natura non penale che pure sono in rapporto di effetto a causa con la pronuncia di condanna, si caratterizzano per essere conseguenza soltanto di una sentenza irrevocabile di condanna e non pure di altri provvedimenti che possono determinare quell'effetto; per essere conseguenza che deriva direttamente, ope legis, dalla sentenza di condanna e non da provvedimenti discrezionali della pubblica amministrazione, ancorché aventi la condanna come necessario presupposto;
per la natura sanzionatoria dell'effetto, ancorché incidente in ambito diverso da quello del diritto penale sostantivo o processuale". RM -2.2 La condanna per uno dei cd. reati spia è dunque - uno dei presupposti di applicabilità della confisca estesa di cui all'art. 240 bis cod.pen. e la riabilitazione è un istituto che si fonda da un lato sulla avvenuta espiazione (o dalla estinzione) della pena principale e dall'altro sul buon comportamento del soggetto, aspetti che consentono di escludere l'aggravio afflittivo esclusivamente imputabile a pene accessorie o altri effetti penali della condanna.
2.3 E' esatto, peraltro, sostenere che il soggetto destinatario del provvedimento di ribalitazione non può dirsi portatore di una 'attuale pericolosità', ma ciò a ben - vedere non ha alcun riflesso sulla applicabilità della confisca estesa, proprio in - ragione della natura giuridica non sanzionatoria di tale forma di ablazione, che si caratterizza come la confisca di prevenzione per una vocazione essenzialmente - restitutoria e recuperatoria di accumulazioni illecite (v. sent. n.24 del 2019 Corte Cost., intervenuta in rapporto alla confisca di prevenzione) maturate in correlazione o ragionevolezza temporale con la commissione dei reati-presupposto. cessata, non esclude la confiscabilità deiIl fatto che la pericolosità sia in ipotesi beni la cui acquisizione sia avvenuta in prossimità temporale con la condizione di pericolosità 'storica' e ciò avviene sia in tema di confisca di prevenzione (la cd. 4 up confisca disgiunta di cui all'art. 18 comma 1 d.lgs. n.159 del 2011) che in tema di confisca estesa penale ai sensi dell'art.240 bis cod.pen., strumento giuridico del tutto analogo alla misura di prevenzione patrimoniale, fermo restando che la condizione soggettiva è nel caso della confisca estesa penale - ancorata alla commissione di - uno dei reati-spia indicati dal legislatore e l'intervento ablativo va temporalmente circoscritto ad accumulazioni patrimoniali avvenute in un arco temporale relativamente prossimo alla consumazione dei reati in questione. In tal senso, la stessa decisione n.33 del 2018 Corte Cost., valorizza le affinità esistenti anche in riferimento al criterio della ragionevolezza temporale - tra la confisca estesa penale e la confisca di prevenzione [..] secondo un indirizzo della giurisprudenza di legittimità, emerso già prima dell'intervento delle sezioni unite (Corte di cassazione, sezione prima penale, 5 febbraio-21 marzo 2001, n. 11049; sezione quinta penale, 23 aprile-30 luglio 1998, n. 2469) e ribadito anche in recenti pronunce (Corte di cassazione, sezione prima penale, 16 aprile-3 ottobre 2014, n. 41100; sezione quarta penale, 7 maggio-28 agosto 2013, n. 35707; sezione prima penale, 11 dicembre 2012-17 gennaio 2013, n. 2634) - indirizzo che il giudice a quo non ha preso in considerazione, anche solo per contestarne la validità la - Ry presunzione di illegittima acquisizione dei beni oggetto della misura resta circoscritta, comunque sia, in un ambito di cosiddetta «ragionevolezza temporale». Il momento di acquisizione del bene non dovrebbe risultare, cioè, talmente lontano dall'epoca di realizzazione del "reato spia" da rendere ictu oculi irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da una attività illecita, sia pure diversa e complementare rispetto a quella per cui è intervenuta condanna. Si tratta di una delimitazione temporale corrispondente, mutatis mutandis, a quella che le stesse sezioni unite hanno ritenuto operante con riferimento alla misura affine della confisca di prevenzione antimafia, già prevista dall'art.
2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere) e attualmente disciplinata dall'art. 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), anch'essa imperniata sull'elemento della sproporzione tra redditi e disponibilità del soggetto: misura che si è ritenuta trovare un limite temporale nella stessa pericolosità sociale del soggetto, presupposto indefettibile per la sua applicazione (Corte di cassazione, sezioni unite, 26 giugno 2014-2 febbraio 2015, n. 4880). [..]. Va pertanto ritenuto che, fermo restando il rispetto del criterio della ragionevolezza temporale tra periodo di consumazione del reato-spia e momento di formazione della 5 accumulazione patrimoniale sproporzionata (aspetto di recente ribadito da Sez. U n.27421 del 25.2.2021, rv 281561) nessun rilevo ostativo alla applicazione della confisca estesa penale può essere attribuito ad una decisione di riabilitazione ex art. 178 cod.pen. emessa nei confronti dell'autore dei reati-presupposto.
3. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto non consentito, risolvendosi in una richiesta di rivalutazione rivolta a questa Corte di legittimità del parametro della sproporzione tra redditi e valore degli investimenti.
3.1 Va premesso che con orientamento condiviso dal Collegio, è stato affermato che in tema di confisca cd. allargata conseguente a condanna per uno dei reati di cui all'art. 12-sexies, commi 1 e 2, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modifiche, nella legge 7 agosto 1992, n. 356 (attualmente art. 240-bis cod. pen.), non censurabile in sede di legittimità la valutazione relativa alla sproporzione tra il valore di acquisto dei beni nella disponibilità del condannato e i redditi del suo nucleo familiare, ove la stessa sia congruamente motivata dal giudice di merito con il ricorso a parametri suscettibili di verifica e sia preceduta da un adeguato e razionale confronto con le avverse deduzioni difensive (così Sez. III, n. 1555 del 2022, rv 282407). 17 Al contempo, va ribadito che non possono venire in rilievo al fine di giustificare l'acquisto acquisizioni reddituali realizzate in epoca posteriore al medesimo, dovendosi parametrare la capacità patrimoniale in rapporto al momento del singolo investimento al fine di disporre la confisca conseguente a condanna per uno dei reati indicati nell'art. 12-sexies, commi 1 e 2, d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992 n. 356 (modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa) allorché sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato dal condannato o i proventi della sua attività economica e il valore economico dei beni da confiscare e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi, è necessario, da un lato, che, ai fini della "sproporzione", i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, siano fissati nel reddito dichiarato o nelle attività economiche non al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti, e, dall'altro, che la "giustificazione" credibile consista nella prova della positiva liceità della loro provenienza e non in quella negativa della loro non provenienza dal reato per cui è stata inflitta condanna (così Sez. U n. 920 del 2004, ric. Montella). 6 up 3.2 Ciò posto va rilevato che oggetto di confisca -in riferimento alle unità immobiliari - sono, nel caso in esame, solo le acquisizioni verificatesi negli anni 1998 e nel 2002, in conseguenza della avvenuta applicazione senza vizi logici · da parte della Corte - di Appello, del criterio della ragionevolezza temporale' (le condotte di reato oggetto di condanna si sono verificate tra il 1997 e il 1998). Non rileva, pertanto, la capacità reddituale venuta in essere in epoca posteriore (dovendosi parametrare la sproporzione al momento dei singoli acquisti) e ciò rende - ulteriormente - aspecifico il motivo di ricorso, che finisce con il riportare anche dati economici posteriori alle avvenute acquisizioni. Inoltre, la motivazione del provvedimento impugnato non può dirsi apparente, essendo stata presa in esame la ricostruzione alternativa introdotta dal consulente di parte, specie in riferimento alla asserita capacità di produzione autonoma di reddito in capo alla terza D'AR. Circa tale aspetto la Corte di merito ha osservato che : a) l'impresa individuale del EL FO risulta cessata sin dal 1988 e non risulta documentato ciò che è stato indicato dal consulente di parte in termini di rilevante utile economico per la discendente D'AR; b) gli atti di acquisto e rivendita di esercizi commerciali posti RIT in essere dalla D'AR nel corso del tempo hanno comportato modesti margini di profitto;
c) non è stata fornita dimostrazione delle capacità finanziarie relative ai conferimenti nelle compagini societarie lì dove al contempo risultano voci di bilancio per restituzioni di finanziamento soci;
d) non vi è prova della autonomia finanziaria di AL IN, che nel 2003 si qualificò come casalinga nell'atto di acquisto di un immobile;
e) l'accordo transattivo in favore di AL IN è di gran lunga posteriore all'acquisto, risalendo all'anno 2011. Vi è pertanto un concreto esame, da parte del giudice del merito, delle allegazioni difensive, operato con completezza e senza vizi logici, essendo stata fornita puntuale argomentazione circa la assenza di capacità dimostrativa della documentazione esibita a sostegno della consulenza di parte. Da ultimo, va rilevato che la doglianza quanto alla corrispondenza' tra entità della R sproporzione accertrata e valore dei beni è anch'essa generica, non essendo stato indicato dalla difesa il valore di mercato all'atto dell'acquisto - degli immobili e degli altri beni oggetto di confisca ed essendo, peraltro, meramente assertiva la ricostruzione patrimoniale realizzata nella consulenza di parte, per quanto detto sopra.
3.3 Al rigetto dei ricorsi segue ex lege la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. MR
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 8 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaello Magi Monica Boni poeg DEPOSITA IN CANCELLI 01 MAR 2023 IL FUNZIONARIO DIZIARIO Marin 8