Sentenza 17 febbraio 2005
Massime • 1
Il deposito degli atti delle indagini preliminari ex art. 415 bis cod.proc.pen. e la facoltà per il difensore di prenderne visione ed estrarne copia costituiscono il presupposto per esercitare efficacemente le attività difensive previste nel comma terzo della medesima disposizione, in particolare la facoltà di chiedere nuove indagini. Peraltro, poiché il termine di venti giorni previsto per tali attività difensive non è stabilito a pena di decadenza, qualora esse non siano state espletate per mancanza di una condizione essenziale, quale la facoltà di estrarre copia degli atti depositati, l'indagato ed il suo difensore hanno diritto ad esercitare le citate facoltà sino a che il P.M. non eserciti l'azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/02/2005, n. 13713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13713 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZUMBO Antonio - Presidente - del 17/02/2005
Dott. ONORATO Pierluigi - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - N. 266
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 29370/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OT AU, nata a [...] il [...];
avverso la ordinanza resa il 30.6.2004 dal g.i.p. del tribunale di Brescia;
Visto il provvedimento denunciato e il ricorso;
Udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso per difetto di interesse.
Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
1 - Con istanza del 29.6.2004 il difensore di AU TA chiedeva al g.i.p. del tribunale di Brescia la restituzione nel termine previsto dall'art. 415 bis, comma 3, c.p.p. per presentare memorie, chiedere al p.m. atti di indagine, produrre documentazioni e svolgere altre simili attività difensive, sul presupposto di fatto che non era riuscito ad ottenere copia di alcuni atti del procedimento penale, e in particolare di alcune videocassette, depositati nella segreteria del pubblico ministero.
Il g.i.p. adito, con ordinanza del 30.6.2004, rigettava l'istanza, osservando in sostanza che le attività difensive previste dal terzo comma del citato art. 415 bis, esercitagli dopo la conclusione delle indagini del pubblico ministero, entro venti giorni dal relativo avviso, presuppongono il deposito degli atti di indagine presso la segreteria del p.m., ma non anche la possibilità di estrarne copia, "che costituisce solamente una mera agevolazione dell'esercizio del diritto di difesa": sicché la possibilità di ottenere copia degli atti prescinde dall'esercizio delle attività difensive in questione e non è soggetta al termine previsto per tali attività.
2 - Il difensore della TA ha proposto ricorso per cassazione, deducendo inosservanza di norme processuali (artt. 415 bis, commi 2 e 3, 116, comma 1, c.p.p., 43 disp. att. c.p.p.) stabilite a pena di nullità e decadenza, inosservanza di norme giuridiche (art. 111, comma 3, Cost. e art. 6 par. 3 lett. b) C.e.d.u.) di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, e infine manifesta illogicità della motivazione.
In sintesi sostiene che il rilascio delle copie richieste dal difensore ha un senso pratico se avviene prima della scadenza del termine di venti giorni previsto per esercitare le eventuali iniziative difensive, giacché per tali iniziative non è sufficiente il mero deposito e quindi la semplice visione degli atti: tanto più quando, come nel caso di specie, si tratta di videocassette e la persona indagata si trova ristretta in carcere.
3 - L'interpretazione che dell'art. 415 bis, commi 2 e 3, c.p.p. ha fornito la ordinanza impugnata è illegittima, soprattutto perché contrastante con il diritto di difesa garantito dagli artt 24 e 111, comma 3, Cost. e dall'art. 6 par. 3 lett. b) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (ratificata con legge 4.8.1955 n. 848). Le disposizioni codicistiche citate - com'è noto - prevedono che, con l'avviso delle conclusioni delle indagini preliminari, il pubblico ministero avverta l'indagato e il suo difensore che la documentazione delle indagini espletate è depositata presso la sua segreteria e che essi hanno diritto di prenderne visione ed estrarne copia (anche) al fine di chiedere al pubblico ministero nuove indagini o di esercitare le altre attività difensive previste nelle medesime disposizioni.
Secondo un criterio logico e teleologico non solo il deposito degli atti di indagine, ma anche la possibilità di prenderne visione ed estrarne copia (art. 415 bis, comma 2), costituiscono il presupposto fattuale per esercitare efficacemente la facoltà di chiedere nuove indagini e di svolgere le attività difensive specificate nel comma 3, giacché è evidente che senza la visione e la copia degli atti depositati l'indagato e il suo difensore non possono replicare alle risultanze investigative acquisite dal pubblico ministero. Con l'art 415 bis c.p.p., introdotto con legge 16.12.1999 n. 479, il contraddittorio tra le parti, prima riservato all'udienza preliminare e al dibattimento, è stato anticipato alla fase delle indagini preliminari. Orbene, sarebbe un contraddittorio squilibrato se dovesse esercitarsi senza che l'indagato possa disporre della copia degli atti investigativi.
Nè può sostenersi che la possibilità di estrarre copia degli atti costituisce solo una mera agevolazione, e non una condizione imprescindibile, del diritto di difesa. Anzitutto per una ragione pratica non irrilevante, giacché alcuni documenti sempre più utilizzati nella tecnica investigativa moderna, quali i documenti cinematografici o fonografici, non sono - almeno generalmente - visionabili nelle segreterie del pubblico ministero e quindi non possono essere attinti se non attraverso il rilascio di copie. Ma soprattutto per una ragione giuridica, giacché una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione in parola impone di ritenere che la possibilità di estrarre copia costituisce una condizione essenziale per l'esercizio dell'attività difensiva, atteso che sia l'art. 111/3 Cost. sia l'art. 6/3 lett. b) della Convenzione europea assicurano alla persona accusata di avere il tempo e le condizioni necessarie per preparare la propria difesa. Solo una illegittima vanificazione di queste norme di rango superiore consente di ritenere la possibilità di estrarre copia degli atti di indagine non una condizione necessaria, ma una mera agevolazione, del diritto di difesa.
4 - Tuttavia - come osserva opportunamente il pubblico ministero requirente - per il principio di tassatività dei termini perentori stabilito dall'art. 173 c.p.p., il termine di venti giorni che il terzo comma dell'art. 415 bis stabilisce per l'esercizio delle ripetute attività difensive non è a pena di decadenza;
tanto più quando queste, come nel caso di specie, non possono espletarsi per mancanza di una condizione essenziale.
Solo i nuovi atti di indagine e l'interrogatorio dell'indagato richiesti dalla difesa devono essere compiuti dal pubblico ministero a pena di inutilizzabilità entro il termine di trenta giorni dalla richiesta (commi 4 e 5 art. 415 bis).
Consegue necessariamente dalle considerazioni precedenti che l'indagato e il suo difensore hanno diritto di esercitare le attività difensive menzionate sino a che il pubblico ministero non avrà esercitato l'azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio.
Ne deriva come ulteriore conseguenza che la ricorrente TA non aveva prima alcun interesse a chiedere la restituzione nel termine previsto dal terzo comma dell'art. 415 bis, e non ha ora alcun interesse a proporre il presente ricorso, che quindi deve essere dichiarato inammissibile.
5 - Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. consegue la condanna alle spese processuali, nonché la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, non trattandosi di inammissibilità incolpevole ex sentenza 186/2000 della Corte costituzionale.
P.Q.M.
la corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500,00 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2005