Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/09/2014, n. 39924
CASS
Sentenza 23 settembre 2014

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Massime1

In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, comporta la reintroduzione per le droghe cosiddette "leggere" di un trattamento sanzionatorio più favorevole per il reo, di talché va annullata la sentenza di condanna che abbia inflitto una pena utilizzando quale riferimento il minimo edittale previsto dalla disciplina incostituzionale, corrispondente all'attuale massimo edittale, con rinvio al giudice di merito per la rideterminazione del nuovo trattamento sanzionatorio.

Commentario1

  • 1Mutamenti normativi sullo spaccio di lieve entità (Cass., 14961/15)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

    Alle sezioni unite la questione se il giudice debba applicare anche di ufficio la disciplina normativa più favorevole rispetto ai mutamenti normativi verificatisi - in riferimento al regime sanzionatorio concernente le fattispecie attenuate di cui al comma 5^ dell'art. 73 D.P.R. 309/90 - dapprima con il D.L. 146/13 convertito nella L. 10/14 e successivamente con il D.L. 36/14 a sua volta convertito nella L. 79/14. Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 17 marzo ? 13 aprile 2015, n. 14961 Ritenuto in fatto 1.1 Con sentenza del 19 settembre 2008 il Giudice per l'Udienza Preliminare del Tribunale di Bari dichiarava - per quanto qui di interesse - D.F.D. , imputato di plurimi episodi …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/09/2014, n. 39924
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39924
Data del deposito : 23 settembre 2014

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