Sentenza 11 dicembre 2008
Massime • 1
In tema d'impugnazioni, in caso d'omessa pronuncia della Corte di Cassazione su un ricorso in materia di riparazione per ingiusta detenzione, non è esperibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, in quanto esso è previsto esclusivamente a favore del condannato. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha precisato che in tal caso è attivabile la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/12/2008, n. 1265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1265 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 11/12/2008
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 1474
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 026697/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GU IN nato il [...];
avverso la sentenza del 29.5.2008 della Corte di Cassazione - sezione quarta;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Silvio Amoresano;
sentito il P.G. Dr. Guglielmo Passacantando che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
sentito il difensore, avv. Zagarello Alessandra, in sostituzione avv. Russo F. EN, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. OSSERVA
1) Con ricorso ex artt. 130 e/o 625 bis c.p.p. GU EN premette che, con sentenza in data 29.5.2007, depositata il 7 luglio 2008, la quarta sezione della Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso dell'Avvocatura dello Stato nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, annullava l'ordinanza della Corte di Appello di Reggio Calabria, con la quale era stata liquidata, in favore di esso GU, la somma di Euro 135.000,00 a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta;
la sentenza predetta nulla statuiva, invece, sul ricorso, tempestivamente depositato in data 30 giugno 2006, del medesimo GU avverso l'ordinanza in questione.
Con il ricorso, oltre a denunciare la carenza e l'erroneità della motivazione, il GU eccepiva la inammissibilità, per tardività, del ricorso avanzato dall'Avvocatura dello Stato (inammissibilità che, peraltro, andava rilevata d'ufficio). Il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dal mancato esame del suo ricorso (con cui si denunciava la illogicità della motivazione e la violazione di legge in relazione alla determinazione della somma liquidata) avverso l'ordinanza della Corte di Appello è evidente, non prevedendo il sistema altri rimedi.
Tanto premesso, chiede che, ai sensi degli artt. 130 e 625 bis c.p.p., la Corte voglia correggere il dispositivo della sentenza emessa in data 29 maggio 2008 (dep. il 7 luglio 2008) nel senso di dichiarare l'inammissibilità del ricorso dell'avvocatura dello Stato, anziché annullare l'ordinanza impugnata, oppure revocare la sentenza emessa il 29 maggio 2008 e procedere, rinviando a nuovo ruolo, alla trattazione del ricorso proposto dal GU, con declaratoria di inammissibilità del ricorso dell'Avvocatura dello Stato, oppure ancora, corretto l'errore materiale in ordine alla mancata declaratoria di inammissibilità del ricorso dell'Avvocatura dello Stato, fissare l'udienza di trattazione del ricorso del GU in ordine agli ulteriori motivi di censura.
2) Risulta dagli atti che la Corte di Appello di Reggio Calabria, con ordinanza in data 11.5.2005, pronunziando sulla domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da GU IN, condannava il Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento in suo favore della somma di Euro 135.000,00.
Tale ordinanza veniva comunicata in data 19.5.2006 all'Avvocatura dello Stato (fol. 45).
Al GU, domiciliato presso il difensore avv. Russo Fortunato, la notifica dell'avviso di deposito avveniva in data 23.6.2008. Trattandosi di provvedimento emesso in camera di consiglio, il termine per proporre impugnazione è, a norma dell'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a), di giorni 15, decorrenti dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito ex art. 128 c.p.p. (art. 585 c.p.p., comma 2, lett. a).
Il termine di giorni 15 per la presentazione dell'impugnazione scadeva, pertanto, per l'Avvocatura dello Stato il 3 giugno 2006 (sabato) e per il GU l'8 luglio 2006.
Il ricorso dell'Avvocatura dello Stato viene depositato nella cancelleria della Corte di Appello in data 5.6.2006 (fol. 46), mentre quello del GU è presentato il 30.6.2006.
La sentenza della quarta sezione del 29.5.2008, pur recando nella intestazione che i ricorsi risultavano proposti sia dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che dal GU EN, ometteva di esaminare il ricorso di quest'ultimo. Esaminava, invece, il ricorso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e, rilevata la carenza di motivazione denunciata dallo stesso Ministero, annullava l'ordinanza impugnata.
2.1) Risulta quindi, pacificamente, che la quarta sezione ha omesso di pronunciare in ordine al ricorso del GU, con il quale veniva eccepita l'inammissibilità, per tardività, del ricorso proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e denunciati la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al quantum spettante a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione subita. È necessario, quindi, trovare all'interno del sistema il rimedio per ovviare a tale omessa pronuncia, essendo stato pregiudicato il diritto del GU ad ottenere una decisione relativamente al ricorso da lui ritualmente proposto.
Ritiene il Collegio che non sia percorribile il rimedio previsto dall'art. 625 bis c.p.p.. Questa Corte ha costantemente affermato che l'omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione dà luogo ad errore di fatto rilevante ex art. 625 bis c.p.p. se è conseguenza di una mera svista materiale, cioè di una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura, la cui presenza sia immediatamente ed oggettivamente rilevabile in base al mero controllo del contenuto del ricorso, sempre, però, che la svista abbia avuto un' efficacia causale determinante nel senso che la decisione sarebbe potuta essere diversa (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 2 n. 44327 dell'11.10.2005, Nahmad). È necessario cioè che l'errore percettivo abbia influito sulla decisione.
