Sentenza 3 marzo 2005
Massime • 1
La condotta di chi acquista supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni legali, se non costituisce concorso in uno dei reati previsti dagli artt. 171 - 171 octies legge 22 aprile 1941, n. 633, integra l'illecito amministrativo di cui all'art. 16 legge 18 agosto 2000, n. 248, che in virtù del principio di specialità previsto dall'art. 9 legge 24 novembre 1981, n. 689, prevale sulla disposizione penale che punisce lo stesso fatto. (Nella specie era stata contestato il reato di ricettazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/03/2005, n. 8761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8761 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro - Presidente - del 03/03/2005
Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - SENTENZA
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere - N. 259
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 016926/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RI EN N. IL 16/07/1955;
avverso SENTENZA del 23/01/2003 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. FUMU GIACOMO;
Udito il Procuratore Generale in persona del s.p.g. Dr. V. Monetti che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. RATTAZZI F. in sostituzione dell'avv. Artieco;
OSSERVA
CC RO impugna la sentenza della Corte di appello confermativa, in punto di responsabilità, della decisione di primo grado con la quale è stato dichiarato colpevole del delitto di ricettazione di n. 100 musicassette di provenienza delittuosa perché abusivamente riprodotte. Denuncia violazione dell'art. 546 c.p.p., per l'omessa precisa indicazione delle sue generalità nel provvedimento impugnato;
mancanza della motivazione in ordine alla richiesta di sostituzione della pena;
violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio. Il ricorso deve essere accolto, anche se per motivi diversi da quelli in esso evidenziati.
Rileva infatti il collegio che l'art. 16 della legge 18 agosto 2000 n. 248 ("Nuove norme di tutela del diritto di autore"), all'evidente scopo di evitare - nel momento in cui dal nuovo impianto normativo veniva ad essere estesa ed aggravata la responsabilità penale nel campo dell'utilizzazione e riproduzione abusiva a fini di profitto delle opere dell'ingegno - la criminalizzazione del semplice "utente" per fini privati, punisce con sanzione amministrativa la condotta di chi "acquista ... supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge ... purché il fatto non costituisca concorso nei reati di cui agli artt. 171, 111 bis, 111 ter, 171 quater, 111 quinquies, 111 septies, 111 octies della legge 22 aprile 1941, n. 633"; e che tale disposizione trova applicazione in luogo di quella penale in virtù del principio di specialità sancito dall'art. 9 della legge 24.11.1981 n. 689 (sez. 2^, 18.1.2005, 18 gennaio - 3 febbraio 2005, n. 3995, ricorrente Mbengue).
Poiché nella specie la condotta di acquisto non risulta essere stata contestata come forma di concorso in nessuno dei reati indicati nella novella, si deve concludere nel senso che il fatto contestato non è più previsto dalla legge come reato ma soltanto quale illecito amministrativo.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio con la relativa formula.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è più preveduto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2005