Sentenza 25 gennaio 2016
Massime • 1
In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, in assenza della determinazione da parte del giudice del "quantum debeatur", l'inadempimento da parte del condannato dell'obbligo impostogli non comporta la revoca del beneficio, essendo la prestazione inesigibile, per oggettiva indeterminatezza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/01/2016, n. 30242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30242 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2016 |
Testo completo
. 30 24 2/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 25/01/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA MASSIMO VECCHIODott. - Consigliere - N. 274/2016 FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Dott. N. 8935/2015-Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. LUCIA LA POSTA 1 - Consigliere - Dott. PALMA TALERICO Dott. GAETANO DI GIURO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO nei confronti di: ME IO N. IL 04/03/1975 avverso l'ordinanza n. 1734/2014 TRIBUNALE di MILANO, del 31/10/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. S. ROMANO du the chicri ilприть del w orse;
ии Udit i difensor Avv.; J RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 31.10.2014 il Tribunale di Milano, quale giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta del pubblico ministero di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena applicata, in data 26.2.2009, a AB LA per i reati di cui agli artt. 56, 610 e 614 cod. pen., subordinata al risarcimento dei danni cagionati alle persone offese. Riteneva, in specie, illegittima la decisione con la quale il giudice aveva applicato la pena ex art. 444 cod. proc. pen. subordinando la pena la sospensione condizionale all'adempimento dell'obbligo del risarcimento del danno in assenza di costituzione di parte civile e della determinazione dell'ammontare del danno, né a titolo definitivo, né a titolo di provvisionale. Tanto a maggior ragione nel caso di specie in cui l'obbligo di risarcimento del danno è rimasto estraneo all'accordo tra le parti.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Milano, denunciando la violazione di legge rilevando che la decisione con la quale il giudice aveva applicato la pena ex art. 444 cod. proc. pen. subordinando to perta la sospensione condizionale all'adempimento dell'obbligo del risarcimento del danno in assenza di costituzione di parte civile e della determinazione dell'ammontare del danno, сла ancorchè illegittima, è coperta dal giudicato e non può essere rilevata in sede di esecuzione come avvenuto nel caso di specie.
3. Con memoria depositata il 4.8.2015 ed il 4.1.2016, l'LA ha chiesto il rigetto del ricorso del pubblico ministero da ritenersi infondato sia perché la verifica dell'avvenuto risarcimento andava effettuata alla scadenza del termine e non un anno prima, posto che il risarcimento è stato eseguito, sia perché, ferma la intangibilità del giudicato, spettava al giudice dell'esecuzione verificare la concreta possibilità di adempiere all'obbligo risarcitorio. CONSIDERATO IN DIRITTO Invero, correttamente il pubblico ministero ricorrente ha rilevato che la illegittimità della decisione del giudice della cognizione (di subordinare la pena il beneficio della sospensione condizionale riconosciuto all'imputato all'adempimento dell'obbligo del risarcimento del danno, in assenza di costituzione di parte civile e della determinazione dell'ammontare del danno) è superata dalla intangibilità del giudicato. 2 Deve, tuttavia, ribadirsi che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nell'ipotesi di subordinazione della sospensione condizionale della pena all'adempimento di determinati obblighi, l'inosservanza di questi da parte del condannato non comporta la revoca automatica del beneficio, dovendosi verificare la esigibilità della prestazione (Sez. 1, n. 6314 del 10/12/2009 - dep. 16/02/2010, Esposito, rv. 246108). Nella specie come è stato condivisibilmente evidenziato dal Procuratore - generale nelle conclusioni scritte · potendo il giudice condizionare il beneficio - della sospensione soltanto a taluno degli obblighi specifici indicati nell'art. 165 cod. pen., quale il pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, in assenza della determinazione dell'ammontare del danno da risarcire cui è stata condizionata la sospensione condizionale della pena, l'adempimento dell'obbligo risulta, comunque, impossibile per oggettiva indeterminatezza dello stesso. La richiesta di revoca della sospensione condizionale, pertanto, non poteva essere accolta per la indeterminatezza dell'obbligo cui il beneficio era stato subordinato che comporta la inesigibilità dell'adempimento, dovendosi in tali termini correggere la motivazione del provvedimento impugnato. Ne consegue il rigetto del ricorso del pubblico ministero, mandando alla cancelleria perché trasmetta copia della sentenza al Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 625 comma 3 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Manda alla cancelleria perché trasmetta copia della sentenza al Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 625 comma 3 cod. proc. pen.. Così deciso, il 25 gennaio 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente samus vecalico Lucia La Posta Massimo Vecchio Just DEPOSITATA IN CANCELLERIA 15 LUG 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA