CASS
Sentenza 10 gennaio 2023
Sentenza 10 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/01/2023, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Casa Circondariale di Sassari, D.A.P. e Ministero della Giustizia nel procedimento a carico di: SA AT nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;
lette le conclusioni del P.G., Marco Dall'Olio, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 450 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: TALERICO PALMA Data Udienza: 17/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 24 marzo 2022, il Tribunale di sorveglianza di Sassari rigettava il reclamo proposto dal D.A.P. avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 28.9.2021, che, in accoglimento del reclamo proposto da SA AL, detenuto in regime differenziato ex art. 41-bis Ord. Peri., previa disapplicazione delle contrarie disposizioni della circolare DAP del 2 ottobre 2017 e del Regolamento interno del reparto, aveva ordinato alla Direzione dell'istituto di adottare entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione tutti gli accorgimenti tecnici sugli impianti di ricezione del segnale e sul telecomando dell'interessato, atti a consentire al predetto la visione degli ulteriori canali televisivi richiesti, ossia TV8, Focus, Canale 34 e altri. 2. Avverso detta ordinanza, hanno proposto, con unico atto, ricorso per cassazione la Casa Circondariale di Sassari, in persona del Direttore in carica, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, in persona del Direttore in carica e il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, formulando due motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, è stata dedotta la violazione dell'art. 35-bis Ord. Pen., atteso che, in materia, non sarebbe possibile attivare la tutela giurisdizionale, non venendo in gioco l'esistenza del diritto, ma . le sole modalità del suo esercizio, involgenti prerogative discrezionali dell'Amministrazione. 2.2. Con il secondo motivo, è stata dedotta la falsa applicazione della giurisprudenza costituzionale sulla parità del trattamento, in regime differenziato derogata sulla base dell'esigenza di adeguato controllo dei flussi informativi provenienti dall'esterno. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. Marco Dall'Olio, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. E in vero, in base alla disciplina dell'ordinamento penitenziario, a fronte del reclamo proposto dal detenuto, la magistratura di sorveglianza è anzitutto chiamata a procedere alla corretta qualificazione dello strumento giuridico azionato, verificando, preliminarmente, se sia configurabile, in relazione alla pretesa dedotta, una situazione di diritto soggettivo, ai sensi dell'art. 69, comma 6, lett. b), Ord. Pen., e se vi sia correlazione tra tale posizione soggettiva e la condotta tenuta dall'Amministrazione penitenziaria;
in caso di riscontro negativo, il reclamo deve essere qualificato come generico, ai sensi dell'art. 35, comma 1, n. 5). stessoOrd. Pen., in quanto non rientrante nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale, che deve essere denegata. 2 Così deciso, il 17 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente 2. Tanto premesso, osserva il Collegio che questa Corte ha già più volte affermato che "in tema di ordinamento penitenziario, a fronte del reclamo proposto dal detenuto, il magistrato di sorveglianza è chiamato a procedere alla corretta qualificazione dello strumento giuridico azionato, verificando, preliminarmente, se sia configurabile, in relazione alla pretesa dedotta, una situazione di diritto soggettivo e se vi sia una correlazione tra tale posizione soggettiva e la condotta tenuta dall'Amministrazione penitenziaria;
in caso di riscontro negativo, il reclamo deve essere qualificato come generico ex art. 35, comma 1, n. 5, Ord. Pen., trattandosi di materia che non rientra nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale, e il relativo provvedimento deve essere ritenuto non impugnabile. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente qualificato come reclamo generico quello proposto dal detenuto avverso la decisione dell'Amministrazione penitenziaria di non consentirgli l'accesso a canali televisivi diversi da quelli di cui alla circolare del DAP del 2 ottobre 2017 non incidendo sul diritto all'informazione garantito dall'accesso alla stampa periodica e dall'offerta televisiva autorizzata)" [Cass. Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021, Rv. 281998 - 01; cfr., tra le tante, anche Cass. Sez. 1, n. 23533 del 07/07/2020, Rv. 279456 - 01, che ha statuito che "è legittima la declaratoria d'inammissibilità de plano, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., del reclamo giurisdizionale proposto avverso il provvedimento con cui l'Amministrazione penitenziaria abbia rigettato la richiesta di un detenuto di attivare, a proprie spese, canali televisivi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla circolare del D.A.P. del 2 ottobre 2017, atteso che un tale provvedimento non incide sul diritto soggettivo del detenuto all'informazione, bensì soltanto sulle modalità del suo esercizio, che restano affidate alla discrezionalità amministrativa"; Cass. Sez. 1, n. 34571 del 19/05/2022; Cass. Sez. 1, n. 34572 del 19/05/2022; Cass. Sez. 1, n. 34574 del 19/05/2022, queste ultime non massimate]. 3. Alla stregua dei superiori rilievi, l'ordinanza impugnata e quella emessa dal magistrato di sorveglianza di Sassari in data 28,9.2021, che hanno pronunciato in materia eccedente i corretti confini della giurisdizione, devono essere annullate senza rinvio, restando assorbito l'ulteriore motivo di impugnazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e quella del Magistrato di sorveglianza di Sassari del 28 settembre 2021.
