Cass. pen., sez. III, sentenza 17/02/2005, n. 13713
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Sentenza 17 febbraio 2005

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Il deposito degli atti delle indagini preliminari ex art. 415 bis cod.proc.pen. e la facoltà per il difensore di prenderne visione ed estrarne copia costituiscono il presupposto per esercitare efficacemente le attività difensive previste nel comma terzo della medesima disposizione, in particolare la facoltà di chiedere nuove indagini. Peraltro, poiché il termine di venti giorni previsto per tali attività difensive non è stabilito a pena di decadenza, qualora esse non siano state espletate per mancanza di una condizione essenziale, quale la facoltà di estrarre copia degli atti depositati, l'indagato ed il suo difensore hanno diritto ad esercitare le citate facoltà sino a che il P.M. non eserciti l'azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 17/02/2005, n. 13713
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13713
    Data del deposito : 17 febbraio 2005

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