Sentenza 23 settembre 2014
Massime • 1
In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, comporta la reintroduzione per le droghe cosiddette "leggere" di un trattamento sanzionatorio più favorevole per il reo, di talché va annullata la sentenza di condanna che abbia inflitto una pena utilizzando quale riferimento il minimo edittale previsto dalla disciplina incostituzionale, corrispondente all'attuale massimo edittale, con rinvio al giudice di merito per la rideterminazione del nuovo trattamento sanzionatorio.
Commentario • 1
- 1. Mutamenti normativi sullo spaccio di lieve entità (Cass., 14961/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Alle sezioni unite la questione se il giudice debba applicare anche di ufficio la disciplina normativa più favorevole rispetto ai mutamenti normativi verificatisi - in riferimento al regime sanzionatorio concernente le fattispecie attenuate di cui al comma 5^ dell'art. 73 D.P.R. 309/90 - dapprima con il D.L. 146/13 convertito nella L. 10/14 e successivamente con il D.L. 36/14 a sua volta convertito nella L. 79/14. Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 17 marzo ? 13 aprile 2015, n. 14961 Ritenuto in fatto 1.1 Con sentenza del 19 settembre 2008 il Giudice per l'Udienza Preliminare del Tribunale di Bari dichiarava - per quanto qui di interesse - D.F.D. , imputato di plurimi episodi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/09/2014, n. 39924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39924 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 23/09/2014
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. LEO G. - rel. Consigliere - N. 1435
Dott. BASSI A. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 20297/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GR UC, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 13/01/2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta in pubblica udienza dal Consigliere Dr. Guglielmo Leo;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Dott. Gaeta Pietro, che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata per nuova determinazione della pena.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. È impugnata la sentenza del 13/01/2014 della Corte d'appello di Roma, di conferma della sentenza con la quale il locale Tribunale, in data 9/05/2013, all'esito di un giudizio abbreviato, ha dichiarato GR UC colpevole del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, con riguardo alla illecita detenzione di hashish,
condannandolo alla pena di due anni ed otto mesi di reclusione e di Euro 12.000,00 di multa.
In particolare la Corte territoriale, investita dell'appello del Procuratore generale (in tal senso convertito l'originario ricorso per cassazione) a proposito della deliberata applicazione di attenuanti generiche, e dell'appello in favore dell'imputato, in punto di sussistenza della responsabilità e di riconoscimento dell'ipotesi lieve, ha stimato corretta la decisione di primo grado:
corretta dunque, e per quanto ormai rileva, l'irrogazione di una pena corrispondente al minimo edittale stabilito dall'art. 73, comma 1, al momento del fatto e del processo.
2. Ricorre il Difensore del GR rappresentando come, in epoca successiva alla decisione impugnata, la Corte costituzionale abbia in sostanza dichiarato illegittima l'equiparazione nel trattamento sanzionatorio delle condotte concernenti droghe cosiddette e droghe cosiddette leggere, determinando per queste ultime la reviviscenza dei valori edittali antecedenti alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, come convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 (sentenza n. 32/2014).
Assume il ricorrente - non senza prospettare l'eventualità che il novum abbia comportato depenalizzazione della condotta ascritta al GR o comunque la necessità di un annullamento del processo affinché l'interessato possa valutare l'opportunità dell'accesso ai riti speciali a fronte delle più basse previsioni di pena - che la decisione della Corte costituzionale implicherebbe l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con riduzione della pena al nuovo e più basso minimo edittale, direttamente a cura di questa Corte di legittimità.
Con una memoria depositata il 18/09/2014 si precisa che la pena per il GR, tenuto conto delle attenuanti generiche e della diminuzione connessa al rito, dovrebbe essere immediatamente quantificata nella misura di un anno e dieci giorni di reclusione, così da risultare già interamente eseguita.
3. Il ricorso è fondato, nella parte in cui prospetta la necessità di una nuova determinazione della pena da infliggersi al GR, in seguito alla sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale. Non è invece fondato quando, in termini assai generici, prospetta l'ipotesi di una sopravvenuta depenalizzazione della detenzione di droghe c.d. "leggere" a fini di commercio, o la necessità di una regressione del procedimento in fase utile per una eventuale richiesta di accesso ai riti speciali. Neppure può essere accolta la tesi secondo la quale potrebbe essere questa stessa Corte a rideterminare il trattamento sanzionatorio per il ricorrente.
