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Sentenza 20 maggio 2026
Sentenza 20 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/05/2026, n. 18155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18155 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: AR AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/09/2025 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NU CE;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LE GI, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente al reato di cui al capo 1). RITENUTO IN FATTO 1. AN AR, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza dell’11 settembre 2025 con cui la Corte di Appello di Milano, ha confermato la sentenza emessa, in data 5 luglio 2025, con la quale il Tribunale di Pavia, lo ha condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in relazione al reato continuato di cui all’art. 640 cod. pen. 2. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, eccepisce la carenza della necessaria condizione di procedibilità per il reato di cui all’art. 640 cod. pen. di cui al capo 3). Penale Sent. Sez. 2 Num. 18155 Anno 2026 Presidente: ARIOLLI GIOVANNI Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 23/04/2026 2 La difesa ha rimarcato, in proposito, come la querela relativa alla truffa perpetrata in danno di NC TE (titolare della tabaccheria sita in Largo Santa Cabrini n. 2) sia stata proposta dalla figlia della persona offesa e, quindi, da soggetto non legittimato. La Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato al reato di truffa il principio di diritto -elaborato in relazione al reato di furto- secondo cui il dipendente della persona offesa, in qualità di detentore dei beni oggetto di sottrazione sia soggetto legittimato a proporre valida querela, senza tenere conto della fondamentale differenza tra le due fattispecie con particolare riguardo alla mancata apprensione del bene nel reato di truffa ed alla conseguente carenza di un potere di custodia da parte del dipendente. 3. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta carenza di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della pena applicata a titolo di continuazione. La motivazione sarebbe apparente, essendosi la Corte distrettuale limitata a ritenere congrua la pena determinata dal primo giudice senza considerare il limitato ammontare del danno patrimoniale subito dalle persone offese. 4. Il difensore del ricorrente, in data 13 aprile 2026, ha depositato remissione di querela da parte della persona offesa CO RG e contestuale accettazione da parte del AR. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto limitatamente al reato di truffa contestato al capo 1). Invero, dalla documentazione versata in atti dalla difesa del ricorrente risulta comprovato che la persona offesa CO RG, in data 4 marzo 2026, ha formalmente rimesso la querela proposta nei confronti di AN AR e che il medesimo imputato ha validamente accettato tale remissione. Ne consegue che, in difetto dei presupposti per una pronuncia liberatoria nel merito ai sensi dell’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., il reato di truffa commesso in danno di CO RG deve essere dichiarato estinto per intervenuta remissione della querela, ritualmente accettata dal querelato. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo 1). 2. Il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente deduce la mancanza della necessaria condizione di procedibilità per il reato di truffa di cui al capo 3), è manifestamente infondato. 3 La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini della procedibilità del delitto di truffa perpetrato all’interno di esercizi commerciali, la legittimazione alla proposizione della querela spetta non soltanto al titolare dell’impresa ma anche al dipendente che abbia direttamente gestito la transazione commerciale nell’ambito della quale si è realizzata la condotta fraudolenta (cfr. Sez. 2, n. 37012 del 30/06/2016, [...], Rv. 267914–01; Sez. 2, n. 50725 del 04/10/2016, Filannino, Rv. 268382 – 01; Sez. 5, n. 11478 del 28/02/2023, Lazzarini, non massimata). Tale orientamento si fonda sulla considerazione che il soggetto che, in ragione delle mansioni svolte, entra in diretto contatto con l’autore del reato e gestisce l’operazione negoziale viziata dall’inganno, è portatore di un interesse immediato e concreto alla repressione del fatto delittuoso, idoneo a radicare in capo allo stesso la titolarità del diritto di querela. Ne discende, nel caso di specie, la piena validità della querela proposta da UL Olivari, figlia della persona offesa NC TE, nella sua qualità di dipendente della tabaccheria sita in Largo Santa Cabrini n. 2, avendo ella personalmente curato la transazione commerciale nel cui ambito si è consumato il reato. Pertanto, correttamente i giudici di merito hanno ritenuto integrata la condizione di procedibilità, con conseguente infondatezza della censura dedotta sul punto. 