Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/07/1999, n. 7537
CASS
Sentenza 16 luglio 1999

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Massime1

In applicazione dei principi desumibili dall'art. 32 Cost., il cittadino che, a causa delle sue condizioni di salute di estrema gravità, richiedenti interventi sanitari urgenti e qualificati, sia dovuto ricorrere a strutture esterne non convenzionate, data l'impossibilità di ottenere dalle strutture pubbliche le prestazioni necessarie, ha il diritto di ottenere dal Servizio sanitario nazionale il rimborso delle spese sostenute, senza che possano ostarvi atti amministrativi prevedenti, ai fini dell'ammissione della spesa al rimborso, adempimenti burocratici incompatibili con la gravità delle condizioni di salute, essendo configurabile l'illegittimità e la disapplicabilità di disposizioni in tal senso. (Nella specie la S.C., ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, con cui era stata rigettata - in difetto degli accertamenti di fatto richiesti per l'applicazione del riportato principio - la domanda di rimborso di un'intervento chirurgico presso un centro specializzato estero, per la mancata integrazione della condizione, prevista dall'art. 2 del D.M. 3 novembre 1989, richiamato dal D.M. 30 agosto 1991, dell'essere rimasto l'interessato in lista d'attesa in almeno due strutture pubbliche o convenzionate con il S.S.N. per un periodo superiore a quello massimo ivi previsto).

Commentario1

  • 1Diritto alla salute: sul nucleo essenziale la p.a. non ha potere discrezionaleAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 17 ottobre 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/07/1999, n. 7537
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7537
Data del deposito : 16 luglio 1999

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