Sentenza 21 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/02/2001, n. 2551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2551 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 02 55 170 1 IN NOME DEL POPOLO ITA ANO I CASSAZIONE A LA COR Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente- Dott. Rosario DE MUSIS R.G.N. 13245/98 Cron. 5222 Dott. Guglielmo SCIARELLI Consigliere - Dott. Vincenzo MILEO Consigliere Rep. - Dott. Pietro CUOCO Consigliere Ud.21/12/00 - Rel. Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L.3000 elettivamente domiciliata in ROMAAMENDOLA ANGELINA, 21 FEB. 2001 VIALE VATICANO 45, presso lo studio dell'avvocato IL CANCELLIERE GABRIELLI GABRIELLO (deceduto), e da ultimo d'ufficio CANCELLERIA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato BATTAGLIA VINCENZO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17,* 2000 5643 presso l'Avvocatura Centrale -1- e difeso dagli avvocati dell'Istituto, rappresentato VINCENZO, PROSPERI VALENTE F. MARIA, giusta CERIONI delega in calce alla copia notificata del ricorso;
-- resistente con mandato avverso la sentenza n. 399/97 del Tribunale di LAMEZIA TERME, depositata il 03/11/97 R.G.N. 7/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/12/00 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato CERIONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
-2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La sign.LI EN ha convenuto, con ricorso del 21.12.92, l'INPS innanzi al Pretore in quanto il predetto istituto previdenziale aveva rifiutato di corrisponderle l'indennità di maternità per insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato di bracciantato agricolo. Il Pretore ha rigettato al domanda. La decisione è stata confermata dal Tribunale di Lametia Terme con sentenza del 3.11.97. La decisione del Tribunale è fondata su due fondamentali asserzioni. Con la prima di esse il Tribunale sostiene che le prove testimoniali non possono infirmare le dichiarazioni rese dalle parti ad un pubblico ufficiale (ispettore dell'INPS) per la fede privilegiata- fino a querela di parte- che la legge vi riconnette. Con la seconda, il Tribunale rileva come dalle dichiarazioni, rese dall'EN, è agevole riscontrare come la stessa lavorasse su terreni di proprietà dello zio, senza osservare un orario di lavoro e senza percepire retribuzione, ricevendo in compenso regali. La stessa appellante aveva ammesso che il versamento contributivo per 51 giornate fu un regalo dello zio per consentirle di fruire delle prestazioni previdenziali. A ciò doveva aggiungersi che era risultato che sul terreno in questione avevano lavorato, nello stesso periodo (gennaio marzo-1989), altre due persone :il che attesa la modesta estensione dello stesso, ed il tipo di coltivazione, rendeva del tutto inverosimile l'esistenza di un rapporto di lavoro fra l'appellante e lo zio. La sign.EN chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da tre motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.2700 cc, travisamento dei fatti ,omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. Secondo la stessa poiché il giudizio pretorile aveva principalmente ad oggetto la prestazione svolta dalla ricorrente in favore del datore di lavoro con i caratteri della subordinazione, per 51 giornate lavorative, è evidente che il Tribunale non poteva valorizzare le dichiarazioni rese dalle parti, in sede stragiudiziale, con le quali non era stato negato il rapporto di lavoro nel periodo gennaio -marzo 1989, con i caratteri tipici della subordinazione. La prova testimoniale e l'interrogatorio della ricorrente ,unitamente alla prova documentale, avevano riguardato prevalentemente tale periodo senza negare o contestare né il prima né il dopo che pure avevano potuto svolgersi con altre caratteristiche e senza alcuna rilevanza legale. Di conseguenza, la tesi della fede privelegiata non ostava con l'assunzione della prova testimoniale. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art.2730 e SS., travisamento del fatto, insufficiente,omessa o contraddittoria motivazione. Al Tribunale si imputa di aver ignorato la sostanziale differenza fra confessione giudiziale e stragiudiziale dando valenza preminente alle dichiarazioni rilasciate dalla ricorrente agli ispettori dell'INPS :nell'attribuire valore privilegiato alle stesse il Tribunale nulla riferisce in ordine all'elemento intenzionale presuntivamente esistente nelle ammissioni sfavorevoli rese. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli at.2733,2734,2735 cc,116 cpc, travisamento dei fatti, i predetti vizi di motivazione. Le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale, essa sostiene, appaiono prima facie in contrasto con gli elementi di fatto e di diritto acquisiti in corso di causa. A parte ciò il contenuto delle dichiarazioni non ostano con la sussistenza di un effettivo rapporto di lavoro subordinato : ove si consideri che le altre due persone che avevano, nello stesso periodo della ricorrente, lavorato sul fondo erano operai specializzati;
mentre l'estensione del terreno, la qualità delle colture, risultavano compatibili con l'iscrizione per 51 giornate lavorative. I motivi, che per la loro interdipendenza e connessione devono esaminarsi congiuntamente, sono infondati. Ed infatti, ove si esamini la decisione impugnata nel suo complesso, risulta, di tutta evidenza, che il Tribunale non ha inteso escludere ogni altro elemento probatorio rispetto alle dichiarazioni rese dalle parti dell'asserito rapporto di lavoro agli ispettori dell'istituto previdenziali per effetto- esclusivo- della fede privilegiata di cui esse godono. Il Tribunale, in realtà, al di là delle asserzioni relative alla efficacia probatoria delle predette dichiarazioni, ha in esse identificato, come era in suo potere quale giudice del merito,( fra le molte, da ultimo: 9716/2000, 4916/2000, 456/2000) la fonte probatoria più idonea a suffragare il suo convincimento in ordine alla insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, proprio per la loro provenienza dalle parti interessate . Questo potere di opzione non può esser sindacato nella presente sede: possono denunciarsi vizi logici o di motivazione in ordine alle fonti probatorie prescelte dal giudice di merito, ed al convincimento fattuale che da esse abbia tratto. Ma la ricorrente non ha in proposito formulato alcuna di siffatte censure limitandosi, apoditticamente, a contrapporre il proprio al convincimento del Tribunale. Il ricorso va quindi rigettato.
P.Q.M.
3 3 5 0 . 1 N . La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le T A 3 R S spese. 7 S A - ' A I 8 L T - D L , 1 E , 1 A D O S L E I E L S P S G O N Roma 21 dicembre 2000 I B E G N I S E D G I L O A A A T A O L S D T L O T E E I P , Il Consigliere es. D R O M I I R D T A S O I D возило вкуса G Shilli E E T R N E Il Presidente S E IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositara in Cancelleria 21 FEB. 2001 oggi, CA DABORATORE T N E DI CANCELLERIA R P U S