Sentenza 25 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/07/2002, n. 10887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10887 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN IN NOME DEL POPOLO1 0 8 9 0L IAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE bven oni zv Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 1675/00 Dott. Angelo Presidente GIULIANO Consigliere - Dott. Antonio LIMONGELLI Cron. 28453 Consigliere Dott. Michele LO PIANO Rep. 2775 Consigliere Dott. Francesco TRIFONE Ud. 26/02/02 Rel. ConsigliereDott. Bruno DURANTE CORTE SUPREMA DI CASSAZION ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta S ic SENTENZA dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti € 1,55 ||| 25 LUG 2002.. CO SE O LE, elettivamente domiciliato in IL CANCELLIERE ROMA VIA ORAZIO 31, presso lo studio dell'avvocato COSTANTINO TONELLI CONTI, che lo difende unitamente €0,77 11500 CANCELLENA all'avvocato ORESTE CASADIO, giusta delega in atti;
B - ricorrente contro 1812202 MARTINI MARIA TERESA, elettivamente domiciliata in ROMA 3812208 VIA CREMONA 15/B, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE NERI, che la difende unitamente all'avvocato FRANCO FABBRI, giusta delega in atti;
2002 controricorrente - 521 avverso la sentenza n. 907/99 della Corte d'Appello di 1 BOLOGNA, sezione 2 CIVILE EMESSA IL 28/05/1999, depositata il 24/07/99; rg.1087/1997, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/02 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato ORESTE CASADIO;
udito l'Avvocato GIUSEPPE NERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CO RI -conduttore di locali ad uso com- merciale in Lido di Savio- conveniva innanzi al tribu- nale di Ravenna la locatrice, NI MA RS, e sull'assunto che con dichiarazione 13.4.1984 la medesi- ma lo aveva autorizzato ad eseguire i lavori di ripara- zione dei locali, danneggiati da un incendio, obbligan- Вошчий dosi a versargli quando avrebbe ricevuto a titolo di indennizzo dall'INA e dalla RAS, che avevano stipulato polizze assicurative con lei ed il condominio, ma era rimasta inadempiente, ne chiedeva la condanna al rim- borso delle spese sostenute per le riparazioni (lire 20.000.000) oltre accessori. La convenuta resisteva alla domanda, che il Tribu- nale, pervia istruzione della causa, rigettava. 2 Il CO proponeva gravame, che la Corte di ap- pello di Bologna respingeva con sentenza resa il 28.5.1999, osservando per quanto ancora interessa- che beneficiari delle polizze assicurative erano il condo- minio e l'istituto bancario, che aveva concesSO alla NI un mutuo;
che l'intepretazione della dichiara- zione di questa ultima rendeva palese come essa si fos- se obbligata a versare al conduttore gli indennizzi che avrebbe ricevuto dagli istituti assicurativi e non pure che si doveva attivare per ottenerli;
che, contraria- mente a quanto sostenuto dal CO, la menzionata di- chiarazione non conteneva deroga alla disciplina codi- cistica, sicchè risultava applicabile l'art. 1588 c.c.. Il CO ha proposto ricorso per cassazione, af- fidandone l'accoglimento a sei motivi;
l'intimata ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Вошлий Con il primo motivo il ricorrente denuncia “erronea applicazione di legge per non avere ritenuto che la scrittura privata conclusa tra le parti in data 13.4.1984 derogasse alla normativa propria del contrat- to di locazione", sostenendo che la corte di merito avrebbe dovuto prescindere dalla questione dell'applicabilità alla specie dell'art. 1588 C.C. e verificare se la locatrice si fosse attivata per otte- 3 nere l'indennizzo dagli istituti assicurativi. Con il secondo motivo il ricorrente deduce viola- zione ed erronea applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 c.c., lamentando che la corte di merito ab- bia ritenuto che la locatrice a mezzo della rilasciata dichiarazione si sia obbligata a versare quanto avrebbe ricevuto dagli istituto assicurativi e non pure ad at- tivarsi per ottenerlo, corrispondentemente escludendo qualsiasi forma di responsabilità contrattuale sostieneei che l'adottata interpretazione della dichiarazione vio- la le regole fissate dalle menzionate disposizioni e, particolarmente, quelle di cui agli artt. 1362 e 1367, presupponendo l'obbligo di versare le somme ottenute dai detti istituti quello di richiederle agli stessi. Вдмоий Con il terzo motivo il ricorrente lamenta erronea ed insufficiente motivazione per avere la corte di me- rito introdotto una speciosa distinzione tra il corri- spondere le somme ottenute e l'attivarsi per ottenerle, senza considerare che l'una cosa implica necessariamen- te l'altra. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia erronea ed insufficiente motivazione sul punto concernente la polizza RAS;
