Cass. pen., sez. I, sentenza 08/11/2000, n. 8892
CASS
Sentenza 8 novembre 2000

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Il giudizio di cognizione di appello del Tribunale di Sorveglianza in ordine alla pericolosità sociale dell'imputato, ritenuta dal giudice di primo grado con applicazione di misura di sicurezza personale contestuale al suo proscioglimento per incapacità di intendere e di volere, è limitato alla rivalutazione e al riesame degli stessi elementi di fatto acquisiti nel processo di primo grado, senza che rilevi l'eventuale mancanza di attualità della pericolosità sociale, che è presa in considerazione nella successiva fase esecutiva e non incide sulle sorti della provvisoria applicazione della misura di sicurezza frattanto disposta, suscettibile di revisione nel procedimento "ex" artt. 679 e 680 cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 08/11/2000, n. 8892
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8892
    Data del deposito : 8 novembre 2000

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