Sentenza 4 marzo 2003
Massime • 1
La determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, essendo rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che non sia specificamente invocata la violazione dei minimi tariffari che, per l'autosufficienza del ricorso, deve essere dedotta con riferimento non solo alle singole voci ma anche agli importi considerati, così da consentire alla Corte il controllo senza l'esame degli atti, trattandosi di error in iudicando
Commentario • 1
- 1. Danni al veicolo: preventivo, Iva e risarcimento del danno sono dovutiStudio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 5 agosto 2013
Cassazione civ., Sez. III, sentenza del 10 giugno 2013 n. 14535 IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE Poichè il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e consequenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l'IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta – e a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata. LA SENTENZA Svolgimento del processo 1. Il Giudice di pace di Roma, con sentenza del 17 giugno 2003, condannava D.S.E. e la s.p.a. Lloyd Adriatico al pagamento in favore di L.S., a titolo di risarcimento danni conseguenti ad …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/03/2003, n. 3178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3178 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIULIANO Angelo - Presidente -
Dott. PURCARO Italo - rel. Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UNIASS ASSIC SPA, in nome del FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA, in persona del suo Procuratore Speciale Rag. Michele Corbo, elettivamente domiciliata, in ROMA VIA MUZIO CLEMENTI 18, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE PRUDENZANO, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IN RO, RI EL, HI NA, TA LA, RI AR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA F DE SANCTIS 15, presso lo studio dell'avvocato G ROMOLO CIPRIANI, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato VIRGILIO TESTI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché
contro
PERFETTO SILVERIO, PERFETTO FERDINANDO, ETRUSCA ASSIC SPA IN LCA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 44/99 della Corte d'Appello di BOLOGNA, Sezione 2^ Civile, emessa il 16/10/98 e depositata il 27/01/99 (R.G. 70/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/02 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito l'Avvocato Giuseppe PRUDENZANO;
udito l'Avvocato Virgilio TESTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 24 luglio 1991, SA ON ed AD ES, in proprio e quali genitori esercenti la patria potestà sulla figlia minore AR, convennero in giudizio, davanti al tribunale di Ravenna, AN e IL RF, la ET s.p.a. in l.c.a. e la Uniass Assicurazioni, in nome e per conto del F.V.D.S., per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito della morte del figlio decenne NO, avvenuta il 26 maggio 1985, a seguito dell'investimento da parte dell'autovettura condotta da AN RF e di proprietà di IL RF. Dedussero: - che il processo penale a carico dell'investitore si era concluso con l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.; - che l'ET Assicurazioni era stata posta in liquidazione coatta amministrativa e quale cessionaria del portafoglio era stata designata la Uniass Assicurazioni.
Si costituì la sola Uniass, la quale dedusse che sussisteva il concorso di colpa della vittima nella causazione del sinistro e che la sua condanna doveva essere contenuta nei limiti del massimale minimo di legge, pari a lire 100.000.000; intervennero, quindi, in giudizio ER HI e NG TA, nonne del defunto. Espletata la necessaria istruttoria, il tribunale adito, con sentenza depositata in data 9 maggio 1996, dichiarò che l'incidente era avvenuto per colpa esclusiva del convenuto AN RF e condannò i convenuti in solido al risarcimento dei danni, in favore degli attori e delle intervenute.
La corte di appello di Bologna, con sentenza in data 27 gennaio 1999, in parziale accoglimento dello appello proposto dalla Uniass, ridusse le somme dovute dalla società appellante nei limiti del massimale di lire 100.000.000.
Per la cassazione della suindicata sentenza la Uniass n.q. ha proposto ricorso, sulla base di due motivi, cui hanno resistito con controricorso SA ON, AD ES, AR ES, ER HI e NG TA.
Gli intimati ET Assicurazioni in l.c.a., IL e AN RF non hanno svolto attività difensiva.
Le parti costituite hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente, lamentando violazione dell'art. 112 c.p.c., nonché omessa motivazione, in riferimento all'art. 360
nn. 3 e 4 c.p.c., assume che essa istante, con il secondo motivo dell'appello, aveva dedotto l'errata determinazione del termine di decorrenza della rivalutazione e degli interessi, in riferimento alle somme liquidate, posto che solo dalla scadenza dello spatium deliberandi prescritto per legge poteva determinarsi la decorrenza della rivalutazione e degli interessi. Viceversa, la corte di appello aveva completamente omesso di esaminare tale motivo, soffermandosi solo sul principio che, presupposta la mala gestio, si poteva far luogo alla condanna dell'assicuratore per rivalutazione, interessi e spese, oltre il limite del massimale.
