Sentenza 18 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/05/2001, n. 6839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6839 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2001 |
Testo completo
E N C.C. 66802 O I Z A . R R T T . 6839 / 001 S P U I . L B G D L I E A L R R E . T OGGETTO D B A E SUPREMA DI CASSAZIONE _mposte sul reddito: A D E T T spese pluriennali;
A I N 0 deducibilità E R R 1 E E . T T N SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA A A M M composta dai Magistrati: Dott. Giovanni OLLA Presidente R.G. N. 22120/99 Dott. Enrico PAPA Cons. relatore Consigliere Cron. 15454 Dott. Massimo ODDO Consigliere Rep. Dott. Giuseppe MARZIALE Dott. Vincenzo Ud. 1°.
3.2001DI NUBILA Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE N. 66802 sul ricorso iscritto al n. 22120 R.G. 1999, proposto da PUNTO PELLE S.n.c., in persona del legale rappresentante 'pro tempore', rappresentato e difeso, giusta procura datata 13 ottobre 1999 in calce al ricorso, dall'avv. Giordano BOZZANO ed elettivamente domiciliato in Roma alla via Otranto 18, presso lo studio dell'avv. Claudio Fabrizi;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro 'pro tempore', rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12;
- controricorrente -
6 8 3 per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna del 17 novembre 1998, depositata col n. 182/28/98 il 15 dicembre 1998. Uditi, nella pubblica udienza del 1° marzo 2001: - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- l'avv. Bozzano per la resistente;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Umberto Apice, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo L'Ufficio delle Imposte Dirette di Ravenna, con avviso d'accertamento notificato il 24 dicembre 1991, recuperò a tassazione nei confronti della S.n.c. Punto Pelle di TI AN e C. - oltre a ricavi non contabilizzati, ormai estranei alla controversia - la posta di lire 19.289.000 per ammortamenti relativi all'anno 1984. L'impugnativa della contribuente fu accolta dalla Commissione Tributaria di primo grado di Ravenna, con decisione 1302/01/93, e la Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, con sentenza del 17 novembre 1998 depositata col n. 182/28/98 il 15 dicembre successivo, ha parzialmente accolto il gravame dell'Ufficio, ritenendo che "gli importi di lire 95.000.000, pagate dalla Società a titolo di 'buona uscita' all'inquilino del locale poi utilizzato dalla società medesima, e di lire 1.446.390 per spese di fideiussione non costituiscono costi direttamente inerenti all'esercizio dell'attività e pertanto non possono considerarsi fiscalmente deducibili*. Per la cassazione ricorre, con atto notificato il 5, 9 e 19 novembre 1999 (rispettivamente, all'Ufficio, all'Avvocatura distrettuale ed alla Amministrazione centrale, presso l'Avvocatura generale), la contribuente, articolando due mezzi. L'Amministrazione resiste con controricorso notificato il 29 dicembre successivo. Motivi della decisione Denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 40 del d.P.R. 600/1973, la Società contribuente, attraverso il richiamo a risoluzioni ministeriali, precedenti giurisprudenziali ed opinioni dottrinali, sostanzialmente ribadisce, col primo mezzo di cassazione, la deducibilità della somma sborsata per conseguire la disponibilità dell'immobile da destinare all'esercizio dell'attività, siccome inerente ad un costo equiparabile a quelli di utilità durevole per la manutenzione dell'immobile, deducibile ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. 597/1973 (poi, del t.u.i.r. 917/1986). Col secondo motivo, lamenta l'autonomo vizio di motivazione, rilevando l'inidoneità delle argomentazioni - riportate nella parte espositiva - a rivelare la 'ratio decidendi' della sentenza impugnata. L'Amministrazione finanziaria oppone l'infondatezza di entrambi i motivi. Del primo, per l'impossibilità di istituire una relazione analogica con le spese di manutenzione dell'immobile le quali seguono (e non precedono) l'acquisto della qualità di conduttore -, e, d'altronde, per il non assolto onere, ai fini della eventuale deducibilità a titolo di ammortamento, di iscrivere all'attivo dello 3 stato patrimoniale il costo, da riferire all'acquisto dell'avviamento. Del secondo, perché il giudice 'a quo' ha fornito sintetica ma sufficiente motivazione dell'esclusione del costo, non riconducibile a quelli dell'art. 71 d.P.R. 597 cit. Il ricorso si rivela infondato. Il primo motivo di censura risulta inammissibile. Con esso invero la Società contribuente espone argomenti intesi a contrastare in realtà la rettifica, sull'unico punto ancora in contestazione (cfr. ricorso, p. 2 e 4), assumendo che, per tale via, il giudice del merito avrebbe dovuto 'equiparare' il costo, per conseguire la disponibilità dell'immobile da adibire all'inizio dell'esercizio dell'impresa, a quelli per utilità durevole. Si tratta di valutazioni - per vero anche di fatto - rimaste estranee alla effettiva 'ratio decidendi', e come tali non idonee a fondare una censura congruente con la sentenza impugnata. In essa si afferma che gli importi, erogati all'inquilino per l'immediata utilizzazione del locale, “non costituiscono costi direttamente inerenti all'esercizio dell'attività e pertanto non possono considerarsi fiscalmente deducibili". Per questo il mezzo di cassazione va necessariamente superato, con riguardo al delineato (unico) profilo di violazione di legge, potendo al più assumere rilievo in ordine al vizio di motivazione, addotto col secondo motivo. Quest'ultimo è, a sua volta, infondato. La non inerenza del costo appare univocamente - anche se in forma sintetica - fondata, dal giudice 'a quo', sulla anteriorità dell'esborso rispetto all'attività 4 commerciale (significativo è il riferimento al locale "poi utilizzato" dalla Società). L'affermazione, in sé immune da vizi, non può essere contrastata attraverso la prospettazione opposta, in effetti materia del precedente mezzo, risultando producente sul punto la critica dell'Amministrazione resistente, secondo cui sarebbe stata necessaria l'inclusione nell'attivo dello stato patrimoniale dell'intero costo per l'acquisto dell'avviamento (dal precedente conduttore), con susseguente deducibilità ripartita delle quote corrispondenti. L'impugnazione va, pertanto, disattesa. La natura della questione trattata consiglia la compensazione delle spese della presente fase.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
dichiara compensate le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 1° marzo 2001. Il Presidente Il Cons. estensore * CORTE Enrico Papa - - Giovanni Olla - trico Piota. Dr E N O I Z A P U M R E S IL CANCELLIERE C1 LD SA E N 6 O 8 I 5 9 Z 1 . A / A DEPOSITATO IN CANCELLERIA I N 4 R - R / 18 MAG. 2001Oggi T 6 B A S 2 I . T . CANCELLIERE C1 L G R U . L E AL AS A P B . A R I D D . Alole R B L E A T E T A T D I N I 1 E R S 3 S E N 1 E E T . S A N I A M 5