Sentenza 5 giugno 2007
Massime • 1
Non si ha simulazione di reato nella ipotesi in cui il fatto non venga alterato così da costituire un titolo di reato assolutamente diverso, a nulla valendo che l'entità di esso o altre modalità della sua verificazione siano state esposte in modo difforme, in quanto, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 367 cod. pen., il raffronto tra il reato consumato e il reato denunciato non va condotto con esclusivo riguardo alla astratta qualificazione giuridica del fatto, ma deve coinvolgere anche quelle alterazioni del vero che, pur senza influire sul titolo del reato, ne modificano in modo così sostanziale gli aspetti concreti da incidere sulla sua identificazione. (Nella specie la Corte non ha ritenuto costituire simulazione di reato il fatto che il denunciante non avesse rivelato di conoscere più in dettaglio le modalità del furto, anche con riferimento alla provenienza "etnica" del ladro).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/06/2007, n. 35808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35808 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 05/06/2007
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 902
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 10201/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER AN;
avverso la sentenza 10 gennaio 2 007 della Corte di appello di Venezia.
visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso. Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. De Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Ciampoli Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Si è proceduto nei confronti di AN ER in ordine al reato di cui all'art. 367 c.p. addebitatogli - secondo quanto enunciato nell'imputazione - perché presentava, il 22 settembre 1999, alle ore 7,13 alla Questura di Padova, una falsa denuncia di furto della propria auto e, nella stessa giornata, alle 16,20, una integrazione della predetta denuncia, dichiarando falsamente di avere prestato l'autovettura stessa al cittadino extracomunitario HE AH. Il Tribunale di Padova riteneva il ER responsabile della sola "prima falsa denuncia" e, riqualificato il fatto di cui alla "seconda denuncia" ai sensi dell'art. 483 c.p., lo assolveva perché il fatto non costituisce reato.
Rilevava il Tribunale:
a) che il ER, dopo essere stato controllato da una volante a mezzanotte del 22 settembre 1999, verso le 5 del mattino, aveva informato telefonicamente la Questura che gli era stata sottratta l'autovettura;
b) che poco dopo l'auto veniva rinvenuta, a circa ottocento metri dal luogo indicato, con alla guida HE AH, un tunisino senza fissa dimora e privo di permesso di soggiorno, oltre che oggetto di varie segnalazioni dattiloscopiche;
c) che alle 7,13 il ER si era presentato in Questura denunciando che alle 2,30 aveva posteggiato l'auto chiusa a chiave e che aveva notato una persona allontanarsi alla guida della stessa;
aveva perciò segnalato il fatto telefonicamente ed aveva poco dopo appreso che la vettura era stata rinvenuta;
d) che alle 16,30 il ER riferiva ancora in Questura che l'auto non gli era stata sottratta ma era stata data in prestito ad un extracomunitario cui si era rivolto per acquistare del fumo;
e) che in dibattimento l'imputato aveva dichiarato che l'extracomunitario si era recato in casa sua per fornirgli del fumo ma che si era subito allontanato affermando di un esserne in possesso in quantità sufficiente;
nel lasciare la casa aveva sottratto le chiavi dell'auto; il ER si era accorto di ciò avvertendo il rumore dell'auto che partiva ed aveva denunciato diverse modalità del furto solo per non rivelare le ragioni dei suoi rapporti con l'extracomunitario;
f) che nel primo pomeriggio era stato minacciato da altri extracomunitari che gli avevano ingiunto di dichiarare alla polizia di aver prestato l'auto;
g) che, conseguentemente, mentre la prima denuncia integrava gli estremi della simulazione di reato, per essere stato denunciato un fatto diverso e più grave da quello effettivamente verificatosi (furto aggravato dalla violenza sulle cose e dall'esposizione alla pubblica fede), la seconda denuncia, pur integrando il reato di cui all'art. 483 c.p., andava qualificata come fatto commesso in stato di necessità.
La Corte di appello di Venezia, adita a seguito di impugnazione dell'imputato, con sentenza 10 gennaio 2007, confermava la sentenza denunciata, aggiungendo, in relazione ai motivi di impugnazione proposti dal ER, che andavano disattese le censure incentrate:
a) sulla nullità del decreto di citazione a giudizio per oscurità e contraddittorietà dell'imputazione perché, a parte la legittimità della imputazione alternativa, l'imputato non aveva tempestivamente rilevato la nullità che, ipoteticamente, avrebbe potuto qualificarsi soltanto relativa;
b) sulla insussistenza della correlazione tra imputazione e sentenza in quanto il ER aveva comunque avuto la possibilità di difendersi;
c) sulla responsabilità, dovendo condividersi le argomentazioni della decisione impugnata.
