Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/05/2003, n. 7858
CASS
Sentenza 19 maggio 2003

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Dal combinato disposto degli artt. 6, nono comma, lett. c) del D.L. 9.10.1989,n.338, convertito in legge 7.12.1989,n.389, e 4, nono comma, del D.L. 4.12.1995, n. 515 - non convertito in legge, ma i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 1, secondo comma, della legge 28.11.1996, n. 608, si desume che la regolarizzazione contributiva , conseguente al condono previdenziale, impedisce la perdita del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali, nonostante l'avvenuto pagamento di retribuzioni inferiori ai minimi risultanti dai contratti collettivi di categoria: ne consegue che in caso di irrogazione di sanzioni amministrative ad un'impresa industriale ( avente diritto, in astratto, al suddetto beneficio della fiscalizzazione), per omissioni contributive derivanti dalla corresponsione ai dipendenti di retribuzioni inferiori ai minimi stabiliti dai contratti collettivi di categoria, la avvenuta regolarizzazione conseguente a condono previdenziale della situazione contributiva ha effetto non soltanto per i contributi evasi, ma anche per le differenze omesse, tanto da mettere in condizione l'impresa di continuare a fruire del beneficio in questione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/05/2003, n. 7858
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7858
    Data del deposito : 19 maggio 2003

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