Sentenza 6 giugno 2014
Massime • 1
Il reato di furto aggravato di fauna ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato è configurabile, nonostante la disciplina dell'attività venatoria sia stata regolamentata dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, qualora l'apprensione, o il semplice abbattimento della fauna sia commesso da persona non munita di licenza di caccia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/06/2014, n. 48680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48680 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Presidente - del 06/06/2014
Dott. BEVERE AN - Consigliere - SENTENZA
Dott. GUARDIANO Alfredo - rel. Consigliere - N. 1845
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 41619/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
US TO, nato a [...] il [...];
e NE AN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata dalla corte di appello di Napoli il 2.5.2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Alfredo Guardiano;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stabile Carmine, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 2.5.2012 la corte di appello di Napoli confermava la sentenza con cui il tribunale di Nola, in data 11.3.2009, aveva condannato US TO e NE AN, alle pene ritenute di giustizia, in relazione al delitto di cui agli artt. 110 e 624 c.p., art. 625 c.p., nn. 2) e 7), per essersi impossessati, senza essere muniti di regolare licenza di caccia, di esemplari di fauna rientranti nel patrimonio indisponibile, sottraendoli allo Stato che li deteneva.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del loro difensore di fiducia, avv. Consiglia Fabbrocini, entrambi gli imputati, lamentando: 1) violazione di legge, in quanto nel caso in esame deve trovare applicazione la diversa ipotesi di reato contravvenzionale di cui alla L. n. 157 del 1992, art. 30, posto che dal combinato disposto del menzionato testo normativo, art. 30, commi 1 e 3, e art. 21, si evince che la nuova fattispecie di reato si applica anche ai cacciatori privi di licenza, che si appropriano o che abbattono la fauna esistente nei parchi regionali;
2) vizio di motivazione in quanto la corte territoriale ha omesso ogni valutazione circa le argomentazioni difensive prospettate nell'atto di gravame con cui si deduceva una diversa e più corretta interpretazione delle risultanze probatorie, limitandosi ad una pedissequa ripetizione del ragionamento ermeneutico svolto dal giudice di primo grado.
3. I ricorsi vanno rigettati per le seguenti ragioni.
4. Infondato deve ritenersi il primo motivo di ricorso. Ed invero, come affermato dall'orientamento dominante nella più recente giurisprudenza della Suprema Corte, condiviso dal Collegio, l'apprensione di fauna selvatica da parte di soggetto non munito di licenza di caccia, condizione in cui versavano nel caso in esame i due imputati, da luogo alla configurabilità del reato di furto aggravato in danno dello Stato, atteso il disposto di cui alla L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 1, secondo cui detta fauna costituisce
"patrimonio indisponibile dello Stato" e considerando che la citata L. n. 157 del 1992, artt. 30 e 31, nell'escludere che a carico di chi si sia reso responsabile delle violazioni ivi previste, rispettivamente sanzionate in via penale ed in via amministrativa, possano trovare applicazione gli art. 624, 625 e 626 c.p., si basano sull'implicito presupposto che dette violazioni siano poste in essere da soggetti muniti di licenza di caccia.
Ne consegue che il reato di furto aggravato di fauna ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato è ancora oggi applicabile nel regime della L. n. 157 del 1992 con riferimento al caso in cui l'apprensione o il semplice abbattimento della fauna sia opera di persona non munita di licenza di caccia, essendo circoscritta l'efficacia della disciplina contenuta negli artt. 30 e 31 L. sulla caccia all'attività venatoria di frodo esercitata dal cacciatore in possesso di licenza (cfr. Cass., sez. 4, 24/05/2004, n. 34352, rv.229083; Cass., sez. 5, 30/04/2012, n. 25728).
4. Inammissibile, per assoluta genericità dei rilievi in esso esposti, deve, invece ritenersi il secondo motivo di ricorso.
5. Sulla base delle svolte considerazioni i ricorsi vanno, dunque, rigettati, con condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2014