Sentenza 8 marzo 2005
Massime • 1
Il diritto di impugnazione del decreto di archiviazione spettante alla persona offesa è da ritenere consumato qualora quest'ultima lo abbia esercitato mediante proposizione di ricorso per cassazione da essa personalmente sottoscritto e, pertanto, dichiarato inammissibile. Ne consegue che deve considerarsi inammssibile, a prescindere dalla sua tardività, anche un secondo ricorso che avverso il medesimo provvedimento venga proposto dal difensore della persona offesa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/03/2005, n. 12420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12420 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 08/03/2005
Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - N. 427
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 36807/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di ON EN, nato in [...] il [...];
contro il decreto di archiviazione 5 luglio 2002 nel procedimento a carico di:
CONTE Carmelo, in atti generalizzato;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Domenico Carcano;
Letta la richiesta Procuratore generale presso questa Corte che conclude per l'inammissibilità del ricorso.
Osserva:
RITENUTO
che il difensore di ON EN, in qualità di persona offesa, propone ricorso contro il decreto di archiviazione adottato il 5 luglio 2002 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli;
che il ricorrente, premesso di non avere avuto tempestiva notizia del decreto impugnato mai notificato, deduce la violazione dell'art. 408, comma 2, c.p.p. in quanto la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero non gli è stata notificala, benché egli avesse chiesto di essere informata con atto successivo alla denuncia presentata nei confronti di CONTE Carmelo;
che - rileva il Procuratore generale nelle sue conclusioni- questa Corte ha già dichiarato inammissibile, con sentenza Sez. 6^ 1^ ottobre 2003 n. 42906, altro ricorso presentato contro il medesimo decreto di archiviazione 5 luglio 2002 e che, pertanto, l'attuale doglianza sarebbe irricevibile e comunque tardiva rispetto alla conoscenza del provvedimento impugnato;
che il difensore di ON ha presentato memoria con la quale illustra le censure articolate nel ricorso introduttivo, senza in realtà controdedurre alle ragioni di inammissibilità prospettate dal Procuratore generale;
che tale è la sintesi ex art. 73, comma 1, disp. att. c.p.p. dei termini delle questioni poste.
CONSIDERATO
che questa Corte, con ordinanza 1 ottobre 2003 (dep. 11 novembre 2003, n. 42906), ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto il 20 gennaio 2003 da EN ON contro il decreto di archiviazione 5 luglio 2002, perché sottoscritto dalla persona offesa dal reato non legittimata a presentare personalmente l'impugnazione;
che tale primo ricorso risulta presentato nella Cancelleria del Tribunale di Napoli il 20 gennaio 2003 e, dunque, in epoca anteriore alla proposizione della presente impugnazione, depositata il 21 luglio 2004, con la quale è dedotta la marcata conoscenza del decreto di archiviazione 5 luglio 2002;
che la pronuncia già resa da questa Corte sulla prima impugnazione, al di là delle ragioni per le quali è stata dichiarata l'inammissibilità, preclude la presentazione di un nuovo ricorso contro il medesimo decreto, in virtù del principio di "unicità del diritto all'impugnazione" al quale va ricondotta la regola della "consumazione" del relativo diritto;
che il diritto ad impugnare è "consumato" - e ne è precluso l'ulteriore esercizio in presenza di una decisione la quale abbia provveduto sulla impugnazione altrimenti proposta - anche se il gravame sia stato presentato "personalmente" dal soggetto cui la legge riconosce solo la legittimatio ad causam (identificabile con la titolarità del diritto sostanziale in capo alla persona alla quale il reato ha cagionato offesa), ma non la prescritta rappresentanza processuale;
che peraltro, come osservato dal Procuratore generale, l'attuale ricorso è tardivo rispetto alla conoscenza del provvedimento impugnato, tardività dimostrata dalla presentazione il 20 gennaio 2003 del primo gravame dichiarato inammissibile;
che, a norma dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente va condannato, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, a versare una somma, che si ritiene equo determinare in euro 1000, in favore della cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni richieste dalla sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 1000, in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2005