2. Ricorre per cassazione il ER articolando tre ordini di motivi.
Con i primi due ripropone le medesime censure di ordine processuale svolte nell'atto di appello, denunciando, da un lato, la nullità del decreto di citazione a giudizio (eccezione, peraltro, tempestivamente sollevata, secondo quanto testualmente emerge dal verbale dell'udienza allegato al ricorso), per l'incomprensibilità degli addebiti, essendo stati individuati contegni penalmente rilevanti non riconducibili ad un' unità logica e, dunque, contraddittori;
dall'altro lato, la non corrispondenza tra imputazione e sentenza. Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 367 c.p., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di responsabilità.
In relazione al fatto per cui è stata pronunciata condanna - così si sostiene - la denuncia si rivelerebbe del tutto veritiera incentrandosi le uniche discordanze, non sulla denuncia di un fatto reato diverso, ma sulla denuncia dello stesso fatto, con trascurabili omissioni, quale la conoscenza occasionale dell'autore del furto, assolutamente irrilevante, dato che l'HE fu trovato alla guida dell'autovettura e venne identificato ancor prima che il ER formalizzasse le denunce e che le effettive modalità del furto non erano contrassegnate da maggiore gravità rispetto a quelle esposte. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
3. Come è noto, l'art. 367 c.p. punisce chiunque con denuncia, querela, richiesta o istanza diretta all'autorità giudiziaria o ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma falsamente essere avvenuto un reato in modo che si possa iniziare procedimento penale per accertarlo.
L'avverbio "falsamente", dovendo riferirsi a un reato, rende evidente che il reato non deve essere stato commesso o deve essere stato commesso un reato diverso da quello denunciato.
Il rilievo reca un consistente apporto sul piano della semantica giuridica perché consente di ritenere che, nell'ipotesi in cui sia denunciato un reato diverso, la diversità deve riguardare elementi qualitativi essenziali ai fini della individuazione della fattispecie in relazione al bene giuridico protetto dall'art. 367 c.p.; tanto, come è stato puntualizzato da una perspicua decisione di questa Corte Suprema, da rendere concreto il pericolo di deviazione delle indagini dirette alla individuazione dell'effettivo responsabile (Sez. 6^, 25 settembre 1986, Stecchetti). Secondo un modello di qualificazione, dunque, da ricollegare all'inesistenza di "quel" reato denunciato l'integrazione dell'elemento oggettivo così come conformato dalla norma penale.
in tale quadro trovano ampia conferma sia l'apparente contrasto ravvisato tra la dottrina, da un lato, e la giurisprudenza, dall'altro lato, sia quelle prese di posizione giurisprudenziali - che qui si condividono - che incentrano proprio sulla inesistenza del reato denunciato l'essenza del delitto di cui all'art. 367 c.p.. Sotto il primo profilo, se è vero che la commissione del fatto denunciato come commesso da ignoti, anziché dal denunciante, integra il delitto previsto dall'art. 367 c.p., ciò avviene non tanto perché è stato commesso un fatto diverso sotto il profilo della sua imputazione soggettiva, ma perché il reato commesso è oggettivamente diverso da quello denunciato, tanto da accostare una tale linea interpretativa a quella pressoché concordemente tracciata dalla dottrina, nel senso che, ove l'autore del reato denunci il fatto come commesso da ignoti, non è configurabile la simulazione di reato perché il reato denunciato effettivamente sussiste e la non menzione dell'autore di esso non determina una diversità, neppure parziale, tra reato denunciato e reato esistente. Un evento che si realizza anche nel caso in cui il denunciante (ipotesi di decisiva rilevanza ai fini della soluzione del caso di specie) taccia l'identità dell'effettivo autore del reato, denunciando il reato stesso come commesso da ignoti.
Tutto ciò per rimarcare la stretta interpretazione che deve contrassegnare l'ermeneusi della fattispecie di cui all'art. 367 c.p. confermata dalla chiara subordinazione alla sussistenza del reato nel fatto denunciato in tutti quei casi in cui sia denunciato un fatto in realtà commesso in presenza di una condizione di non punibilità e - a fortiori - di una condizione di procedibilità che in concreto sia mancante.
