Sentenza 26 giugno 1998
Massime • 1
Nel procedimento davanti al tribunale di sorveglianza,mancando l'udienza preliminare,le eventuali questioni di competenza per territorio vanno proposte,a pena di decadenza,solo in apertura di udienza;ciò in applicazione della norma di carattere generale dettata dall'art.21,comma 2,c.p.p.,secondo cui l'incompetenza per territorio è rilevata o eccepita,a pena di decadenza,prima della conclusione dell'udienza preliminare o,se questa manchi,entro il termine previsto dall'art.491,comma 1,c.p.p.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/06/1998, n. 3850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3850 |
| Data del deposito : | 26 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
Dott. Enzo PIROZZI Presidente del 26/06/98
1. Dott. Giovanni MACRI Consigliere SENTENZA
2. " Anna MABELLINI Consigliere N. 3850
3. " Gianfranco RIGGIO Consigliere REGISTO GENERALE
4. " Giuseppe DE NARDO Consigliere N.14512/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: NI MA n. il 27.5.1959 avverso l'ordinanza del 10.12.1997 del Tribunale di sorveglianza di Milano Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Giuseppe De Nardo, OSSERVA:
1.Con ordinanza del 10.12.1997 il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena presentata da NI MA ex art. 90 DPR 309/90 in data 23.12.92. Il Tribunale fondava la propria decisione sulla documentazione acquisita agli atti dalla quale risultava, in particolare, che il programma terapeutico che l'NI avrebbe dovuto seguire presso la comunità terapeutica di S. Pietro di Pavia ed in base al quale lo stesso ottenne la provvisoria sospensione dell'esecuzione da parte del P.M., non aveva dato esito positivo essendosi lo stesso allontanato dalla detta comunità, abbandonando il programma. Il Tribunale teneva conto, altresi, onde valutare l'affidabilità della richiesta, di altre decisioni della magistratura di sorveglianza ed, in particolare, della revoca disposta dal Tribunale di sorveglianza di Sassari con ordinanza del 26.9.96 dell'ammissione del richiedente all'affidamento al servizio sociale, essendosi l'NI in data 13.5.96 allontanato dalla comunità terapeutica "Maria Madre dei Poveri" sita nel comune di Sassari, interrompendo il programma riabilitativo intrapreso senza più dare notizie di sè. Risultava poi che nelle more del procedimento in atto il condannato era incorso nella commissione di altri reati (furto commesso il 30.9.96 ed evasione il 4.10.96).
2. Propone ricorso per cassazione l'NI deducendo in primo luogo la violazione dell'art. 677 c.p . p. che prevede al 2^ comma la competenza del Tribunale o del magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui l'interessato ha la residenza o il domicilio allorché questi non sia detenuto o internato. Sulla base di tale disposto, dunque, la competenza a decidere sull'istanza apparteneva al Tribunale di sorveglianza di Brescia e non a quello di Milano.
Nel merito il ricorrente deduceva la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in quanto il Tribunale non aveva tenuto conto che l'NI si trovava da circa 8 mesi presso altra comunità terapeutica per concludere il suo programma di totale ed integrale recupero concordato con il SERT di appartenenza (Ponte S. Pietro Bergamo).
Il P.G. nelle sue conclusioni scritte chiedeva il rigetto del ricorso.
3. Sull'esecuzione di incompetenza territoriale sollevata dal ricorrente per la prima volta in questa sede, la Corte ne rileva l'inammissibilità. Invero, poiché nel procedimento di sorveglianza non è prevista una specifica disposizione riguardante l'eccezione di incompetenza per territorio deve ritenersi che la materia in esame sia regolata dalla norma di carattere generale di cui all'art. 21, comma 2, c.p.p., secondo cui l'incompetenza per territorio è
rilevate od eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione della udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'art. 491, comma 1, c.p.p.. Ne consegue che nel procedimento di sorveglianza, mancando l'udienza preliminare, l'incompetenza per territorio può essere rilevata o eccepita a pena di decadenza, solo in apertura dell'udienza che si svolge in contraddittorio tra le parti, con la presenza necessaria del difensore secondo le disposizioni di cui agli artt. 678 e 666, 4^ comma, c.p.p..
L'inammissibilità dell'esecuzione di incompetenza territoriale esime, conseguentemente, dall'esame del suo contenuto.
3. Nel merito il ricorso è infondato.
Il Tribunale di Milano, invero, ha ampiamente motivato, sulla base di inoppugnabili dati di fatto, in ordine alla negativa valutazione della condotta del richiedente ed appaiono pienamente condivisibili le argomentazioni espresse sulla inaffidabilità del suo comportamento e sul significato strumentale dei programmi di recupero dallo stesso iniziati e poi abbandonati dopo aver ottenuto la provvisoria sospensione dell'esecuzione da parte del P.M.. Del resto, ai sensi del 2^ comma dell'art. 90 L. 309/90, è ostativa alla concessione della sospensione dell'esecuzione, così come puntualmente rilevato dal Tribunale, la commissione di altri reati da parte dell'NI nelle more del procedimento in atto e dopo l'inizio del programma (v. in particolare il delitto di furto commesso il 30.9.96).
Il ricorso va, dunque, rigettato con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 1998