4. Come accennato, i riferimenti difensivi ad una pretesa depenalizzazione del fatto per cui è processo sono sostanzialmente immotivati. Non si vede, in ogni caso, per quale ragione l'intervento della Corte costituzionale avrebbe dovuto e potuto determinare una discontinuità nel regime di sanzionamento penale delle condotte concernenti le cosiddette droghe "leggere". La stessa Consulta ha sostanzialmente affermato il contrario: "deve, dunque, ritenersi che la disciplina dei reati sugli stupefacenti contenuta nel D.P.R. n. 309 del 1990, nella versione precedente alla novella del 2006, torni ad applicarsi, non essendosi validamente verificato l'effetto abrogativo". Ed è stato anche aggiunto "che la materia del traffico illecito degli stupefacenti è oggetto di obblighi di penalizzazione, in virtù di normative dell'Unione europea. Più precisamente la decisione quadro n. 2004/757/GAI del 2004 fissa norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti, richiedendo che in tutti gli Stati membri siano punite alcune condotte intenzionali, allorché non autorizzate, fatto salvo il consumo personale, quale definito dalle rispettive legislazioni nazionali. Pertanto, se non si determinasse la ripresa dell'applicazione delle norme sanzionatorie contenute nel D.P.R. n. 309 del 1990, resterebbero non punite alcune tipologie di condotte per le quali sussiste un obbligo sovranazionale di penalizzazione. Il che determinerebbe una violazione del diritto dell'Unione europea, che l'Italia è tenuta a rispettare in virtù dell'art. 11 Cost. e art. 117 Cost., comma 1". Quanto alla pretesa necessità di regressione del procedimento, sembra ovvio che non ogni variazione del trattamento sanzionatorio in astratto previsto per la condotta in contestazione comporta un "diritto" a rivedere la propria scelta in materia di accesso ai riti speciali, neppure quando detta variazione dipenda dalla dichiarazione di illegittimità della norma penale sostanziale. Oltretutto, nella specie, il ricorrente aveva già chiesto ed ottenuto l'accesso al giudizio abbreviato, che non è suscettibile di regressione.
5. Neppure può accedersi, come anticipato, alla tesi che "spetterebbe" al ricorrente un trattamento sanzionatorio corrispondente ai nuovi minimi edittali della fattispecie, e che dunque il trattamento medesimo potrebbe essere disposto direttamente da questa Corte. Sebbene l'assunto abbia trovato qualche riscontro nella giurisprudenza, specie ed appunto in casi nei quali il giudice territoriale ha fissato nel minimo di legge la pena inflitta prima della pronuncia della Corte costituzionale, il Collegio ritiene di dovere aderire ad un diverso orientamento: "la reviviscenza del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, comporta la reintroduzione per le droghe cosiddette "leggere" di un trattamento sanzionatorio più favorevole per il reo, di talché va annullata la sentenza di condanna che abbia inflitto una pena utilizzando quale riferimento i parametri edittali previsti dalla disciplina incostituzionale, con rinvio al giudice di merito per la rideterminazione del nuovo trattamento sanzionatorio" (tra le ultime, Sez. 4, Sentenza n. 21064 del 14/05/2014, rv. 259382; Sez. 6, Sentenza n. 14995 del 26/03/2014, rv. 259359; Sez. 3, Sentenza n. 25176 del 21/05/2014, rv. 259396). L'opera di quantificazione della pena non è condotta dal giudice in termini assoluti, ma nell'ambito di una determinata delimitazione del fatto punibile e con riferimento a specifici valori edittali della sanzione. Il giudizio di disvalore del fatto è infatti rimesso, sul piano astratto, alla discrezionalità legislativa, che viene esercitata tanto attraverso la scelta dei fatti da ricondurre ad un'unica previsione incriminatrice, tanto attraverso la individuazione di soglie sanzionatorie che si caratterizzano, tra l'altro, per l'escursione variabile tra un minimo ed un massimo (e dunque per una maggiore o minore omologazione in termini di gravità delle condotte sanzionate).
Al giudice spetta di collocare il fatto concreto nella scala dei comportamenti riconducibili alla figura criminosa, e di tarare la pena, rispetto ai parametri oggettivi e soggettivi di misurazione, tenuto conto del cursore assegnatogli dal legislatore. Un medesimo fatto storico, quindi, può essere diversamente valutato, in termini di gravità, a seconda dell'ampiezza della fattispecie astratta cui deve essere ricondotto, e deve essere sanzionato, nella logica della proporzionalità, anche in ragione dei valori edittali di pena fissati dal legislatore.
Nella situazione determinata dalla citata sentenza n. 32 del 2014, la gravità obiettiva di condotte concernenti droghe cosiddette "leggere" non va più misurata anche rispetto a comportamenti concernenti droghe "pesanti", come prima accadeva per effetto dell'equiparazione stabilita dal legislatore, ma nell'ambito di un sistema ove tutte le condotte riguardano ormai stupefacenti considerati meno pericolosi.
Nel contempo, avuto anche riguardo alla "meritevolezza" di pena soggettivamente riferibile al reo, una valutazione riferita al valore minimo edittale non deve essere necessariamente stabile (salve le preclusioni nascenti dal divieto di reformatio in peius) nonostante la variazione (nella specie sensibilissima) di quello stesso minimo edittale.
Occorre dunque una valutazione globale del fatto, che non spetta a questa Corte. Di qui, come anticipato, la decisione di annullare con rinvio la decisione impugnata, fermo restando che si consolida, per tal via, il giudizio di responsabilità a carico dell'interessato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione della pena, e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2014