Sentenza 20 agosto 2003
Massime • 1
Anche colui che per circostanze contingenti si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa può dal danneggiamento di questa risentire un danno al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto che egli abbia all'esercizio di quel potere e cioè senza che sia necessaria identità fra il titolo al risarcimento ed il titolo giuridico di proprietà. Pertanto, nel giudizio risarcitorio promosso dal danneggiato non è necessario, ai fini della legittimazione attiva, provare l'esistenza di quest'ultimo titolo, bastando la prova del danno, in quanto l'ingiustizia di questo non è necessariamente connessa alla proprietà del bene danneggiato, ne' all'esistenza di un diritto comunque tutelato" erga omnes", potendo i diritti sul medesimo ben derivare da un'ampia serie di rapporti con altri soggetti, salvi i concorrenti o contrapposti diritti di costoro.
Commentario • 1
- 1. In caso di sinistro anche l'utilizzatore del veicolo può chiedere i danniAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 26 ottobre 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/08/2003, n. 12215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12215 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA AO CE, già titolare dell'omonima Ditta, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE SANTO 68, presso lo studio dell'avvocato ALFREDO GRANDE, difeso dall'avvocato GIANLUIGI D'AMORE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ER MA, ER CI, elettivamente domiciliati in ROMA presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, difesi dagli avvocati DOMENICO GRELLA, con studio in VARIANO PATENORA (CE) VIA VOLTURNO N. 13, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché
contro
COMUNITÀ MONTANA MATESE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 384/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, QUARTA CIVILE emessa il 27/1/99, depositata il 16/02/99; RG. 893/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/03 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le sorelle TT convennero in giudizio la Comunità Montana del Matese per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni cagionati ad un loro fondo in agro di S. Gregorio Matese, nel corso dell'esecuzione di lavori di allargamento e sistemazione di una strada comunale. Costituitasi, la Comunità fu autorizzata a chiamare in causa EN LL PA, titolare dell'omonima ditta, che il Tribunale di S. Maria Capua Vetere dichiarò unico responsabile dei danni subiti dal fondo, condannandolo al pagamento di una somma di danaro in favore delle attrici.
L'appello proposto dal soccombente fu respinto dalla Corte d'appello di Napoli, con la sentenza ora impugnata per cassazione dal De PA, a mezzo di tre motivi. Rispondono con controricorso le TT, le quali producono anche memoria.
MOTIVI LA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente - nel denunziare la violazione dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. in relazione agli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. - sostiene che l'avere le TT prodotto in giudizio la copia del consolidamento d'usufrutto a seguito della morte del loro genitore, nonché l'atto di successione della loro genitrice, non dimostrerebbe che esse siano legittimate ad agire quali uniche proprietarie dell'immobile e, quindi, per la totalità del risarcimento del danno. La denunzia di successione della loro madre non conterrebbe l'indicazione delle particelle catastali e, peraltro, la particella catastale in oggetto risulterebbe attualmente intestata (a seguito del menzionato consolidamento di usufrutto) a sette proprietari ed un usufruttuario parziale. Il motivo è infondato e va respinto.
Il giudice ha dato puntualmente atto che la legittimazione delle TT, quali proprietarie del fondo in oggetto, risulta dalla denuncia di consolidamento dell'usufrutto "in morte di TT EN", loro genitore (atto nel quale è fatto specifico riferimento alle particelle nn. 276 e 277 del foglio 25), nonché dall'atto di successione di OF IL, genitrice delle medesime.
Va, altresì, aggiunto, in primo luogo, che i dati catastali (ai quali fa riferimento il ricorrente) non forniscono prova della proprietà ma sono utili solo come concorrenti elementi indiziari di valutazione a fornire la prova richiesta (Cass. 15 giugno 2001, n. 8152), e che, in secondo luogo, anche colui che per circostanze contingenti si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa può dal danneggiamento di questa risentire un danno al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto che egli abbia all'esercizio di quel potere e cioè senza che sia necessaria identità fra il titolo al risarcimento ed il titolo giuridico di proprietà. Pertanto, nel giudizio risarcitorio promosso dal danneggiato non è necessario, ai fini della legittimazione attiva, provare l'esistenza di quest'ultimo titolo, bastando la prova del danno, in quanto l'ingiustizia di questo non è necessariamente connessa alla proprietà del bene danneggiato, ne' all'esistenza di un diritto comunque tutelato erga omnes, potendo i diritti sul medesimo ben derivare da un'ampia serie di rapporti con altri soggetti, salvi i concorrenti o contrapposti diritti di costoro (Cass. 16 marzo 1988, n. 2472; 17 novembre 1981, n. 6103). Con il secondo motivo - dove è censurata la violazione dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c, in relazione agli artt. 113, 115 e 116 c.p.c, nonché all'art. 2697 c.c. - il LL PA si duole di quel punto della sentenza in cui si afferma che egli ammise per iscritto di avere causato danni al fondo della controparte e, riportando testualmente il contenuto della missiva in questione, afferma che, attraverso un elementare criterio ermeneutico, la Corte territoriale avrebbe dovuto desumere che in essa non è contenuta alcuna ammissione di responsabilità.
Il motivo è infondato e va respinto.
Il giudice ha tratto il convincimento circa il diritto delle TT al risarcimento del danno non solo dal contenuto della missiva del 20 marzo 1990 (nella quale lo stesso ricorrente ammette essere stata riconosciuta l'occupazione del terreno per diversi metri lineari, al fine di eseguire i lavori di sistemazione della strada in questione) ma anche dalla corroborante circostanza che il consulente ha accertato che "il materiale di risulta, presente sul terreno de quo, composto da ciottoli e pietre, era quello proveniente dai lavori di allargamento della strada che stava realizzando la ditta De PA EN e che non fu trasportato, pertanto, alla discarica".
Inammissibile è il terzo motivo di ricorso - dove è lamentata la violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c, in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. - con il quale il ricorrente tende ad una nuova valutazione in fatto di tutte le circostanze di causa, sostenendo che il giudice d'appello avrebbe omesso di confutare analiticamente le pecche della C.T.U., consistenti nell'omessa indagine sull'intestazione del fondo, nell'omessa misurazione del fondo, nell'omessa analisi delle pietre trovate sul fondo, nell'errata definizione di una rampa di accesso come terrapieno, nell'omessa estrazione di copie di atti pubblici relativi alla sistemazione della via, nell'omessa descrizione di alberi e rovi rinvenuti sul posto (dai quali sarebbe stato possibile desumere la pluriennale incuria dei proprietari), nella mancata acquisizione di elementi relativi all'inaccessibilità del fondo (che avrebbe fatto desumere, quanto al preteso reddito mancato, l'abbandono del medesimo). Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come nel dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi euro 1100, di cui euro 1000 per onorari difensivi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 15 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2003