3. Il secondo motivo è generico e aspecifico. Ed invero, a fronte di una motivazione che si presenta immune da vizi logici e giuridici, in quanto fondata sulla ritenuta congruità del trattamento sanzionatorio determinato dal giudice di primo grado in relazione alla gravità della condotta oggetto di giudizio nonché sull’assenza di elementi suscettibili di giustificare una più ampia mitigazione della pena mediante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (cfr. pag. 6 della decisione impugnata), il ricorrente si limita a formulare censure meramente assertive. In particolare, l’atto di impugnazione non reca l’indicazione degli specifici elementi di fatto o delle ragioni di diritto poste a fondamento della doglianza né consente di individuare con sufficiente chiarezza i profili di critica rivolti alla statuizione impugnata, omettendo altresì un adeguato confronto con l’apparato argomentativo sviluppato dalla Corte territoriale. Ne deriva che il motivo risulta carente dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che impone l’esposizione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a sostegno dell’impugnazione. Sul punto, questa Corte ha chiarito che il ricorso per cassazione è affetto da difetto di specificità allorché non siano esplicitamente indicati ed adeguatamente 4 argomentati i rilievi critici avverso le ragioni, in fatto o in diritto, poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, [...], Rv. 268822 – 01; Sez. 4, n. 36154 del 12/09/2024, [...], Rv. 287205 – 01). È stato, altresì, precisato che il requisito della specificità esige che il ricorrente individui con chiarezza e precisione gli elementi posti a fondamento delle proprie censure, così da consentire al giudice di legittimità di coglierne il contenuto e di esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, [...], Rv. 281112 – 01; Sez. 1, n. 3907 del 21/11/2025, [...], non massimata). 4. In ragione dell’inammissibilità del ricorso con riferimento al reato di truffa commesso in danno della persona offesa NC TE nonché della sopravvenuta estinzione del reato di cui al capo 1), consegue la necessità di disporre il rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano ai fini della rideterminazione del trattamento sanzionatorio limitatamente al reato di cui al capo 3). Invero, l’eliminazione dal compendio decisorio di una delle imputazioni originariamente contestate impone una nuova valutazione della pena, da effettuarsi alla luce del residuo quadro sanzionatorio, in applicazione dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., riservata al giudice di merito in sede di rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 1), perché il reato è estinto per remissione di querela. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per la rideterminazione della pena. Così è deciso, 23/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NU CE NI RI
udita la relazione svolta dal Consigliere NU CE;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LE GI, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente al reato di cui al capo 1). RITENUTO IN FATTO 1. AN AR, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza dell’11 settembre 2025 con cui la Corte di Appello di Milano, ha confermato la sentenza emessa, in data 5 luglio 2025, con la quale il Tribunale di Pavia, lo ha condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in relazione al reato continuato di cui all’art. 640 cod. pen. 2. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, eccepisce la carenza della necessaria condizione di procedibilità per il reato di cui all’art. 640 cod. pen. di cui al capo 3). Penale Sent. Sez. 2 Num. 18155 Anno 2026 Presidente: ARIOLLI GIOVANNI Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 23/04/2026 2 La difesa ha rimarcato, in proposito, come la querela relativa alla truffa perpetrata in danno di NC TE (titolare della tabaccheria sita in Largo Santa Cabrini n. 2) sia stata proposta dalla figlia della persona offesa e, quindi, da soggetto non legittimato. La Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato al reato di truffa il principio di diritto -elaborato in relazione al reato di furto- secondo cui il dipendente della persona offesa, in qualità di detentore dei beni oggetto di sottrazione sia soggetto legittimato a proporre valida querela, senza tenere conto della fondamentale differenza tra le due fattispecie con particolare riguardo alla mancata apprensione del bene nel reato di truffa ed alla conseguente carenza di un potere di custodia da parte del dipendente. 3. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta carenza di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della pena applicata a titolo di continuazione. La motivazione sarebbe apparente, essendosi la Corte distrettuale limitata a ritenere congrua la pena determinata dal primo giudice senza considerare il limitato ammontare del danno patrimoniale subito dalle persone offese. 4. Il difensore del ricorrente, in data 13 aprile 2026, ha depositato remissione di querela da parte della persona offesa CO RG e contestuale accettazione da parte del AR. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto limitatamente al reato di truffa contestato al capo 1). Invero, dalla documentazione versata in atti dalla difesa del ricorrente risulta comprovato che la persona offesa CO RG, in data 4 marzo 2026, ha formalmente rimesso la querela proposta nei confronti di AN AR e che il medesimo imputato ha validamente accettato tale remissione. Ne consegue che, in difetto dei presupposti per una pronuncia liberatoria nel merito ai sensi dell’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., il reato di truffa commesso in danno di CO RG deve essere dichiarato estinto per intervenuta remissione della querela, ritualmente accettata dal querelato. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo 1). 2. Il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente deduce la mancanza della necessaria condizione di procedibilità per il reato di truffa di cui al capo 3), è manifestamente infondato. 3 La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini della procedibilità del delitto di truffa perpetrato all’interno di esercizi commerciali, la legittimazione alla proposizione della querela spetta non soltanto al titolare dell’impresa ma anche al dipendente che abbia direttamente gestito la transazione commerciale nell’ambito della quale si è realizzata la condotta fraudolenta (cfr. Sez. 2, n. 37012 del 30/06/2016, [...], Rv. 267914–01; Sez. 2, n. 50725 del 04/10/2016, Filannino, Rv. 268382 – 01; Sez. 5, n. 11478 del 28/02/2023, Lazzarini, non massimata). Tale orientamento si fonda sulla considerazione che il soggetto che, in ragione delle mansioni svolte, entra in diretto contatto con l’autore del reato e gestisce l’operazione negoziale viziata dall’inganno, è portatore di un interesse immediato e concreto alla repressione del fatto delittuoso, idoneo a radicare in capo allo stesso la titolarità del diritto di querela. Ne discende, nel caso di specie, la piena validità della querela proposta da UL Olivari, figlia della persona offesa NC TE, nella sua qualità di dipendente della tabaccheria sita in Largo Santa Cabrini n. 2, avendo ella personalmente curato la transazione commerciale nel cui ambito si è consumato il reato. Pertanto, correttamente i giudici di merito hanno ritenuto integrata la condizione di procedibilità, con conseguente infondatezza della censura dedotta sul punto. 3. Il secondo motivo è generico e aspecifico. Ed invero, a fronte di una motivazione che si presenta immune da vizi logici e giuridici, in quanto fondata sulla ritenuta congruità del trattamento sanzionatorio determinato dal giudice di primo grado in relazione alla gravità della condotta oggetto di giudizio nonché sull’assenza di elementi suscettibili di giustificare una più ampia mitigazione della pena mediante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (cfr. pag. 6 della decisione impugnata), il ricorrente si limita a formulare censure meramente assertive. In particolare, l’atto di impugnazione non reca l’indicazione degli specifici elementi di fatto o delle ragioni di diritto poste a fondamento della doglianza né consente di individuare con sufficiente chiarezza i profili di critica rivolti alla statuizione impugnata, omettendo altresì un adeguato confronto con l’apparato argomentativo sviluppato dalla Corte territoriale. Ne deriva che il motivo risulta carente dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che impone l’esposizione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a sostegno dell’impugnazione. Sul punto, questa Corte ha chiarito che il ricorso per cassazione è affetto da difetto di specificità allorché non siano esplicitamente indicati ed adeguatamente 4 argomentati i rilievi critici avverso le ragioni, in fatto o in diritto, poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, [...], Rv. 268822 – 01; Sez. 4, n. 36154 del 12/09/2024, [...], Rv. 287205 – 01). È stato, altresì, precisato che il requisito della specificità esige che il ricorrente individui con chiarezza e precisione gli elementi posti a fondamento delle proprie censure, così da consentire al giudice di legittimità di coglierne il contenuto e di esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, [...], Rv. 281112 – 01; Sez. 1, n. 3907 del 21/11/2025, [...], non massimata). 4. In ragione dell’inammissibilità del ricorso con riferimento al reato di truffa commesso in danno della persona offesa NC TE nonché della sopravvenuta estinzione del reato di cui al capo 1), consegue la necessità di disporre il rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano ai fini della rideterminazione del trattamento sanzionatorio limitatamente al reato di cui al capo 3). Invero, l’eliminazione dal compendio decisorio di una delle imputazioni originariamente contestate impone una nuova valutazione della pena, da effettuarsi alla luce del residuo quadro sanzionatorio, in applicazione dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., riservata al giudice di merito in sede di rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 1), perché il reato è estinto per remissione di querela. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per la rideterminazione della pena. Così è deciso, 23/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NU CE NI RI