Sentenza 19 maggio 2003
Massime • 1
Dal combinato disposto degli artt. 6, nono comma, lett. c) del D.L. 9.10.1989,n.338, convertito in legge 7.12.1989,n.389, e 4, nono comma, del D.L. 4.12.1995, n. 515 - non convertito in legge, ma i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 1, secondo comma, della legge 28.11.1996, n. 608, si desume che la regolarizzazione contributiva , conseguente al condono previdenziale, impedisce la perdita del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali, nonostante l'avvenuto pagamento di retribuzioni inferiori ai minimi risultanti dai contratti collettivi di categoria: ne consegue che in caso di irrogazione di sanzioni amministrative ad un'impresa industriale ( avente diritto, in astratto, al suddetto beneficio della fiscalizzazione), per omissioni contributive derivanti dalla corresponsione ai dipendenti di retribuzioni inferiori ai minimi stabiliti dai contratti collettivi di categoria, la avvenuta regolarizzazione conseguente a condono previdenziale della situazione contributiva ha effetto non soltanto per i contributi evasi, ma anche per le differenze omesse, tanto da mettere in condizione l'impresa di continuare a fruire del beneficio in questione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/05/2003, n. 7858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7858 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente -
Dott. PRESTIPINO Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.to in Roma, Via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli Avv. Antonino Sgroi, Fabio Fonzo e Antonietta Coretti per procura speciale in calce al ricorso per Cassazione.
- ricorrente -
contro
SI IO, SI AU, NI LL (in proprio e in qualità di eredi di SI IE), IN AN, ZZ GE OS, elett.te dom.ti in Roma, Via G.B. Vico n. 1, presso lo studio dell'Avv. Franco Prosperi Mangili, che unitamente all'Avv. Piero Gualtierotti li rappresenta e difende per procura speciale in calce al controricorso.
- controricorrenti -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Cremona n. 4 del 29.1.2000 (R.G. n. 33/99). Udita nella pubblica udienza del 16.12.2002 la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Sentito l'Avv. Franco Prosperi Mangili;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. AU Velardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 2 luglio 1998 IO SI, AU SI, AN IN, GE OS ZZ, IE SI e LL NI proponevano opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione che il 30 maggio 1998 era stata emessa nei loro confronti dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale-INPS per la somma di L.
3.298.800 a titolo di sanzione amministrativa (e per spese), per avere la società in nome collettivo Hotel City, di cui essi erano soci, perso il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali avendo corrisposto ai propri dipendenti, nel periodo dal 1 dicembre 1988 al 30 aprile 1993, retribuzioni inferiori a quelle previste dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, e convenivano l'Istituto davanti al giudice unico del lavoro del Tribunale di Cremona, chiedendo che l'ordinanza fosse annullata o revocata, per avere la società regolarizzato le obbligazioni contributive entro il termine fissato dall'art. 4, nono comma, d.l. 4 dicembre 1995 n. 515 e per essere state versate ai dipendenti le dovute differenze retributive. Costituitosi in giudizio, l'INPS contestava la fondatezza dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto.
Con sentenza del 30 giugno 1999 il giudice unico del Tribunale di Cremona annullava l'ordinanza ingiunzione.
Questa decisione, impugnata dall'INPS, veniva confermata dal Tribunale di Cremona in composizione collegiale, quale giudice dell'appello, con sentenza del 29 gennaio 2000. Il Tribunale osservava che la società Hotel City si era avvalsa del condono previsto dall'art. 18 l. 23 dicembre 1994 n. 724, con la conseguenza che doveva farsi riferimento all'art. 4, nono comma, d.l. 4 dicembre 1995 n. 515, in forza del quale, "in caso di regolarizzazione, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 9 e 10, del decreto legge 9 ottobre 1989 n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989 n. 389", da interpretarsi, tenuto conto del tenore letterale e della relativa ratio, nel senso che il legislatore aveva voluto consentire che, in caso di regolarizzazione contributiva ed indipendentemente dalla regolarizzazione retributiva, doveva essere esclusa, in via premiale, la revoca del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, che ha dedotto un unico motivo.
Hanno resistito con controricorso IO SI, AU SI e LL NI, in proprio e nella qualità di eredi di IE SI nel frattempo deceduto, nonché AN IN e GE OS ZZ, i quali hanno eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso.