La censura è infondata.
Invero, non sussiste il dedotto vizio di omessa motivazione, atteso che nella sentenza impugnata, alla pag. 7/8, si afferma testualmente:
"Gli aventi diritto al risarcimento per sinistri che devono essere liquidati dall'impresa cessionaria a norma dell'art. 4 L. 738/78, devono inviare all'impresa stessa richiesta di risarcimento con le modalità indicate nell'art. 22 della L. 24 dicembre 1969, n. 990. Nessuna azione per il risarcimento può essere proposta prima che siano decorsi sei mesi dall'invio di tale richiesta (art. 8 L. 24 dicembre 1969, n. 990). Tuttavia l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo direttamente al danneggiato insorge nel momento stesso in cui accade l'evento e non alla scadenza dello spatium deliberandi previsto dall'art. 22 L. 24 dicembre 1969, n. 990 e (per effetto della successione ope legis di cui si è detto), dall'art. 8 L. 24 novembre 1978, n. 738: pertanto tale obbligo include, nei limiti del massimale di polizza, gli interessi e la rivalutazione monetaria del credito risarcitorio a partire dalla data del fatto illecito;
il superamento della scadenza, ove ricollegabile a colposo ritardo dell'assicurazione nell'adempimento, implica l'insorgere a suo carico dell'obbligazione (trasmissibile all'impresa cessionaria per quanto già detto) di natura accessoria e svincolato dall'indicato massimale, di corrispondere svalutazione monetaria ed interessi quali componenti del danno subito dal terzo (cfr. Cass. 24 gennaio 1997, n. 740)". Orbene, appare evidente che la corte distrettuale, affermando il predetto principio, ha sostanzialmente rigettato il motivo di appello dedotto dall'odierna ricorrente, la quale, peraltro, in questa sede non ha mosso alcuna lagnanza in ordine all'eventuale erroneità dell'affermazione della corte di merito. Il motivo, pertanto, va disatteso.
Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c., nonché contraddittoria ed omessa motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c), per avere la corte di appello liquidato le spese del giudizio in lire 8.500.000 per ciascuna parte, laddove, avendo le controparti la stessa posizione processuale e trattandosi di risarcimento danni non avente lo stesso valore, doveva considerarsi, ai sensi dell'art. 5 n. 4 D.M. 5 ottobre 1994 n. 585, un onorario unico, aumentato del 20%, per ogni parte sino ad un massimo di dieci. Il compenso secondo tariffa doveva, comunque, essere decurtato del 30%, ai sensi del citato art. 5.
Inoltre, considerato il valore della causa in riferimento ad ogni singola parte, nonché la durata del processo (tre udienze), la somma delle voci 31, 24, 34 e 35 del paragrafo 5^ della predetta tariffa, pur considerando i massimi, risultava inferiore agli onorarì ed ai diritti liquidati.
Il motivo è inammissibile.
Per quanto concerne la prima parte della censura, è sufficiente rilevare che la determinazione da parte del giudice di merito degli onorari di avvocato e dei diritti ed onorari di procuratore, nei limiti del minimo e del massimo della tariffa, in relazione all'importanza delle questioni trattate, al numero di esse ed al modo di svolgimento delle singole prestazioni difensive, costituisce una valutazione discrezionale del medesimo giudice e, come tale, non è sindacabile in sede di legittimità, se non risulti specificamente dedotta la violazione dei suddetti limiti. Siffatta deduzione non è stata proposta nella fattispecie.
Per quanto concerne la seconda parte della doglianza, rileva il collegio che, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (arg. ex art. 366, n. 4, c.p.c), la parte che intende impugnare per cassazione la liquidazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato ha l'onere - nel caso di specie non soddisfatto - dell'analitica specificazione non solo delle singole voci della tariffa professionale che si assumono violate, ma anche degli importi considerati, al fine di consentirne alla corte di cassazione il controllo in sede di legittimità, senza bisogno di procedere alla diretta consultazione degli atti, poiché la violazione delle tariffe professionali integra un vizio in iudicando.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione tra le parti costituite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione tra le parti costituite.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione terza civile della Suprema Corte di Cassazione, il 12 dicembre 2002. Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2003