Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/06/2007, n. 35808
CASS
Sentenza 5 giugno 2007

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Non si ha simulazione di reato nella ipotesi in cui il fatto non venga alterato così da costituire un titolo di reato assolutamente diverso, a nulla valendo che l'entità di esso o altre modalità della sua verificazione siano state esposte in modo difforme, in quanto, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 367 cod. pen., il raffronto tra il reato consumato e il reato denunciato non va condotto con esclusivo riguardo alla astratta qualificazione giuridica del fatto, ma deve coinvolgere anche quelle alterazioni del vero che, pur senza influire sul titolo del reato, ne modificano in modo così sostanziale gli aspetti concreti da incidere sulla sua identificazione. (Nella specie la Corte non ha ritenuto costituire simulazione di reato il fatto che il denunciante non avesse rivelato di conoscere più in dettaglio le modalità del furto, anche con riferimento alla provenienza "etnica" del ladro).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/06/2007, n. 35808
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35808
    Data del deposito : 5 giugno 2007

    Testo completo