Sentenza 6 marzo 2000
Massime • 1
La mancata indicazione del domicilio nella richiesta di affidamento in prova al servizio sociale non può configurarsi come equivalente a una situazione di irreperibilità di fatto, di per sè incompatibile con la misura alternativa e tale, quindi, da giustificare una declaratoria di inammissibilità "de plano" da parte del presidente del tribunale di sorveglianza, in quanto non può escludersi la comparizione dell'interessato all'udienza camerale e l'indicazione, in quella sede, del domicilio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/03/2000, n. 1676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1676 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 06/03/2000
1.Dott. DE NARDO GIUSEPPE Consigliere SENTENZA
2.Dott. RIGGIO GIANFRANCO " N. 1676
3.Dott. VANCHERI ANGELO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. CANZIO GIOVANNI " N. 41266/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AR NO n. il 26.03.1976
avverso decreto del 29.07.1999 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di TORINO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI lette le conclusioni del P.G (annullamento senza rinvio);
Osserva in fatto e in diritto.
1.- Con decreto in data 29.7.1999 il presidente del tribunale di sorveglianza di Torino dichiarava inammissibile la richiesta di MA UR di affidamento in prova al servizio sociale sul rilievo che "l'istanza è priva di elezione di domicilio non essendo per cui possibile procedere all'ulteriore istruttoria" e che "non è indicato alcun luogo in cui verrebbe svolto il beneficio anche in caso di eventuale accoglimento del medesimo".
Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, deducendo che il domicilio risultava chiaramente indicato in Torino, c.so G. Cesare n. 170, e che comunque era necessaria la fissazione dell'udienza camerale, solo all'esito della quale poteva constatarsi l'eventuale irreperibilità del richiedente. 2.- Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha più volte affermato il principio per il quale la concessione della misura alternativa presuppone la reperibilità del soggetto per la realizzazione dei fini di risocializzazione, sì che l'opposta situazione di fatto dell'irreperibilità è incompatibile con la struttura dell'istituto in esame. Ma la mancata indicazione del domicilio nella richiesta non è configurata dal legislatore come condizione ostativa allo svolgimento della procedura camerale, non potendosi escludere a priori la comparizione dell'interessato e l'indicazione del domicilio. Solo quando si verifichi la mancata comparizione del condannato all'udienza camerale potrà rilevarsi l'incompatibilità della misura alternativa con l'accertato stato di irreperibilità del richiedente. Il decreto impugnato dev'essere pertanto annullato senza rinvio.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al tribunale di sorveglianza di Torino per il giudizio.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 6 marzo 2000. Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2000