lette le conclusioni del P.G., Marco Dall'Olio, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 450 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: TALERICO PALMA Data Udienza: 17/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 24 marzo 2022, il Tribunale di sorveglianza di Sassari rigettava il reclamo proposto dal D.A.P. avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 28.9.2021, che, in accoglimento del reclamo proposto da SA AL, detenuto in regime differenziato ex art. 41-bis Ord. Peri., previa disapplicazione delle contrarie disposizioni della circolare DAP del 2 ottobre 2017 e del Regolamento interno del reparto, aveva ordinato alla Direzione dell'istituto di adottare entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione tutti gli accorgimenti tecnici sugli impianti di ricezione del segnale e sul telecomando dell'interessato, atti a consentire al predetto la visione degli ulteriori canali televisivi richiesti, ossia TV8, Focus, Canale 34 e altri. 2. Avverso detta ordinanza, hanno proposto, con unico atto, ricorso per cassazione la Casa Circondariale di Sassari, in persona del Direttore in carica, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, in persona del Direttore in carica e il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, formulando due motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, è stata dedotta la violazione dell'art. 35-bis Ord. Pen., atteso che, in materia, non sarebbe possibile attivare la tutela giurisdizionale, non venendo in gioco l'esistenza del diritto, ma . le sole modalità del suo esercizio, involgenti prerogative discrezionali dell'Amministrazione. 2.2. Con il secondo motivo, è stata dedotta la falsa applicazione della giurisprudenza costituzionale sulla parità del trattamento, in regime differenziato derogata sulla base dell'esigenza di adeguato controllo dei flussi informativi provenienti dall'esterno. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. Marco Dall'Olio, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. E in vero, in base alla disciplina dell'ordinamento penitenziario, a fronte del reclamo proposto dal detenuto, la magistratura di sorveglianza è anzitutto chiamata a procedere alla corretta qualificazione dello strumento giuridico azionato, verificando, preliminarmente, se sia configurabile, in relazione alla pretesa dedotta, una situazione di diritto soggettivo, ai sensi dell'art. 69, comma 6, lett. b), Ord. Pen., e se vi sia correlazione tra tale posizione soggettiva e la condotta tenuta dall'Amministrazione penitenziaria;
in caso di riscontro negativo, il reclamo deve essere qualificato come generico, ai sensi dell'art. 35, comma 1, n. 5). stessoOrd. Pen., in quanto non rientrante nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale, che deve essere denegata. 2 Così deciso, il 17 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente 2. Tanto premesso, osserva il Collegio che questa Corte ha già più volte affermato che "in tema di ordinamento penitenziario, a fronte del reclamo proposto dal detenuto, il magistrato di sorveglianza è chiamato a procedere alla corretta qualificazione dello strumento giuridico azionato, verificando, preliminarmente, se sia configurabile, in relazione alla pretesa dedotta, una situazione di diritto soggettivo e se vi sia una correlazione tra tale posizione soggettiva e la condotta tenuta dall'Amministrazione penitenziaria;
in caso di riscontro negativo, il reclamo deve essere qualificato come generico ex art. 35, comma 1, n. 5, Ord. Pen., trattandosi di materia che non rientra nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale, e il relativo provvedimento deve essere ritenuto non impugnabile. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente qualificato come reclamo generico quello proposto dal detenuto avverso la decisione dell'Amministrazione penitenziaria di non consentirgli l'accesso a canali televisivi diversi da quelli di cui alla circolare del DAP del 2 ottobre 2017 non incidendo sul diritto all'informazione garantito dall'accesso alla stampa periodica e dall'offerta televisiva autorizzata)" [Cass. Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021, Rv. 281998 - 01; cfr., tra le tante, anche Cass. Sez. 1, n. 23533 del 07/07/2020, Rv. 279456 - 01, che ha statuito che "è legittima la declaratoria d'inammissibilità de plano, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., del reclamo giurisdizionale proposto avverso il provvedimento con cui l'Amministrazione penitenziaria abbia rigettato la richiesta di un detenuto di attivare, a proprie spese, canali televisivi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla circolare del D.A.P. del 2 ottobre 2017, atteso che un tale provvedimento non incide sul diritto soggettivo del detenuto all'informazione, bensì soltanto sulle modalità del suo esercizio, che restano affidate alla discrezionalità amministrativa"; Cass. Sez. 1, n. 34571 del 19/05/2022; Cass. Sez. 1, n. 34572 del 19/05/2022; Cass. Sez. 1, n. 34574 del 19/05/2022, queste ultime non massimate]. 3. Alla stregua dei superiori rilievi, l'ordinanza impugnata e quella emessa dal magistrato di sorveglianza di Sassari in data 28,9.2021, che hanno pronunciato in materia eccedente i corretti confini della giurisdizione, devono essere annullate senza rinvio, restando assorbito l'ulteriore motivo di impugnazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e quella del Magistrato di sorveglianza di Sassari del 28 settembre 2021.