Sotto il secondo, più rilevante profilo, della diversità oggettiva del fatto denunciato rispetto a quello effettivamente commesso, va dato atto dell'esistenza di alcune esitazioni giurisprudenziali allorché si è trattato di ravvisare o no la riconducibilità del fatto al delitto di cui all'art. 367 c.p.. Secondo un primo orientamento sussiste simulazione di reato quando vi è diversità essenziale tra reato denunciato e reato effettivamente verificatosi;
con la conseguenza che non è sufficiente che il mendacio riguardi modalità esecutive dell'azione o circostanze del fatto che non influiscono sulla configurazione del reato effettivamente avvenuto, occorrendo, invece, che l'alterazione della verità inerisca alla struttura del reato stesso, tanto che ne sia mutato sostanzialmente il nomen iuris (Sez. 6^, 29 gennaio 1985, Marvaso;
Sez. 6^, 11 dicembre 1970, De Filippo;
Sez. 3^, 22 ottobre 1963, Rama). Stando ad altro indirizzo giurisprudenziale sussiste simulazione quando si denunci essere avvenuto un reato diverso rispetto a quello verificatosi, nei suoi elementi essenziali, o nei suoi elementi principali, quando vi sia sostanziale diversità tra il fatto realmente accaduto e quello denunciato, quando il titolo del reato denunciato sia diverso da quello realmente verificatosi ovvero si tratti di fatto materialmente diverso a causa delle modalità e delle circostanze riferite (Sez. 6^, 25 settembre 1986, Stecchetti;
Sez. 6^, 9 ottobre 1972, Zoppis;
Sez. 6^, 9 giugno 1983, Bennati). In una delle più articolate delle decisioni sul tema si è affermato che, ai fini della configurabilità del delitto di simulazione di reato, il raffronto fra realtà ed apparenza non va condotto con esclusivo riguardo all'astratta definizione giuridica del fatto denunziato, dovendosi, invece, valutare anche quelle alterazioni del vero che, senza immutare il titolo del reato, ne modifichino gli aspetti sostanziali, così da incidere sulla sua identificazione;
cosicché è da ritenere che la simulazione sussiste non solo quando la denunzia riguardi un fatto inesistente ovvero un reato diverso, per nomen juris, da quello consumato, ma anche nell'ipotesi in cui la divergenza fra il delitto commesso e quello denunziato incida, oltre un'apparente diversità soltanto quantitativa, sull'aspetto qualitativo dell'oggetto materiale (Sez. 6^, 8 novembre 1985, Guarrera).
Pare però da intravedere in talune decisioni, piuttosto che l'esigenza di tutela contro indagini deviate o addirittura prive di ogni funzione in quanto provocate da una falsa notitia criminis, la concorrente esigenza di una protezione verso un pericolo ulteriore rispetto a quello direttamente da ricollegare all'amministrazione della giustizia. Quasi che la simulazione di reato resti designata da un fine eccedente il diretto ambito della falsità che viene ad assumere un ruolo strumentale rispetto allo scopo perseguito dall'agente.
In tale quadro vanno valutate quelle opzioni giurisprudenziali che sembrano accentuare l'effettiva finalità perseguita a prescindere dalla lesione (o dalla messa in pericolo) del bene dell'amministrazione della giustizia. Si è così affermato che (soprattutto con riferimento all'entità dell'oggetto della denuncia di furto) qualsiasi modifica delle circostanze di un fatto realmente avvenuto integra l'ipotesi criminosa, ove si voglia far apparire che il fatto inerente al reato presupposto sia diverso o più grave di quello reale (Sez. 6^, 11 luglio 1985, Bottaro); ovvero che è configurabile la simulazione di reato, ai sensi dell'art. 367 c.p., in caso di denuncia di un furto il quale sia stato realmente consumato, ma in ordine a beni in tutto o in parte diversi, sotto il profilo qualitativo, dagli oggetti di cui è stata denunciata la sottrazione (Sez. 6^, 7 maggio 1985, Stevanato). Molto più pertinente appare, invece, la statuizione secondo cui non si ha simulazione di reato nell'ipotesi in cui il fatto non venga alterato così da costituire un titolo di reato assolutamente diverso, a nulla valendo che l'entità di esso o altre modalità della sua verificazione siano state esposte in modo difforme (Sez. 6^, 29 gennaio 1985, Marvaso), ovvero quella - solo apparentemente di estremo rigore - stando alla quale, ai fini della configurabilità del delitto di simulazione di reato), il raffronto tra il reato consumato e il reato denunciato non va condotto con esclusivo riguardo alla astratta qualificazione giuridica del fatto, ma deve coinvolgere anche quelle alterazioni del vero che, pur senza influire sul titolo del reato, ne modificano in modo così sostanziale gli aspetti concreti da incidere sulla sua identificazione (Sez. 6^, 23 maggio 1984, Brunelli;
Sez. 6^, 23 febbraio 1984, Pavone;
Sez. 6^, 21 dicembre 1983; Roselli).
4. Nel caso di specie, appare evidente l'irrilevanza, ai fini della configurazione della fattispecie denunciata, delle circostanze che il ER non abbia rivelato nella denuncia di conoscere l'origine extra comunitaria dell'autore del furto sia le concrete modalità del furto stesso, peraltro consequenziali alla mancata rivelazione dell'identità "etnica" dell'HE AH e della pregressa conoscenza del ladro.
5. L'assoluzione dell'imputato rende privi di rilevanza i restanti motivi, peraltro manifestamente infondati.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2007