sostiene che unica beneficiaria della po- lizza era la locatrice, essendo stata annullata a se- guito dell'estinzione del mutuo la clausola che ne 4 istituiva beneficiario l'istituto mutuante, con la con- seguenza che rimane priva di fondamento l'affermazione della sentenza impugnata, secondo la quale la polizza non poteva riguardare il CO. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta erronea ed insufficiente motivazione, per avere la corte di me- rito ritenuto che la polizza assicurativa stipulata dal condominio copriva i soli danni alle parti comuni dell'edificio, laddove essa copriva anche i danni delle singole unità immobiliari, tant'è che riconosceva ai condomini la qualità di terzi. Con il sesto motivo il ricorrente si duole del fat- to che le spese siano state poste a suo carico. Волчий I primi cinque motivi pongono la medesima questione della sindacabilità in questa sede dell'interpertazione della dichiarazione e delle polizze adottata dalla cor- te di merito e vanno, perciò, esaminati congiuntamente. Giova rilevare in proposito che l'interpretazione del contratto o del negozio unilaterale, cui sono ap- plicabili le norme riguardanti i contratti nei limiti della compatibilità con la particolare natura e strut- tura di tale categoria di negozi (Cass. 19.11.1998 n. 11712), rientra nella competenza funzionale del giudice di merito, il quale è tenuto a rispettare il principio del gradualismo, così che, ove pervenga alla ricostru- 5 zione del contenuto dell'atto sulla base dei criteri principali, costituiti dal significato letterale delle espressioni adoperate e dal collegamento logico tra le varie clausole, non ha l'obbligo di fare ricorso ai criteri interpretativi secondari (Cass. 18.7.2000 n. 9438; Cass. 28.4.1999 n. 4241). Le valutazioni del giudice di merito sono soggette in sede di legittimità ad un controllo che rimane limi- tati alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e della congruità della moti- vazione;
tanto la denuncia di violazione delle norme di ermeneutica che quella del vizio di motivazione richie- dono la precisazione del modo in cui si è realizzata la вашомй violazione e delle ragioni dell'obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice, non po- tendo la denuncia risolversi nella prospettazione di un'interpretazione diversa da quella adottata (Cass. 10.7.2000 n. 9157; Cass.
3.11.1994 n. 7641). Ora, per quanto concerne la dichiarazione della lo- catrice va rilevato che non viene dedotto che la lette- ralità di essa non sia nel senso indicato dalla corte di merito, ma viene lamentato che non sia stata inte- grata la letteralità della dichiarazione, aggiungendo all'obbligo contemplato di versare quanto ricevuto da- gli istituti assicurativi l'obbligo non contemplato di 6 attivarsi per ottenerlo. Senonchè tale integrazione non avrebbe potuto ra- gionevolmente compiersi, una cosa essendo versare ed altra attivarsi per porsi in condizione di farlo, sic- chè la doglianza non potrebbe ricevere accoglimento, non fosse inammissibile, risolvendosi, in definiti- ove nella contrapposizione di una interpretazione di- va, versa a quella adottata dalla corte, sia pure attraver- so l'apparente denuncia di violazione di norme ermeneu- tiche. L'inammissibilità della doglianza comporta l'inutilità dell'esame dell'altra doglianza, secondo la quale la corte di merito avrebbe dovuto prescindere dalla questione dell'applicabilità dell'art. 1588 c.C., вонкий attesa l'evidente dipendenza dell'una dell'altra. Quanto alle polizze assicurative va rilevato che le censure che ne concernono l'interpretazione sono inam- missibili. Esse, difatti, non contengono, come avrebbero dovu- to, indicazione alcuna in ordine agli elementi che sa- rebbero stati trascurati o erroneamente valutati ad ec- cezione dei due argomenti che dalla polizza RAS è stata depennata la clausola che ne istituiva beneficiaria la banca e che l'altra polizza non conteneva limitazioni quanto ai condomini;
argomenti, l'uno e l'altro, inido- 7 nei a condurre ad una diversa decisione della lite. I motivi non possono, pertanto, essere accolti. Il sesto motivo rimane assorbito, presupponendo la postulata diversa regolamentazione delle spese l'accoglimento degli altri motivi. In conclusione, il ricorso va rigettato con condan- na del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te alle spese E. 64,56, oltre onorari liquidati in € 1000,00. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della 1097/29.11 456T 20,66 terza sezione civile della Corte cassazione il TOT. 149.77 26.2.2002. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Julian Juranter Ви но IL DIRETTORE DI CANCELLERIA Umberto Cicero Depositata In Cancelleria CORTE 25 LUG. 2002 H IL DIRETTORE DI CANCELLERIA S I Z oggi, A S Umberto Cicero AGENZIA DELLE ENTRATE, ROMA 2 Avio 4 Registrata an 40536 49.77 CENTO 3177 UF 8