Sentenza 5 febbraio 1998
Massime • 1
L'art. 5 del D.P.R. 22 aprile 1994 n. 425 ha espressamente abrogato quella parte del primo comma dell'art. 221 del R.D. 27 luglio 1934 n.1265 riguardante gli accertamenti amministrativi per il rilascio dell'abitabilità, in quanto incompatibile con la nuova disciplina data alla materia dall'art. 4 dello stesso D.P.R.425. La nuova norma non ha affatto abrogato il primo comma dell'art. 221 nella parte in cui pone a carico del proprietario dell'immobile il divieto di abitare lo stabile senza il certificato di abitabilità.
Commentario • 1
- 1. Locatore ha l'obbligo di ottenere il certificato di abitabilità dell'immobileAccesso limitatoMarco Pregno · https://www.altalex.com/ · 5 giugno 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/02/1998, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. SAVIGNANO Giuseppe Presidente del 5.2.98
1. Dott. RIZZO Aldo Consigliere SENTENZA
2. Dott. QUITADAMO Nicola " N.503
3. Dott. SCHETTINO Olindo " REGISTRO GENERALE
4. Dott. FIALE Aldo " N.35944/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze e dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Lucca
nel procedimento penale contro
CC SS, nato a [...] il [...]
TA NI, nata a [...] il [...]
avverso la sentenza emessa il 26.6.97 dal RE di Lucca, sezione distaccata di Pietrasanta Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aldo Sebastiano Rizzo Lette le richieste del Pubblico Ministero che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 26.6.97 il RE di Lucca, sezione distaccata di Pietrasanta, a seguito di patteggiamento, applicava a TR SS ed a TA NI la pena di giorni 14 di arresto e L.
5.000.000 di ammenda ciascuno per il reato di cui all'art. 20 lett. b) L. 47/85, mentre assolveva i predetti imputati dal reato di cui all'art. 221 T.U. LL. SS., con la formula perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Contro la sentenza il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione ed ha lamentato che il RE aveva omesso di ordinare la demolizione dell'opera abusiva. Anche il Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Lucca ha proposto ricorso per cassazione e ha dedotto altresì che il RE aveva errato nel ritenere che, a seguito di quanto disposto dall'art.5 D.P.R. 425/94, il reato di cui all'art. 221 T.U. LL. SS. è stato depenalizzato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che entrambi i ricorsi meritano accoglimento. Ed invero, per quanto concerne l'omesso ordine di demolizione, è da rilevare che esso va emesso anche nel caso di sentenza che applica la pena su richiesta delle parti poiché una tale sentenza d all'art.445 c.p.p. è equiparata a quella di condanna. Inoltre l'ordine di demolizione non è pena accessoria o misura di sicurezza ma sanzione amministrativa ed essendo atto dovuto per il giudice va disposto anche nel caso in cui non ha formato oggetto dell'accordo intercorso tra le parti, perché sottratto alla loro disponibilità. Con memoria del 19.1.98, gli imputati hanno contestato le doglianze dei ricorrenti affermando che l'ordine di demolizione rientra tra i poteri riservati alla Pubblica Amministrazione e che nella specie il Sindaco di Pietrasanta aveva già emesso un tale ordine.
Il rilievo non ha giuridico fondamento poiché l'art. 7 u.c. L.47/85 impone al giudice di ordinare la demolizione se non altrimenti eseguita sicché a nulla rileva il provvedimento adottato dal Sindaco, non risultando che lo stesso abbia avuto esecuzione. Parimenti fondato è il motivo con il quale il P.M. di Lucca ha dedotto che il RE ha errato nel prosciogliere gli imputati dal reato di cui all'art. 221 TT.UU.LL.SS. poiché, contrariamente a quanto afferma la sentenza impugnata, tale contravvenzione non è stata abolita a seguito di quanto disposto dall'art. 5 D.P.R. 22. 4. 94 n. 425.
Per comprendere i corretti termini del problema è anzitutto il caso di esaminare i contenuti del predetto art. 221.
Il primo comma pone a carico del proprietario dell'immobile il divieto di abitare lo stabile senza l'autorizzazione del Sindaco. Si tratta di un precetto penale perché il successivo secondo comma stabilisce che il proprietario dell'immobile, se contravviene alla disposizione contenuta nel primo comma, è punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 400.000.
Occorre però precisare che il primo comma dell'articolo non si limita a vietare l'abitazione dell'immobile senza l'autorizzazione sindacale.
Aggiunge che il sindaco rilascia l'autorizzazione a seguito di ispezione dell'immobile, effettuata dall'ufficiale sanitario o da un ingegnere delegato, la quale accerti l'assenza di cause di insalubrità.
È dichiara evidenza che una tale disposizione non riguarda il precetto penale previsto dallo stesso primo comma poiché non concerne l'obbligo del proprietario di non abitare l'immobile senza la prescritta autorizzazione e peraltro ha come diretto destinatario il Sindaco, in quanto indica gli accertamenti amministrativi che egli deve prima del rilascio del certificato di abitabilità. Una tale precisazione sul contenuto delle due diverse disposizioni inserite nel primo comma dell'art.221 T.U. LL. SS. consente di chiarire quali sono i limiti dell'effetto abrogativo dovuto all'art.5 D.P.R. 425 194. Tale norma ne' ha abolito l'intero predetto articolo 221, ne' ha abrogato l'intera disposizione contenuta nel primo comma. Essa infatti precisa che è abrogato il primo comma dell'art. 221. T.U. LL. SS. limitatamente alla disciplina per il rilascio del certificato di abitabilità".
Una tale limitazione sta chiaramente a dimostrare che l'art.5 D.P.R: 425/94 ha voluto espressamente abrogare quella parte del primo comma dell'art. 221 riguardante gli accertamenti amministrativi per il rilascio dell'abitabilità, in quanto incompatibile con la nuova disciplina data alla materia dall'art.4 dello stesso D.P.R. 425/94. Ma sta anche a dimostrare che la nuova norma non ha affatto abrogato il primo comma dell'art.221 nella parte in cui pone a carico del proprietario dell'immobile il divieto di abitare lo stabile senza il certificato di abitabilità rilasciato dal sindaco. Un tale obbligo è, infatti, direttamente collegato con l'atto autorizzatorio del Sindaco e in quanto prescinde dalla disciplina da rispettare per il rilascio di un tale atto non è stato travolto dal D. P. R. 425/94 e conserva tutta la sua efficacia cogente anche dopo le nuove disposizioni che hanno modificato la procedura per il rilascio dell'autorizzazione sindacale.
Or se l'art. 5 D.P.R. 425/94 ha abrogato il primo e non anche il secondo comma dell'art. 221 T.U. LL. SS. e peraltro ha abrogato soltanto la parte concernente gli accertamenti amministrativi per il rilascio dell'abitabilità, permane il divieto di abitare l'immobile senza la prescritta abitabilità e l'inosservanza di un tale divieto continua a essere punita a norma del secondo comma dello stesso art. 221.
Ne consegue che la sentenza impugnata Va annullata senza rinvio in ordine all'omesso ordine di demolizione il quale, all'uopo, va disposto da questa Corte;
con riferimento al reato di cui all'art. 221 TT.UU.LL.SS., va annullata per violazione di legge con rinvio alla Pretura di Lucca.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio;
la sentenza impugnata limitatamente all'omesso ordine di demolizione, demolizione che dispone. Annulla la stessa sentenza, con riferimento al reato di cui all'art 221 TT.UU.LL.S.S. e rinvia alla Pretura di Lucca.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 1998