I controricorrenti hanno depositato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dai controricorrenti, secondo i quali, avendo il primo giudice accertato che la società Hotel City aveva anche provveduto all'integrale regolarizzazione retributiva, su questo capo della sentenza, in mancanza di specifica impugnazione da parte dell'INPS, si era ormai formato il giudicato interno. L'eccezione è priva di fondamento.
Dagli atti di causa, che questa Corte ha il potere-dovere di esaminare atteso il contenuto dell'eccezione dedotta nel controricorso, risulta che gli attuali resistenti, con l'opposizione all'ordinanza, ingiunzione, avevano sostenuto che ai dipendenti erano stati corrisposti, ancorché in ritardo, tutti gli emolumenti oggetto della contestazione contenuta nel verbale n. 3162 dell'11 giugno 1993.
Nella sentenza emessa a conclusione del giudizio di primo grado era stato dato atto "perché provato documentalmente e per difetto di contestazione specifica sul punto", che la società Hotel City aveva regolarizzato anche le irregolarità retributive ed era stato aggiunto che, sebbene tale regolarizzazione non fosse intervenuta "entro i termini del condono e nel caso di specie entro i termini di cui alla legge n. 724 del 1994", questa circostanza non costituiva ostacolo al diritto della società di usufruire del beneficio della fiscalizzazione, non esistendo "alcuna norma dell'ordinamento giuridico che imponga al datore di lavoro di regolarizzare l'inadempienza retributiva entro tale termine".
Con l'atto di appello l'INPS aveva censurato tale conclusione, in base al rilievo che la corresponsione ai dipendenti delle differenze retributive loro dovute "non era avvenuta nei termini fissati dalla legge sul condono n. 724 del 1994", sicché il pagamento non aveva spiegato alcun effetto nei confronti dell'Istituto previdenziale, non potendo ipotizzarsi una sorta di rimessione in termini della società. E questa tesi, come si vedrà, a fronte della decisione emanata dal Tribunale di Cremona in sede di appello, è stata di nuovo formulata dall'Istituto nel ricorso per cassazione (v. pag. 6, penultimo periodo, in cui si sostiene che, per mantenere il beneficio della fiscalizzazione, il versamento ai dipendenti delle differenze retributive deve avvenire "in un momento successivo da individuarsi con il pagamento delle somme dovute in forza di condono"), con la conseguenza che essendo stata la censura di cui si discute dedotta nell'atto di appello (e poi ripresa nel ricorso per cassazione) proprio per contrastare l'assunto sul quale era stata basata la pronuncia del primo giudice, deve escludersi la formazione del giudicato interno prospettata dai resistenti.
Ciò premesso, con l'unico motivo dell'impugnazione l'Istituto ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 4, nono comma, ultimo alinea, d.l. 4 dicembre 1995 n. 515, non convertito in legge ma i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 1, secondo comma, l. 28 novembre 1996 n. 608, e 6 d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito in l. 7 dicembre 1989 n. 389, oltre a vizi di motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c), e sostiene che il Tribunale, nel ritenere che per tenere fermo il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali sia sufficiente l'adempimento degli obblighi contributivi nei confronti dell'ente previdenziale, non ha tenuto conto del tenore delle disposizioni di cui al suddetto art. 6 del d.l. n. 338 del 1989, in base alle quali il beneficio sopra indicato resta subordinato, fra l'altro, alla corresponsione ai lavoratori delle retribuzioni non inferiori "a quelle previste dall'art. 1, primo comma" (vale a dire a quelle contemplate dai contratti collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale). A detta del medesimo ricorrente, quindi, avuto riguardo alla norma emanata in tema di fiscalizzazione degli oneri sociali, con la quale si è voluto agevolare quei datori di lavoro che sopportano, in applicazione della contrattazione collettiva, un maggior costo in termini di retribuzioni erogate ai dipendenti, per ripristinare il beneficio di cui si discute non basta che il datore di lavoro provveda a regolarizzare la sua posizione contributiva con l'usufruire delle norme di legge emanate in tema di condono, essendo invece anche necessario che lo stesso provveda, entro lo stesso termine fissato per il condono contributivo, a regolarizzare pure le inadempienze retributive, giacché, in caso contrario, verrebbe assicurato un trattamento privilegiato a categorie di soggetti che hanno posto in essere concrete violazioni di legge in materia sia contributiva che retributiva e che, in tal modo, hanno potuto utilizzare ulteriori risorse economiche per fini aziendali, con un risparmio di spesa e con evidente alterazione del mercato.
Il motivo è privo di fondamento.
