Versione
18 giugno 2013
18 giugno 2013
Art. 3. 1. L' articolo 1118 del codice civile e' sostituito dal seguente:
«Art. 1118. - (Diritti dei partecipanti sulle parti comuni). - Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, e' proporzionale al valore dell'unita' immobiliare che gli appartiene.
Il condomino non puo' rinunziare al suo diritto sulle parti comuni.
Il condomino non puo' sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d'uso della propria unita' immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali.
Il condomino puo' rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma».
«Art. 1118. - (Diritti dei partecipanti sulle parti comuni). - Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, e' proporzionale al valore dell'unita' immobiliare che gli appartiene.
Il condomino non puo' rinunziare al suo diritto sulle parti comuni.
Il condomino non puo' sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d'uso della propria unita' immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali.
Il condomino puo' rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma».
Commentario • 1
- 1. Quotidiano giuridicoMarco Sicolo · https://ildiritto.it/ · 25 marzo 2024 · 0.9887614
L'istituto condominiale Si ha condominio quando in un edificio coesistono proprietà esclusi-ve e parti comuni indivise, le une legate alle altre da un intimo nesso di reciproca complementarietà e funzionalità. Infatti, nel condominio, accanto ai piani o porzioni di piano di proprietà singola od esclusiva, coesiste anche uno status communionis su alcune parti dell'edificio che non sono altrimenti, per propria natura o per la funzione strumentale cui sono destinate, divisibili o attribuibili in proprietà esclusiva ai comunisti; si tratta di parti delle quali l'articolo 1117 c.c. fornisce un'ampia elencazione. Tale indirizzo necessita di alcune precisazioni ed è tuttora valido an-che alla …
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Giurisprudenza • 9
- 1. Trib. Palermo, sentenza 14/11/2022, n. 4639Provvedimento: […] strati dall'impianto di riscaldamento centralizzato. Al riguardo, va osservato che, ai sensi dell'art. 1118, comma 4, c.c. (come sostituito dall'art. 3 della Legge n. 220/2012 e dunque ratione tem- poris applicabile ai fatti oggetto di causa) “Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamen-Leggi di più...
- nullità delibera assembleare·
- inammissibilità appello·
- contributo unificato·
- giudizio di cognizione·
- spese di lite·
- art. 1118 c.c.·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- distacco impianto riscaldamento·
- onere della prova