Sentenza 25 settembre 2007
Massime • 1
In caso di annullamento con rinvio della sentenza del giudice di pace per il reato di guida in stato di ebbrezza emessa prima dell'intervento della legge 1 agosto 2003, n. 214, che ha attribuito la competenza per tale reato al Tribunale in composizione monocratica, gli atti devono essere trasmessi al giudice di pace e non a quello ordinario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/09/2007, n. 40276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40276 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 25/09/2007
Dott. BARTOLOMEI Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 1341
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 44184/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DIFIRENZE;
avverso la sentenza pronunciata in data 13 ottobre 2004 dal Giudice di Pace di Borgo a Mozzano;
contro
OU AM, nato a [...] il [...];
udita in Pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. DI POPOLO Angelo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente all'omessa sospensione della patente di guida, con trasmissione degli atti al Tribunale;
sentito il difensore d'ufficio dell'imputato avv. Enrico Egidio FALCOLINI di Roma.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di Pace di Borgo Mozzano dichiarava AM OU colpevole della contravvenzione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2, (guida sotto l'influenza dell'alcool), commessa in Borgo a Mozzano il 28 aprile 2002, e lo condannava alla pena di Euro 1.200,00 di ammenda.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui è stata omessa l'irrogazione all'imputato della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista come obbligatoria dall'anzidetta disposizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è fondato.
3.1. Ai sensi del citato art. 186, comma 2, all'accertamento della contravvenzione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.
All'applicazione è tenuto il giudice, al quale sono riservati i poteri di determinazione della durata nel rispetto della cornice edittale predisposta dal legislatore.
Sussistendo il denunciato vizio, l'impugnata sentenza va, pertanto, annullata, limitatamente alla omessa sospensione della patente di guida con rinvio, per la statuizione sul punto, al Giudice di Pace di Borgo a Mozzano.
3.2. Non può accogliersi la richiesta, formulata in udienza dal Procuratore Generale, di trasmissione degli atti al Tribunale, anziché al Giudice di pace che ha pronunciato la sentenza parzialmente annullata. È vero che il legislatore, con la L. 1 agosto 2003, n. 214, che ha convertito, con emendamento innovativo sul punto, il D.L. 27 giugno 2003, n. 151, ha attribuito, in relazione alla contravvenzione anzidetta, la competenza per materia al tribunale.
Ma, nella specie, la sentenza impugnata è stata emessa da giudice (il giudice di pace) cui spettava la competenza a giudicare perché il decreto di citazione a giudizio, per violazione dell'art. 186 C.d.S. commessa in data anteriore a quella dell'entrata in vigore del decreto legge suindicato, era stato emesso prima di tale momento (valgano in proposito gli insegnamenti di Cass. S.U. 17 gennaio 2006, Timofte: nel caso in cui la violazione dell'art. 186 C.d.S. sia stata commessa durante la vigenza della vecchia normativa, la competenza a giudicare appartiene al tribunale soltanto qualora il decreto di citazione sia stato emesso in data posteriore alla data dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge). Va, di conseguenza, escluso che la statuizione sulla sospensione della patente di guida possa ora essere adottata da giudice diverso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Giudice di Pace di Borgo a Mozzano.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2007