Va premesso che con l'art. 6, nono comma lett. c, d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito in l. 7 dicembre 1989 n. 389 - recante, fra l'altro, disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno - è stato disposto che il beneficio della fiscalizzazione non spetta per i lavoratori che "siano stati retribuiti con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'art. 1, comma 1" (vale a dire inferiori a quelle stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale). Va aggiunto che con l'art. 4, nono comma, d.l. 4 dicembre 1995 n. 515 - non convertito in legge, ma i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 1, secondo comma, l. 28 novembre 1996 n. 608 - in primo luogo (primo alinea), è stato prorogato al
31 maggio 1995 il termine utile "per la regolarizzazione degli obblighi contributivi e dei premi e per il pagamento della prima rata" originariamente fissato al 31 marzo 1995 e, in secondo luogo (ultimo alinea), è stato previsto che, "in caso di regolarizzazione, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 9 e 10", del sopra indicato decreto legge del 1989. Dal tenore letterale di quest'ultima disposizione di legge nella sentenza impugnata è stato tratto il rilievo secondo cui la regolarizzazione contributiva, conseguente al condono previdenziale, impedisce la perdita del beneficio della fiscalizzazione (nonostante l'avvenuto pagamento di retribuzioni inferiori ai minimi risultanti dai contratti collettivi di categoria). E questa decisione è in linea con il principio già affermato da questa Corte nella sentenza n. 6139 del 27 aprile 2001, nella quale (con riferimento ad un precedente provvedimento di condono previdenziale) è stato sostenuto che dal tenore letterale delle norme risultanti dal combinato disposto dell'art. 3 d.l. 29 marzo 1991 n. 103, convertito in l. 1 giugno 1991 n. 166, e dell'art. 6 d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito in l. 7 dicembre 1989 n. 389, si desume che la specifica deroga prevista dal legislatore in tema di fiscalizzazione degli oneri sociali comporta che, in caso di erogazione di sanzioni amministrative ad un'impresa industriale (avente diritto, in astratto, al suddetto beneficio della fiscalizzazione), per omissioni contributive derivanti dalla corresponsione ai dipendenti di retribuzioni inferiori ai minimi stabiliti dai contratti collettivi di categoria, la avvenuta regolarizzazione conseguente a condono previdenziale della situazione contributiva ha effetto non soltanto per i contributi evasi, ma anche per le differenze omesse, tanto da mettere in condizione l'impresa di continuare a fruire del beneficio in questione.
In tale sentenza è stato rilevato che a diversa conclusione non poteva pervenirsi atteso il chiaro tenore letterale della disposizione di legge (relativa al condono) ed è stato osservato che le considerazioni, svolte dall'INPS in ordine al significato da assegnarsi al termine "regolarizzazione", postulavano una equivocità del termine stesso non ricavabile dal dato testuale, di evidente chiarezza, avuto riguardo soprattutto al fatto che il legislatore, se avesse "ritenuto necessario ai fini degli sgravi anche la corresponsione ai lavoratori delle relative differenze retributive, avrebbe espressamente previsto l'adempimento di tale condizione".
A questi risultati interpretativi deve essere data piena adesione, dovendosi aggiungere, come è stato sottolineato in dottrina e per rispondere alle residue censure formulate nel presente giudizio dall'INPS, che i provvedimenti legislativi, succedutisi nel tempo con riferimento ai condoni previdenziali, sono stati sempre finalizzati a sanare l'evasione contributiva con la previsione di meccanismi di tipo premiale, integrantisi nell'attribuzione di benefici e di incentivi atti a sollecitare l'adempimento. Il che, formando oggetto del potere discrezionale del legislatore - il quale, per mezzo del condono, tende a reperire risorse finanziarie e, talvolta, a ridurre il contenzioso - dal punto di vista giuridico non determina, come avviene in tutti i casi in cui venga emanato un provvedimento di tale natura (anche in campo fiscale), una disparità di trattamento tra soggetti originariamente adempienti e originariamente inadempienti, tale disparità dovendo cedere a fronte della tutela del superiore interesse relativo all'integrità della pubblica finanza.
Tenuto conto di tutti i rilievi che precedono, poiché la decisione impugnata si sottrae alle censure dedotte dall'INPS, il ricorso deve essere rigettato, ma giusti motivi sussistono, attesa la novità (all'epoca della proposizione del ricorso stesso) della questione trattata, per compensare integralmente fra le parti le spese di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa fra le parti le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2003