Sentenza 20 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/12/2002, n. 18188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18188 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2002 |
Testo completo
Ce. 74989 ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B N. 5REPUBBLICA ITALIANA - 1 818 8 / 0 2 TRIBUTARIA* MATERIA IN NOME DEL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Девед Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PAOLINI - Presidente R.G.N. 2428/01 Dott. Nino FICO - Consigliere Cron.42892 Dott. Vittorio RAGONESI - Consigliere Rep. Dott. Francesco Antonio GENOVESE Rel. Consigliere Ud. 20/05/02 Dott. Achille MELONCELLI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S E NTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: 74989 N MINISTERO DELLE FINANZE UFF ENTRATE PERUGIA, persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
& PER L'AGENCIA DELLE ENTRATE - ricorrente AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI tempore, elettivamente 12, presso I'AVVOCATURA GENERALE DELLO PORTOGHESI STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 ricorrente 2221 -1-
contro
LC MA;
- intimato avverso la sentenza n. 319/99 della Commissione tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 11/12/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/02 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio GENOVESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore PIVETTI che ha concluso per il Generale Dott. Marco rigetto del ricorso. Poli -2- ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B N. 5 MATERIA TRIBUTARIA Svolgimento del processo MA LC, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo aver beneficiato della sospensione del pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13-quinquies del d.l. 26 maggio 1984, convertito nella legge 24 luglio 1984, n. 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. La Commissione Tributaria Regionale confermava la decisione, con sentenza, contro la quale proponeva ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt.: 28, della legge 13 maggio 1999, n. 133; 3, comma 2-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 46; 2 del d. P. R. 29 settembre 1973, n. 597. La parte intimata non ha presentato difese. Motivi della decisione Il ricorso deve essere rigettato. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'art. 3, comma 2-bis, del Decreto legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n. 46 - il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle -- imposte dirette, sospese in virtù dell'art. 13-quinquies del Decreto legge 26 maggio 1984, n. 159, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR - in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133, posto in relazione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 - deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi>> (Cassazione, sentt. nn. 4945 del 2000, 8659 del 2001, 10237 del 2001 e 11248 del 2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella sede della Corte di Cassazione, il 20 maggio 2002 L'Estensore Dr. Francesco Antonio GENOVESE Alancen a Il Presidente Lillien Fook Dr. Giovanno PAOLINI DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 20 DIC. 2002 IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE C1 LD SC LD SC