Sentenza 5 agosto 2003
Massime • 1
Ove manchi il ricorso amministrativo ,per l'individuazione del "dies a quo" di decorrenza del termine annuale di decadenza dall'azione giudiziale, previsto per le prestazioni previdenziali dall'art. 47, commi terzo e secondo, del d.P.R. n.639 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del D.L. n. 384 del 1992, convertito in legge n. 438 del 1992), occorre sommare i termini presuntivi di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, di cui all'art. 7 della legge n. 533 del 1973, e di centottanta giorni, previsto dall'art.46, commi quinto e sesto della legge n. 88 del 1989, per l'esaurimento del procedimento amministrativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/08/2003, n. 11825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11825 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. D'ANGELO Bruno - Consigliere -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI LU, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO CONCETTI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PILERIO SPADAFORA, GIUSEPPE FABIANI, VINCENZO GORGA, UMBERTO PICCIOTTO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato - avverso la sentenza n. 248/00 del Tribunale di LECCE, depositata il 07/02/00 R.G.N. 586/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/03 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Lecce depositato il 19 dicembre 1994, la sig. UC RD chiedeva che l'INPS venisse condannato a corrisponderle l'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 1992, richiesta, in via amministrativa con domanda del 31 marzo 1993. Il Pretore rigettava la domanda.
Avverso la decisione di primo grado la sig. RD proponeva appello al Tribunale di Lecce che lo rigettava ritenendo che la ricorrente fosse decaduta dall'azione giudiziaria in quanto la decadenza maturava nel termine di un anno e 210 giorni e non in quello di un anno e trecento giorni, come sostenuto dall'appellante. Per la cassazione della sentenza impugnata la sig. RD propone ricorso formulandolo in due motivi.
L'INPS si è costituito depositando procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 132 n.4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., omessa ed insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia (artt. 3 e 5 c.p.c.) la ricorrente censura la sentenza impugnata che nel rigettare l'appello si era limitata ad una motivazione per relationem alla giurisprudenza costante della sezione. Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 47, commi 2 e 3, del D.P.R. 30 aprile 1970 n.639, come modificato dall'art. 4 del D.L. 19 agosto 1992 n.384
convertito in legge 14 novembre 1992 n.438, dell'art. 7 legge 11 agosto 1973 n. 533, e dell'art. 48, commi 5 e 6 della legge 9 marzo 1989 n. 88 e deduce che il dies a quo del termine di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria, codificato dall'art. 4 della legge n. 438 del 1992, deve essere fissato a decorrere dalla scadenza dei termini indicati nella norma, conteggiati interamente, anche se non è stato presentato ricorso alcuno dato che, in base all'art. 8 della legge 11 agosto 1973 n. 533, il ricorso può essere presentato anche dopo la scadenza dei termini previsti e l'INPS è tenuto ad esaminarlo e deciderlo. La ricorrente deduce che il termine iniziale per calcolare la decadenza era costituito dalla domanda mentre quello finale spirava dopo un anno e 300 giorni, calcolando 120 giorni decorsi i quali la domanda si intende respinta per il silenzio rifiuto dell'amministrazione, 90 giorni previsti per la tempestiva proposizione del ricorso in via amministrativa e 90 giorni quale spatium deliberandi concesso all'INPS. Nell'ordine logico delle questioni proposte, deve essere esaminato preliminarmente il secondo motivo relativo alla scadenza dei termini di decadenza previsti dall'art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639 e successive modificazioni.
Il motivo è fondato.
L'art. 4 del d.l. 19 settembre 1992 n. 384, convertito con la legge 14 novembre 1992 n.438, al primo comma stabilisce:
"I commi secondo e terzo dell'art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, sono sostituiti dai seguenti:
"Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. "Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'art. 24 della L. 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro un anno dalle date di cui al precedente comma".
Nel caso in esame, in cui la prestazione richiesta è l'indennità di disoccupazione che rientra nella previsione dell'ultimo comma sopra riportato, non c'è dubbio che operi la decadenza annuale. Non risulta inoltre contestato che la richiesta dell'indennità da parte dell'interessato è avvenuta il 31 marzo 1993, che sull'istanza non è stata assunta nessuna decisione, che non è stato presentato alcun ricorso amministrativo e che il ricorso introduttivo della presente controversia è stato depositato il 19 dicembre 1994. Tanto premesso, va chiarito che nel determinare la decorrenza del termine di decadenza di cui alla norma sopra ricordata deve tenersi conto del giorno in cui la domanda giudiziale è proponibile (Cass. sez. un. 24 febbraio 1997; Cass. 14 dicembre 2001 n. 15797). E la domanda giudiziale nel caso di specie, era proponibile dal giorno in cui era maturato il termine di 120 giorni senza che l'istituto previdenziale si fosse pronunciato sulla domanda dell'interessata. A tale termine si sommano, ai sensi del 2^ comma dell'art. 47 D.P.R. n. 639/1970 come modificato dall'art. 4 d.l. n. 384 del 1992, gli ulteriori 180 per l'esaurimento del procedimento amministrativo, risultanti dalla somma dei termini previsti dall'art. 46 commi 5 e 6 della legge n. 88 del 1989, rispettivamente, per proporre ricorso e per deciderlo: sicché, solo alla scadenza dei trecento giorni dalla domanda, comincia a decorrere il termine annuale di decadenza previsto dal 3^ comma dell'art. 47 citato.
Il 2^ motivo di ricorso merita dunque accoglimento.
Quanto al primo motivo, che riguarda il vizio di motivazione della sentenza impugnata, che ha ritenuto che la decadenza maturasse nel termine di un anno e 210 giorni, rimandando per relationem alla giurisprudenza costante della stessa sezione, esso deve ritenersi assorbito.
La sentenza impugnata va, quindi cassata. La causa viene rinviata ad altro giudice, individuato nella Corte di Appello di Bari che, nel deciderla dovrà attenersi al seguente principio: (ove manchi il ricorso amministrativo, nel determinare il dies a quo di decorrenza del termine annuale di decadenza dall'azione giudiziale alla data di presentazione della richiesta di prestazione si sommano i termini presuntivi di centoventi giorni, di cui all'art. 7 legge n. 533 del 1973, e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46 commi 5 e 6
della legge n. 88 del 1989 per l'esaurimento del procedimento amministrativo;
alla scadenza dei trecento giorni così calcolati comincia a decorrere il termine annuale di decadenza ex 3 comma dell'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dal d.l. n. 384 del 1992, convertito con legge n. 438/1992.
Il giudice del rinvio provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbito il primo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per regolare le spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di Appello di Bari. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2003