Il ricorso ex art. 625 bis c.p.p. è esperibile, però, solo dal condannato;
tale non è il GU, il quale impugna l'ordinanza della Corte di Appello in tema di riparazione per ingiusta detenzione ex artt. 314 c.p.p. e ss.. Le sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 16103 del 27.3.2002 - Basile, hanno ribadito il condivisibile principio che "In tema di correzione dell'errore di fatto, poiché la relativa richiesta è ammessa solo a favore del condannato e l'art. 625 bis cod. proc. pen. ha natura di norma eccezionale, possono costituire oggetto dell'impugnazione straordinaria esclusivamente quei provvedimenti della Corte di Cassazione che rendono definitiva una sentenza di condanna e non anche le altre decisioni che intervengono in procedimenti incidentali".
2.2) Applicabile è invece l'art. 130 c.p.p.. In presenza di provvedimenti inoppugnabili vengono in rilievo due esigenze ugualmente meritevoli di tutela, ma evidentemente contrapposte.
Da un lato è indubitabile che "nelle vicende umane il vero ed il giusto non possano essere rimessi sempre in discussione e che esiste un momento in cui la dinamica processuale deve comunque arrestarsi per cedere il posto all'esigenza di certezza e di stabilità di decisioni giurisdizionali quali fonti regolatrici di relazioni giuridiche e sociali" (Cass. Sez. 1^, 6.10.1998 - Bompressi ed altri).
A tale indiscutibile esigenza di certezza si contrappone, per altro verso, quella, altrettanto significativa, di porre rimedio agli errori di cui palesemente sia affetta una decisione ormai non più soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione.
La Corte Costituzionale è intervenuta più volte in proposito, evidenziando che "al di là della più volte affermata inammissibilità di richieste che mirino alla introduzione nel sistema processuale di un mezzo straordinario di impugnazione che, in presenza di determinate condizioni, consenta di ovviare alle conseguenze, ritenute lesive di diritti dell'imputato, di (presunti) errori contenuti nelle pronunce della Corte di Cassazione, in relazione al quale diverse potrebbero essere le soluzioni adottabili (v. sentenze nn. 294 del 1995, 21 del 1982 e 136 del 1972) - resta il fatto che l'errore di tipo "percettivo" in cui sia incorso il giudice di legittimità, e dal quale sia derivata l'indebita declaratoria di inammissibilità del ricorso (con l'ovvia conseguenza di determinare l'irrevocabilità della pronuncia oggetto di impugnativa) rappresenta eventualità tutt'altro che priva di conseguenze per il rispetto dei principi costituzionali coinvolti" (cfr. sent. n. 0 395/2000). Siffatta evenienza, invero, si porrebbe, come sottolineava la Corte, "in automatico e palese contrasto non soltanto con l'art. 3, ma anche con l'art. 24 Cost., per di più sotto uno specifico e significativo aspetto, quale è quello di assicurare la effettività del giudizio di cassazione". Di qui la necessità che all'errore di tipo "percettivo" debba porsi necessariamente rimedio. Nel dichiarare la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 629 e 630 e ss. c.p.p., la Corte costituzionale sottolineava come fosse compito della Corte di Cassazione - odierna remittente - svolgere appieno la propria funzione di interpretazione adeguatrice del sistema, individuando, all'interno di esso, lo strumento riparatorio più idoneo (sent. cit.).
L'ipotesi in cui addirittura vi sia stata, come nel caso di specie, una omessa pronuncia sul ricorso proposto non può rimanere, certamente, priva di "tutela".
Il ricorso al procedimento di correzione ex art. 130 c.p.p. è stato incanalato, proprio nell'ottica della definitività ed immodificabilità dei provvedimenti della Corte di Cassazione, entro rigorosi limiti e applicabile ai soli casi di divergenza manifesta e casuale tra volontà del giudice e rappresentazione grafica della stessa.
È quindi possibile ricomprendervi sia gli errori in senso stretto che le omissioni, sempre che siano frutto di una vista. Si è però prevista la possibilità di esperire il suddetto rimedio anche nei casi in cui l'errore si risolva nella omissione di statuizioni derivanti da un obbligo normativo, sì che l'intervento correttivo sia configurabile come un atto dovuto ed automatico (di recente le sezioni unite hanno ritenuto esperibile il rimedio di correzione dell'errore materiale ex art. 130 c.p.p. nell'ipotesi di omessa condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile - cfr. Cass. sez. un. sent. n. 3 del 31.1.2008 - Boccia).
Non può revocarsi in dubbio che la pronuncia in relazione ad un ricorso costituisca atto dovuto e che l'eventuale omissione determini la lesione di diritti costituzionalmente garantiti. La sentenza della quarta sezione non ha espresso alcuna valutazione in ordine al ricorso del GU, avendo.... omesso di esaminarlo. È da ritenere, conseguentemente, esperibile il procedimento di correzione ex art. 130 c.p.p.. 3) La sentenza va, quindi, revocata.
Si impone il rinvio a nuovo ruolo, dovendo i ricorsi del GU e del Ministero dell'Economia e delle Finanze essere trattati congiuntamente.
P.Q.M.
Revoca la sentenza pronunciata da questa Corte, quarta sezione penale, in data 29.5.2008 e rinvia il processo a nuovo ruolo per la decisione sui ricorsi originari del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del GU.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2009