Cass. civ., sez. III, sentenza 20/08/2003, n. 12215
CASS
Sentenza 20 agosto 2003

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Massime1

Anche colui che per circostanze contingenti si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa può dal danneggiamento di questa risentire un danno al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto che egli abbia all'esercizio di quel potere e cioè senza che sia necessaria identità fra il titolo al risarcimento ed il titolo giuridico di proprietà. Pertanto, nel giudizio risarcitorio promosso dal danneggiato non è necessario, ai fini della legittimazione attiva, provare l'esistenza di quest'ultimo titolo, bastando la prova del danno, in quanto l'ingiustizia di questo non è necessariamente connessa alla proprietà del bene danneggiato, ne' all'esistenza di un diritto comunque tutelato" erga omnes", potendo i diritti sul medesimo ben derivare da un'ampia serie di rapporti con altri soggetti, salvi i concorrenti o contrapposti diritti di costoro.

Commentario1

  • 1In caso di sinistro anche l'utilizzatore del veicolo può chiedere i danniAccesso limitato
    Simone Marani · https://www.altalex.com/ · 26 ottobre 2010

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 20/08/2003, n. 12215
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12215
Data del deposito : 20 agosto 2003

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