Sentenza 6 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/02/2001, n. 1675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1675 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2001 |
Testo completo
O 0 T I 1 A R . T IE 1 S 1 N O A . L R T T L R E S A D E 8 N O 9 IO - IC 3 UBBLICA ITALIANA S - R L A 6 U C P L S A E E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORT U R01 675 /0 1 : D E IA S 0 R E 4 P E A T S . A L Oggetto M Eshulsione SEZIONE PRIMA CIVILE sthausore Oppure Tervue Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 23440/99Dott. Corrado Presidente CARNEVALE Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Cron. 3532 Dott. Mario Rosario MORELLI Rel. Consigliere Rep. Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere Ud.08/01/01 Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Luigi MACIOCE - UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio 16 SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000 per diritti L. 6 FEB. 2001 sul ricorso proposto da: il IL CANCELLIERE GRUJIN BILJANA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BARNABA TORTOLINI 34, presso l'avvocato NICOLO' CANCELLERIA PAOLETTI, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente CORTE
contro
Richiesta copia studio PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA, QUESTORE DI ROMA;
dal Sig. Fl per diritti L. 3000 intimati - 18.02.01 avverso il decreto del Tribunale di ROMA, depositato IL CANCELLIERE 30/09/99 ( 73355/99 RG.A.C.). CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - UFFICIO COPIE Richiesta copia studio udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2001 НС per diritti L. 3000 dal Sig. 7 udienza dell'08/01/2001 dal Consigliere Dott. Mario 11 18.02.01 IL CANCELLIERE -1- Rosario MORELLI;
udito il P.M. in persona del Generale Dott. Aurelio GOLIA l'accoglimento del ricorso. L 2 -2- Sostituto Procuratore che ha concluso per CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia cal-Sig. per diritti il 2 MAR 2001 I CANCELLIERE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Ritenuto che il Tribunale di Roma nel pronunciare sul ricorso della cittadina straniera RU JA avverso il decreto del Prefetto di aveva disposto l'espulsione dalRoma che ne territorio nazionale ai sensi dell'art. 13 d.lgs. ha dichiarato pregiudizialmenten. 286/98 - l'inammissibilità di detto ricorso perché tardivamente depositato, il 20 settembre 1999, oltre il termine perentorio - all'uopo stabilito 8 ° dell'art. 13 T.U. 1998 cit. di dal comma giorni 5 dalla notifica del provvedimento di espulsione [nella specie intervenuto il 12 agosto 991, escludendo che potesse applicarsi alla fattispecie la disciplina della sospensione feriale dei termini di cui all'art. 1 1. 1969 n. 762; che avverso detto provvedimento, depositato il 16 dicembre 1999, la RU ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione della citata 1. n. 762/69; che in questo giudizio non si è costituita la Prefettura intimata.
Considerato che
- come di recente ribadito anche in tema di sanzioni amministrative ex 1. 1981 ✓ Kospensionn. 689 (cfr. Sez. Un. n. 63/2000) - sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, dal 1° agosto al 15 settembre, ha carattere generale, mentre le eccezioni a tale regola, introdotte nel successivo art. 3 della medesima legge n. 762/1969, hanno carattere tassativo e non sono suscettibili di applicazione analogica (cfr. n. 9148/1999); talche non essendo prevista deroga a principio per il termine di impugnazione dei decreti prefettizi di espulsione dello straniero, il Collegio a quo avrebbe dovuto, quindi, fare nella fattispecie applicazione della anche disciplina della sospensione feriale, con ciò escludendo la tardività del ricorso;
che in accoglimento della odierna impugnazione, va pertanto cassata la sentenza in esame con rinvio della causa allo stesso Tribunale di Roma, in persona di diverso giudicante: al quale si demanda di provvedere anche in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa anche per le spese al Tribunale di Roma. Roma 8 gennaio 2001. lamar lamen Il Relatore Il Presidente lapper IL CANCELLIERE Domenico viazzałupi "HaskalypDomenico Mar CORTE SUPREMA DI CASSATIONE O Prima s T 0 A 1 ! . T R 1 S Deposity 1 IE O . N .- 6 FEB. 2001 L T A L R R }} E T A D S 8 IL CANCEL E O 9 N IC - IO 3 R R E - S A 6 L C U L P A E S E E D S : 0 E IA P 4 R S . E L T A M S